
Se il denaro sottratto con una frode finisce sul conto dell’imputato, l’accredito può costituire un elemento rilevante per ricondurgli l’illecito. Per superare questa inferenza servono però elementi concreti che offrano una spiegazione alternativa.
Se il profitto di una truffa online viene accreditato sul conto dell’imputato, si può ritenere che quest’ultimo abbia partecipato all’illecito?
Per la Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25792, depositata il 9 luglio 2026, la risposta passa da una massima di esperienza: normalmente chi riceve il profitto della truffa è anche colui che ha realizzato la condotta fraudolenta o vi ha concorso.
Più precisamente, il caso riguarda una frode informatica ex art. 640-ter c.p., realizzata mediante accesso abusivo all’home banking della vittima.
Gli autori della frode si procurano gli estremi identificativi e il codice di accesso al conto corrente della persona offesa, accedono al sistema telematico della banca e dispongono un trasferimento di denaro.
Sul conto intestato all’imputato vengono accreditati 19.901 euro.
La difesa sostiene che il solo accredito non sia sufficiente a dimostrare la partecipazione alla frode.
La Cassazione respinge la censura.
La Corte parte dalla struttura stessa del reato.
Il vantaggio patrimoniale non è un evento estraneo all’artificio o al raggiro, ma ne costituisce lo sbocco fisiologico.
Da qui la massima di esperienza: chi riceve le somme fraudolentemente sottratte è, secondo un criterio di normalità causale, normalmente colui che ha realizzato la condotta decettiva oppure vi ha concorso.
Nel caso concreto, inoltre, non risultavano altri soggetti delegati a operare sul conto né erano emerse circostanze capaci di spiegare diversamente l’accredito.
Questo non significa che l’imputato debba dimostrare la propria innocenza.
L’onere probatorio resta a carico dell’accusa. Una volta assolto tale onere, anche mediante presunzioni o massime di esperienza, opera però il principio della vicinanza della prova.
Se l’imputato sostiene di essere estraneo alla frode, deve quindi allegare elementi concreti capaci di spiegare perché il denaro sia arrivato sul suo conto.
La Cassazione indica alcuni esempi:
l’intervento autonomo di soggetti terzi;
il carattere meramente formale dell’intestazione del conto;
la mancanza dell’effettiva disponibilità delle somme;
l’esistenza di una catena causale alternativa concretamente ricostruibile.
Non basta quindi prospettare in astratto che qualcun altro possa avere utilizzato il conto: servono elementi specifici e oggettivi.
La sentenza affronta anche l’aggravante prevista dall’art. 640-ter, comma 3, c.p., relativa all’indebito utilizzo dell’identità digitale.
Per la Cassazione, la nozione di identità digitale non presuppone una procedura di validazione adottata dalla pubblica amministrazione e comprende anche le credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati, come l’home banking.
L’aggravante può sussistere anche quando le credenziali siano state previamente reperite od ottenute da terzi.
Nel caso concreto, la disposizione sull’identità digitale non era stata espressamente richiamata nel capo di imputazione.
La condotta, però, era descritta in modo preciso: acquisizione abusiva degli estremi identificativi e del codice di accesso della vittima e successiva operatività sul conto al suo posto.
Per la Cassazione è sufficiente.
Una circostanza aggravante può essere contestata in fatto quando l’imputazione descrive materialmente tutti gli elementi che la compongono, rendendo la fattispecie autoevidente e consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa.
Nelle truffe online, seguire il percorso del denaro può diventare decisivo.
Se le somme sottratte arrivano direttamente sul conto dell’imputato, questo dato può sostenere, secondo una massima di esperienza, la sua partecipazione all’illecito.
Non scatta una presunzione legale di colpevolezza. Ma per contrastare quella ricostruzione non basta dire: “il conto è mio, ma io non c’entro”.
Occorre indicare chi, come e perché avrebbe fatto arrivare quel denaro sul conto.
Documenti correlati: