Pubblicato il

Messaggi WhatsApp e screenshot sono utilizzabili come prova nel processo penale?

Scheda-problema del 12/03/2026

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Quando i messaggi WhatsApp e gli screenshot possono essere utilizzati come prova nel processo penale? La Cassazione penale (n. 6024/2026) affronta il tema analizzando il rapporto tra prova documentale (art. 234 c.p.p.) e sequestro della corrispondenza (art. 254 c.p.p.), chiarendo quale sia il criterio giuridico per qualificare le chat e i file digitali prodotti nel processo.

Analizziamo la questione utilizzando un metodo di problem solving giuridico:

1. Problema giuridico

I messaggi WhatsApp conservati sul telefono della persona offesa e da questa consegnati agli inquirenti possono essere utilizzati come prova senza decreto di sequestro della corrispondenza ex art. 254 c.p.p., oppure la loro acquisizione viola l’art. 15 Cost. ed è affetta da inutilizzabilità?

2. Soluzione adottata

Risponde la Corte di Cassazione, sez. V penale, con la sentenza n. 6024 depositata il 13 febbraio 2026 applicando le seguenti norme:

  • l’art. 234 c.p.p. (prova documentale);

  • l’art. 254 c.p.p. (sequestro della corrispondenza);

  • l’art. 15 Cost. (segretezza della corrispondenza).

Il criterio decisivo è questo: quando i messaggi vengono consegnati spontaneamente da uno dei partecipanti alla conversazione, non vi è ingerenza di terzi nella corrispondenza e non si applica la disciplina del sequestro.

La Corte precisa inoltre un passaggio importante: le eventuali contestazioni della difesa riguardano la attendibilità del documento (cioè la sua provenienza o integrità), non la utilizzabilità processuale della prova.

In altri termini, quando il contenuto proviene da uno dei partecipanti alla comunicazione, il materiale integra una memorizzazione di un fatto storico e rientra nella prova documentale.

L’eventuale contestazione attiene alla attendibilità della prova e non alla utilizzabilità processuale.

3. Fatto

L’imputato è condannato per il delitto di atti persecutori. Tra le prove vi è un DVD contenente messaggi di testo e vocali WhatsApp, allegato alla querela e consegnato dalla persona offesa. La difesa deduce l’inutilizzabilità del materiale per mancato accertamento tecnico sulla paternità dei messaggi e per assenza di decreto di sequestro. La Corte d’appello ritiene il materiale utilizzabile. L’imputato ricorre per Cassazione anche su questo punto.

4. Esito del giudizio

Ricorso proposto dall’imputato.

La Cassazione:

  • rigetta il motivo relativo alla inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp;

  • conferma la decisione sul punto probatorio;

  • annulla con rinvio solo su altra questione (continuazione), non attinente alla prova digitale.

5. Struttura argomentativa

Qualificazione del materiale
La Corte distingue tra acquisizione di corrispondenza mediante attività della polizia giudiziaria e produzione spontanea da parte di un soggetto della comunicazione.

Ambito di tutela dell’art. 15 Cost.
La segretezza tutela le ingerenze esterne. Se uno dei partecipanti dispone della comunicazione e la consegna, non vi è violazione della riservatezza costituzionalmente protetta.

Rapporto tra art. 254 e art. 234 c.p.p.
L’art. 254 c.p.p. si applica quando l’autorità procede a sequestro della corrispondenza. Se il documento è già nella disponibilità lecita di una parte che lo produce, si ricade nell’art. 234 c.p.p.

Distinzione tra utilizzabilità e attendibilità
L’assenza di perizia sulla paternità dei messaggi non determina inutilizzabilità. Eventuali dubbi riguardano la valutazione di merito sull’attendibilità, sindacabile nei limiti del vizio motivazionale.

Decisività della prova
La Corte osserva inoltre che la responsabilità non si fonda esclusivamente sul contenuto dei messaggi, ma su un quadro probatorio convergente.

6. Orientamenti giurisprudenziali

La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza penale sulla prova digitale e messaggistica istantanea, che distingue tra produzione spontanea della comunicazione e acquisizione autoritativa da parte degli investigatori.

Precedenti conformi sull’utilizzabilità dei messaggi prodotti da uno dei partecipanti alla conversazione

  • Cass. pen., sez. V, 6 ottobre 2021 (dep. 2022), n. 2658, Rv. 282771 – In tema di atti persecutori, la trascrizione delle conversazioni WhatsApp effettuata dalla persona offesa può essere acquisita senza necessità di apprendere il supporto telematico o di disporre accertamenti tecnici quando la valutazione di attendibilità della persona offesa sia stata positivamente risolta.

  • Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2025, n. 11743, Rv. 287746 – L’acquisizione di screenshot di messaggi WhatsApp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede un provvedimento giudiziale, trattandosi della documentazione di una conversazione alla quale il soggetto ha partecipato.

Principio generale sulla natura documentale delle registrazioni effettuate da uno dei partecipanti

  • Cass. pen., Sez. Unite, 28 maggio 2003, n. 36747, Torcasio, Rv. 225466 – La registrazione di conversazioni effettuata da uno dei partecipanti costituisce prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p., in quanto rappresentazione di un fatto storico.

Quadro costituzionale sulla segretezza della corrispondenza digitale

  • Corte costituzionale, 12 luglio 2023, n. 170 – I messaggi e-mail, sms e WhatsApp conservano natura di corrispondenza anche dopo la ricezione; la tutela dell’art. 15 Cost. riguarda però le ingerenze esterne e non impedisce la disponibilità della comunicazione da parte di uno dei partecipanti.

Ipotesi di inutilizzabilità quando l’acquisizione avviene senza titolo da parte della polizia giudiziaria

  • Cass. pen., sez. VI, 11 settembre 2024, n. 39548, Di Francesco – Sono inutilizzabili gli screenshot di messaggi WhatsApp acquisiti autonomamente dalla polizia giudiziaria senza decreto di sequestro del pubblico ministero e in assenza di ragioni di urgenza.

Principio sulla decisività della prova inutilizzabile

  • Cass. pen., Sez. Unite, 23 aprile 2009, n. 23868, Fruci, Rv. 243416 – L’eventuale inutilizzabilità di un elemento probatorio non incide sulla decisione quando la prova non è decisiva nell’economia complessiva del giudizio.

Nel complesso, la giurisprudenza distingue quindi due situazioni:

  • produzione spontanea della comunicazione da parte di uno dei partecipanti → prova documentale ex art. 234 c.p.p.;

  • acquisizione della chat da parte della polizia giudiziaria dal dispositivo dell’indagato → possibile applicazione delle garanzie del sequestro della corrispondenza ex art. 254 c.p.p.

La sentenza in esame si colloca chiaramente nel primo filone interpretativo.

7. Check-list operativa

Quando ti trovi davanti a messaggi WhatsApp in un procedimento penale, verifica:

  • chi ha materialmente acquisito il contenuto (PG o parte della conversazione);

  • se vi è stata attività di sequestro ex art. 254 c.p.p.;

  • se il materiale è stato consegnato spontaneamente da un partecipante;

  • se le contestazioni riguardano la utilizzabilità o la attendibilità;

  • se la prova è decisiva o inserita in un quadro probatorio più ampio.

La distinzione tra inutilizzabilità e valutazione probatoria è il punto chiave della decisione.


Documenti correlati:

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472