
La Camera dei deputati, nella seduta del 19 novembre 2025, ha approvato all’unanimità, con 227 voti favorevoli, la proposta di legge che riscrive integralmente l’art. 609-bis del codice penale, introducendo in modo esplicito il principio secondo cui senza consenso libero e attuale si configura il reato di violenza sessuale. Si tratta di un modello già adottato in ventuno Paesi europei e pienamente conforme alla Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013.
La riforma ora passa al Senato per l’approvazione definitiva.
La proposta di legge sostituisce integralmente l’attuale formulazione del reato di violenza sessuale. Il nuovo testo stabilisce che:
«Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni».
La norma individua quindi nel consenso l’elemento centrale della fattispecie, superando definitivamente la logica fondata sulla sola violenza, minaccia o abuso di autorità.
Restano punite con la stessa pena le condotte basate su:
costrizione mediante violenza o minaccia;
abuso di autorità;
induzione abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica;
induzione abusando di una particolare vulnerabilità della vittima;
inganno tramite sostituzione di persona.
È prevista inoltre una diminuzione della pena fino a due terzi nei casi di minore gravità.
La modifica colma un vuoto strutturale del reato, che la giurisprudenza aveva tentato di superare interpretando la nozione di "atto sessuale" e di "costrizione" in senso sempre più ampio. Con l’inserimento del requisito del consenso, il legislatore compie un passo decisivo nella tutela della libertà sessuale e dell’autodeterminazione.
Il baricentro dell’incriminazione si sposta dalla "presenza del dissenso" alla "assenza di consenso", in linea con gli standard europei più avanzati. Il nuovo impianto rafforza la protezione delle vittime, valorizza la centralità del corpo e della volontà della persona offesa e anticipa la soglia di tutela penale in tutte le ipotesi in cui il consenso non sia espresso in modo libero, attuale e consapevole.
La riforma è stata promossa dalla deputata Laura Boldrini insieme ad altre firmatarie e firmatari, trovando un consenso bipartisan che ha portato al voto favorevole unanime della Camera. Relatrici del provvedimento sono Michela Di Biase (PD) e Maria Carolina Varchi (FdI), che hanno definito il testo come un intervento "storico" e capace di modernizzare il sistema di tutela penale.
Il provvedimento ora attende il passaggio al Senato.
L’introduzione espressa del criterio del "consenso libero e attuale" richiederà un adattamento interpretativo e probatorio nei procedimenti penali: sarà necessario valutare caso per caso le modalità di manifestazione del consenso, la sua attualità e la sua effettiva libertà, alla luce di tutte le circostanze del fatto.
Il nuovo quadro normativo potrà incidere sensibilmente:
sulla costruzione dell'impianto probatorio;
sulla valutazione delle condotte borderline;
sulla definizione delle strategie difensive;
sul coordinamento con le aggravanti già previste.
Come ogni riforma di sistema, la sua effettività sarà misurata nel concreto lavoro interpretativo della magistratura e nell’evoluzione della giurisprudenza.
In attesa dell’esame al Senato, il primo sì della Camera segna un passaggio decisivo verso un modello di tutela fondato sulla centralità del consenso e sul rispetto dell’autodeterminazione della persona.
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1693-2151-2279-A
PROPOSTA DI LEGGE N. 1693
d'iniziativa delle deputate
BOLDRINI, DI BIASE, FERRARI, FORATTINI, GHIO
Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso
Art. 1.
1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) – Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi