TSO: per convalida e proroga serve l’avvocato

Articolo del 05/10/2026

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La Corte costituzionale (n. 157/2026) dichiara illegittimo l’art. 35 l. 833/1978: nel giudizio di convalida del TSO e nella proroga è obbligatoria la difesa tecnica.

La persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio deve essere assistita da un avvocato nella procedura di convalida e nell’eventuale proroga del TSO?

La risposta della Corte costituzionale è sì.

Con la sentenza n. 157 del 2 ottobre 2026, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del TSO e della sua eventuale proroga si svolga con le garanzie della difesa tecnica.

Il caso

La vicenda nasce da un ricorso proposto contro la convalida di un TSO in condizioni di degenza ospedaliera e della successiva proroga.

Durante l’audizione davanti al giudice tutelare, la persona sottoposta al trattamento aveva dichiarato di avere diversi avvocati e aveva chiesto che fossero chiamati.

Il procedimento, però, era andato avanti senza una vera assistenza tecnica.

Da qui la questione: nel TSO basta informare la persona della possibilità di nominare un difensore, oppure serve sempre un avvocato?

La regola: non basta la difesa facoltativa

Per la Corte costituzionale, la sola difesa facoltativa non basta.

Il TSO resta una misura sanitaria. Le valutazioni cliniche sono centrali, dalla proposta dei medici fino alla verifica della permanenza dei presupposti del trattamento.

Ma il TSO comporta anche una forma di coazione fisica autoritativa: la persona viene ricoverata e trattenuta contro la sua volontà.

Per questo non entrano in gioco solo l’articolo 32 della Costituzione, sul diritto alla salute, ma anche l’articolo 13, sulla libertà personale, e l’articolo 24, sul diritto di difesa.

Secondo la Consulta, limitarsi a prevedere la possibilità di nominare un difensore di fiducia rischia di lasciare senza tutela proprio le persone più vulnerabili.

In quel momento, infatti, la persona può non avere la lucidità necessaria per comprendere l’avviso, può non avere contatti con un avvocato o può non contare su un contesto familiare e sociale capace di attivarsi.

La garanzia, quindi, non può restare sulla carta.

Come cambia la procedura

La Corte integra la disciplina dell’articolo 35 della legge n. 833 del 1978.

Quando viene comunicata l’ordinanza sindacale che dispone il TSO, la persona deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Se non lo nomina, il giudice tutelare deve designare un difensore d’ufficio, scelto tra gli iscritti negli elenchi previsti dall’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Il difensore, di fiducia o d’ufficio, deve essere tempestivamente avvertito e può partecipare all’audizione della persona davanti al giudice tutelare.

Inoltre, anche al difensore deve essere notificato il decreto che decide sulla convalida o sulla non convalida del TSO.

Le stesse garanzie valgono per l’eventuale proroga del trattamento.

L’applicazione al TSO

Il punto della decisione è chiaro: se il TSO incide sulla libertà fisica, il controllo del giudice tutelare non può essere solo formale.

La persona deve essere ascoltata. Deve conoscere il provvedimento. E deve essere assistita da un avvocato.

Non perché il procedimento di TSO diventi un processo penale, ma perché quando lo Stato usa la forza per imporre un trattamento sanitario, il contraddittorio deve essere reale.

La decisione prosegue il percorso già avviato dalla sentenza n. 76 del 2025, con cui la Corte aveva rafforzato le garanzie procedurali del TSO, riconoscendo alla persona il diritto di ricevere comunicazione del provvedimento e di essere ascoltata dal giudice tutelare prima della convalida.

Conclusione

Con la sentenza n. 157 del 2026, la Corte costituzionale stabilisce che nel giudizio di convalida del TSO e nella sua eventuale proroga la difesa tecnica è obbligatoria.

La persona può nominare un difensore di fiducia. Se non lo fa, il giudice tutelare deve nominare un difensore d’ufficio.

Cosa ci portiamo a casa?

Il TSO resta una misura sanitaria, ma non è una corsia senza garanzie.

Quando entra in gioco la libertà personale, l’avvocato non è un accessorio procedurale: è la garanzia che la porta non si chiuda senza contraddittorio.


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