Accusato di violenza sessuale su una 13enne, scarcerato: Nordio manda gli ispettori

Articolo del 02/09/2026

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Dopo due notti in carcere, un 42enne accusato di violenza sessuale su una tredicenne è stato scarcerato con obbligo di firma. Il Gip ha riconosciuto gravi indizi e un concreto rischio di reiterazione, ritenendo però sufficiente una misura meno afflittiva. Nordio invia gli ispettori, Meloni critica la decisione, Caiazza invita a leggere l’ordinanza.

È sufficiente essere incensurati, collaborativi e pentiti per uscire dal carcere dopo un’accusa di violenza sessuale su una tredicenne?

Il caso esploso a Torino ha provocato una forte reazione politica. Ma dietro la polemica c’è una questione strettamente giuridica: quale misura cautelare era adeguata al rischio concretamente accertato dal giudice?

I fatti

Il 29 agosto 2026 una ragazza di 13 anni entra in un minimarket nel quartiere Madonna di Campagna, a Torino, per acquistare dei succhi di frutta per i fratelli.

Secondo l’accusa, il dipendente del negozio, un uomo di 42 anni, avrebbe compiuto atti sessuali contro la sua volontà.

Le immagini delle telecamere avrebbero documentato anche un altro episodio nei confronti di una donna adulta, che gli investigatori stanno cercando di identificare.

Dopo la denuncia della famiglia, l’uomo viene fermato dalla polizia e portato nel carcere Lorusso e Cutugno. Il pubblico ministero chiede la custodia cautelare in carcere.

Il Gip, però, non convalida il fermo, escludendo il fondato pericolo di fuga, pur riconoscendo gravi indizi di colpevolezza e un concreto e attuale pericolo di reiterazione.

Dopo due notti in carcere, l’indagato viene quindi scarcerato con obbligo quotidiano di firma.

Perché il Gip ha scelto l’obbligo di firma?

Secondo quanto riportato dalle cronache, il giudice ha valorizzato l’assenza di precedenti, il comportamento collaborativo dell’indagato – che avrebbe consentito l’acquisizione dei filmati – e la resipiscenza manifestata durante l’udienza.

Avrebbe inoltre considerato il «trauma dell’arresto» idoneo a produrre un effetto deterrente rispetto al rischio di reiterazione.

Il punto è questo: il Gip non stava decidendo se l’indagato fosse colpevole o innocente, ma quale misura fosse necessaria durante le indagini.

La custodia cautelare in carcere non può infatti diventare una pena anticipata e deve essere applicata soltanto quando le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.

Nordio: «Caso eccezionale», arrivano gli ispettori

Sulla vicenda è intervenuto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ricordando anzitutto che la decisione del Gip rientra nell’«autonomia e indipendenza della magistratura», sulla quale il Governo non può interferire.

Tuttavia, «tenuto conto della eccezionalità del caso e dell’allarme sociale cagionato», Nordio ha disposto l’invio degli ispettori ministeriali per acquisire gli atti e svolgere le valutazioni di competenza.

Meloni: «Così è davvero difficile»

Più duro l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La premier ha sottolineato che le forze dell’ordine hanno fermato rapidamente l’indagato e che la Procura aveva chiesto il carcere:

«Tutta la catena ha funzionato. E poi arriva un provvedimento che la spezza in quarantotto ore».

Secondo Meloni, le norme sulla sicurezza sono già severe, ma «con certe sentenze è difficile» garantire concretamente la tutela dei cittadini.

Caiazza: «Prima leggiamo l’ordinanza»

A riportare il dibattito sul piano giuridico è intervenuto l’avvocato Gian Domenico Caiazza.

Secondo la sua ricostruzione, la condotta contestata sarebbe consistita in un fugace palpeggiamento del seno, successivo a un duplice abbraccio consensuale.

Un comportamento che, precisa Caiazza, resta un atto sessuale compiuto contro la volontà della vittima e quindi penalmente rilevante.

L’avvocato richiama però l’art. 609-bis c.p., che nei casi di minore gravità consente una diminuzione della pena fino a due terzi, e invita a valutare la decisione del Gip alla luce delle concrete modalità del fatto e del comportamento dell’indagato.

La diminuente, tuttavia, non consegue automaticamente alla tipologia dell’atto: richiede una valutazione complessiva della condotta, del grado di coartazione, delle condizioni della vittima e delle conseguenze prodotte.

Caiazza conclude con una precisazione destinata anche al dibattito politico: essere bengalese non costituisce un’aggravante prevista dalla legge.

Il vero nodo: l’obbligo di firma era sufficiente?

Il provvedimento può essere criticato, ma per ciò che effettivamente ha deciso.

Il Gip ha riconosciuto sia i gravi indizi sia un concreto pericolo di reiterazione. Ha però ritenuto che quel rischio potesse essere fronteggiato con il solo obbligo di firma, valorizzando incensuratezza, collaborazione, resipiscenza ed effetto deterrente della detenzione già subita.

È quindi questa la domanda centrale: l’obbligo di firma era davvero una misura adeguata a contenere il rischio riconosciuto dallo stesso giudice?

Sul punto si può discutere, anche duramente.

Ma nei casi che provocano maggiore indignazione vale forse ancora di più una regola semplice: prima leggere gli atti, poi giudicare la decisione.

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