Violenza sulle donne, in Gazzetta le modifiche al Codice rosso

Articolo del 18/09/2023

Pubblicata in Gazzetta la Legge 8 settembre 2023 n. 122 in materia di avocazione delle indagini per delitti di violenza domestica o di genere, che modifica il Codice rosso (L. 69 del 2019).

L'obiettivo delle nuove disposizioni è chiaro: restituire effettività all'obbligo, come delineato dall'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p., che impone al PM di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall’iscrizione della notitia criminis nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere.

Ecco le novità contenute nell’unico articolo:

  • Se il PM assegnatario delle indagini non procede entro il termine dei tre giorni all'ascolto della persona offesa, il procuratore della Repubblica può revocargli l’assegnazione del procedimento, procedendo direttamente o attraverso l'assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio all'assunzione di informazioni dalla persona offesa, a meno che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini.
  • Il procuratore generale presso la corte di appello deve acquisire con cadenza trimestrale, dalle procure della Repubblica del distretto, i dati sul rispetto del termine dei 3 giorni. Questi dati dovranno poi essere inviati al procuratore generale presso la Corte di cassazione, con una relazione almeno semestrale.

reati di violenza domestica o di genere (consumati o tentati) richiamati dalla norma sono i seguenti:

  • omicidio (art. 575 c.p.);
  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
  • violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
  • atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
  • corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
  • atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
  • lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.).

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LEGGE 8 settembre 2023, n. 122

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. (23G00132)

(G.U. n.216 del 15-9-2023)

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