
Quando uno straniero con legami familiari in Italia riceve un decreto di espulsione, il giudice non può limitarsi a prendere atto del rigetto della domanda di protezione internazionale o del permesso di soggiorno.
Lo ha ribadito la Prima Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 11 dicembre 2025, n. 32244, chiarendo che, nei procedimenti di opposizione all’espulsione, il giudice di pace è tenuto a valutare in modo concreto e attuale la vita privata e familiare dello straniero, senza poter considerare assorbente il solo esito negativo delle procedure amministrative o giudiziarie in materia di soggiorno.
Un cittadino albanese propone opposizione al decreto di espulsione emesso dal Questore di Perugia, deducendo:
l’esistenza di stabili legami familiari in Italia;
la presenza di moglie e figlio sul territorio nazionale;
una lunga permanenza in Italia;
la pendenza di un giudizio davanti al Tribunale per il riconoscimento della protezione speciale, con sospensione del provvedimento espulsivo.
Il giudice di pace rigetta il ricorso ritenendo decisive e assorbenti due circostanze: il precedente rigetto della domanda di protezione internazionale e il mancato rilascio del permesso di soggiorno.
Secondo la Cassazione, questa impostazione è errata.
Il giudice di merito ha trattato il rigetto delle istanze di soggiorno come un fattore assorbente, evitando qualsiasi autonoma valutazione sulla vita familiare e privata dello straniero. Così facendo, ha introdotto un automatismo decisionale incompatibile con il sistema normativo vigente.
La Corte ricostruisce il quadro giuridico di riferimento, a partire dalla sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale, che ha esteso la tutela rafforzata anche allo straniero che, pur non avendo formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, abbia legami familiari effettivi in Italia.
Ne discende che ogni decisione in materia di espulsione deve fondarsi su una valutazione individualizzata, che tenga conto:
della natura e dell’effettività dei legami familiari;
della durata del soggiorno sul territorio nazionale;
delle condizioni personali e di salute;
delle conseguenze dell’allontanamento sul nucleo familiare.
Questo principio trova fondamento nell’art. 13, comma 2-bis, e nell’art. 19, comma 1.1, del Testo unico sull’immigrazione, nonché nell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Nel caso concreto, l’ordinanza del giudice di pace:
non prende posizione sulla situazione familiare del ricorrente;
ignora la presenza di moglie e figlio;
non valuta la durata della permanenza in Italia;
omette ogni riferimento alle condizioni personali;
non considera la pendenza del procedimento per la protezione speciale.
Secondo la Cassazione, si tratta di una motivazione apparente, fondata su affermazioni apodittiche e su un improprio assorbimento delle questioni rilevanti.
Accogliendo il primo motivo di ricorso, la Cassazione:
cassa il provvedimento impugnato;
rinvia la causa al giudice di pace di Perugia, in diversa composizione;
impone una nuova decisione conforme ai principi indicati, anche in punto di spese.
In materia di espulsione dello straniero, quando sono in gioco famiglia, figli e vita privata, il giudice non può fermarsi alla lettura dei provvedimenti amministrativi.
La decisione deve nascere da una valutazione concreta delle persone coinvolte, perché nel diritto dell’immigrazione gli automatismi non sono ammessi.
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