Tutela penale dell’ambiente: ok del Cdm al decreto di attuazione Ue

Articolo del 23/01/2026

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Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 gennaio 2026, ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, destinata a sostituire le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

L’intervento segna un passaggio rilevante nel processo di allineamento dell’ordinamento penale italiano agli standard europei in materia di contrasto ai crimini ambientali, con un rafforzamento complessivo delle misure di prevenzione e repressione.

Il quadro europeo di riferimento

La direttiva (UE) 2024/1203, adottata l’11 aprile 2024, ridefinisce il sistema europeo dei reati ambientali, fissando norme minime comuni sia sulla tipizzazione delle fattispecie penalmente rilevanti sia sul livello delle sanzioni.

Il legislatore europeo ha posto l’accento sull’evoluzione dei fenomeni di degrado ambientale, sulla perdita di biodiversità, sugli effetti dei cambiamenti climatici e sulla crescente dimensione transfrontaliera della criminalità ambientale, imponendo agli Stati membri un adeguamento sostanziale dei rispettivi sistemi sanzionatori.

Le modifiche al Codice penale

Secondo quanto emerge dalla nota ufficiale del Governo, il decreto legislativo interviene sul Codice penale, aggiornando e integrando la disciplina degli eco-delitti.

L’attenzione si concentra in particolare sulle fattispecie di inquinamento ambientale, ma il perimetro dell’intervento è più ampio. Sono infatti previste nuove ipotesi incriminatrici relative:

  • al commercio di prodotti inquinanti;

  • alla produzione e al commercio di sostanze ozono-lesive;

  • alla produzione e al commercio di gas a effetto serra.

Il decreto rafforza inoltre le circostanze aggravanti, chiarisce la nozione di condotta abusiva e adegua il trattamento sanzionatorio ai criteri indicati dalla direttiva europea, nel segno di una maggiore severità e uniformità a livello unionale.

Responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti. Il provvedimento amplia infatti il catalogo dei reati ambientali rilevanti ai fini del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, coinvolgendo persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo, superando l’idea che la tutela dell’ambiente possa essere affidata esclusivamente a sanzioni di tipo amministrativo.

Il coordinamento nazionale contro i crimini ambientali

Per rafforzare la cooperazione tra le autorità coinvolte nella prevenzione e repressione dei reati ambientali, il decreto prevede l’istituzione, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, del Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale.

Ne fanno parte:

  • il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

  • i Procuratori generali presso le Corti d’appello;

  • il Procuratore nazionale antimafia.

Il nuovo assetto mira a garantire un coordinamento più efficace e tempestivo delle iniziative investigative e giudiziarie in un settore caratterizzato da elevata complessità tecnica e da frequenti profili sovranazionali.

La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali

Il decreto prevede inoltre che entro il 21 maggio 2027 il Parlamento elabori e pubblichi la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.

Il documento, aggiornato con cadenza triennale, definirà:

  • gli obiettivi prioritari della politica nazionale in materia ambientale;

  • la valutazione delle risorse necessarie;

  • le misure per rafforzare la consapevolezza pubblica sulla tutela dell’ambiente.

Si tratta di un passaggio che conferma l’impostazione sistemica della riforma, orientata non solo alla repressione penale, ma anche alla prevenzione e alla diffusione di una cultura della legalità ambientale.


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