
In caso di guida in stato di ebbrezza, quando il tasso alcolemico supera di poco la soglia penale, si può applicare la particolare tenuità del fatto?
Sulla questione è intervenuta la Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza n. 1434 depositata il 14 gennaio 2026, chiarendo che il giudizio non può arrestarsi al solo dato numerico, ma richiede una valutazione concreta e complessiva del fatto, alla luce dell’art. 131-bis c.p. e dei criteri di cui all’art. 133 c.p..
Il procedimento trae origine da un controllo effettuato nel maggio 2023 a Palmi, nel corso del quale l’imputato veniva sottoposto ad accertamento mediante etilometro. Le misurazioni restituivano un tasso alcolemico pari a 0,85 g/l alla prima prova e 0,82 g/l alla seconda, rientranti nella fascia di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), Codice della strada.
All’esito del giudizio abbreviato, il GIP del Tribunale di Palmi aveva condannato l’imputato alla pena di 20 giorni di arresto ed euro 400 di ammenda, escludendo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, che negava l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. valorizzando, in modo pressoché esclusivo, il superamento della soglia alcolemica e richiamando un’aggravante neppure contestata.
Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omessa valutazione degli elementi favorevoli all’imputato.
Richiamando le Sezioni Unite, sentenza Tushaj (n. 13681/2016), la Corte ribadisce che la particolare tenuità del fatto va valutata sulla base di tre indicatori cumulativi:
modalità della condotta;
esiguità del danno o del pericolo;
grado della colpevolezza.
Il giudizio richiesto dall’art. 131-bis c.p. è un giudizio complesso, che impone di considerare il fatto storico nella sua interezza, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo. Non è in discussione la tipicità del reato – che è presupposta – ma l’entità complessiva del disvalore penale.
La presenza di soglie di punibilità, come nel reato di guida in stato di ebbrezza, non è dunque incompatibile, in astratto, con la causa di non punibilità. L’eventuale esclusione dell’istituto deve essere motivata in concreto, dimostrando che le modalità del fatto abbiano generato un pericolo significativo e non esiguo per la sicurezza della circolazione.
Nel caso deciso, la Corte d’appello aveva negato la particolare tenuità facendo leva su un solo elemento negativo, ritenuto di per sé sufficiente, senza procedere a una valutazione complessiva. In particolare, non erano stati adeguatamente considerati:
il tasso alcolemico di poco superiore alla soglia;
l’incensuratezza dell’imputato;
le modalità concrete della condotta di guida;
le circostanze di tempo e di luogo;
l’assenza di elementi sintomatici di una condotta abituale.
Secondo la Cassazione, una motivazione fondata su formule stereotipate o su automatismi – come il semplice richiamo al superamento della soglia – non è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte annulla la sentenza impugnata limitamente alla questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., rinviando ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà verificare, con motivazione puntuale, se nel caso concreto l’offesa alla sicurezza stradale sia stata di particolare tenuità, alla luce di tutti gli elementi rilevanti.
In sintesi, la pronuncia chiarisce che nei reati di guida in stato di ebbrezza il dato del tasso alcolemico non basta, da solo, a escludere la particolare tenuità del fatto: il giudizio penale resta ancorato alla concretezza della condotta e al disvalore effettivo dell’offesa.
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