LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190)
(GU n.281 del 3-12-2025)
Vigente al: 18-12-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Titolo I
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
Capo I
Misure di semplificazione per le imprese
Art. 1
Semplificazioni in materia di autotutela
1. All'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e al comma 2-bis, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
Art. 2
Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet
1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 17-bis (Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalita', ambito di applicazione e definizioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprieta' in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le medesime disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.
2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:
a) pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa puo' essere costruita con una struttura superiore o dotata di tale struttura;
b) pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per piu' cicli di utilizzo;
c) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessita' di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;
d) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita ne' a titolo gratuito al destinatario della merce, che e' scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n. d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);
e) Sistemi-pallet: le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Essi devono avere i seguenti requisiti:
1) essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL, EUR-UIC e altri);
2) avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;
3) avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualita' da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuare presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;
4) pubblicare nei propri siti internet ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualita' e l'eventuale classificazione dei pallet;
5) adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri), darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto nel proprio sito internet ufficiale;
f) tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri);
g) stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;
h) conformita' tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o di riparazione di riferimento»;
b) l'articolo 17-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 17-ter (Disciplina del sistema di interscambio di pallet). - 1. Fermi restando la disciplina in materia di imballaggi di cui al titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatte salve la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente, o al diverso soggetto da questi indicato, nel luogo in cui e' avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, cosi' come definita nelle linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantita' e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualita' dei pallet interscambiabili sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformita' tecnica degli stessi.
3. In caso di impossibilita' a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione e' tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo, che puo' essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali definite nelle linee guida di cui al comma 13, il proprietario dei pallet predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, resta valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, nonche' l'indicazione di tipologia, quantita' e, ove applicabile, qualita' dei pallet da restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. La mancata indicazione sul buono pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
4. La mancata riconsegna di uno o piu' pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. E' fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.
5. Il possessore del buono pallet che non pone in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione, non puo' richiedere il pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono pallet procede ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione e' tenuto al pagamento in conformita' al comma 4.
6. In caso di mancata riconsegna di uno o piu' pallet e mancata emissione del buono pallet, il soggetto obbligato alla restituzione e' tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC e altri nelle versioni in vigore, disponibili nei siti internet istituzionali dei Sistemi-pallet.
8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis e' nullo.
9. Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet. I Sistemi-pallet pubblicano nel proprio sito internet il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al secondo periodo, si applica l'ultimo valore pubblicato.
10. I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attivita' di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e informano le autorita' competenti circa possibili violazioni.
11. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi-pallet e alle autorita' competenti.
12. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato nel proprio sito internet, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.
13. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, redigono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali e' data adeguata pubblicita' e che sono trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy»;
c) l'articolo 17-quater e' abrogato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Misure di semplificazione normativa in materia di apparecchi di accensione
1. All'articolo 3, settimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, i primi due periodi sono soppressi.
Art. 4
Misure di semplificazione in materia di immigrazione
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), le parole: «dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del presente testo unico per le ipotesi ivi richiamate»;
b) all'articolo 22:
1) al comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere e' ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneita' dell'alloggio e' sufficiente l'indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilita' a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore»;
2) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente:
«5-quater.1. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 e' ridotto a trenta giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'articolo 23».
Art. 5
Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilita' estesa del produttore
1. All'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «punto vendita» sono aggiunte le seguenti: «, nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilita' dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori».
Art. 6
Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione
1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). - 1. L'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, e' consentita, in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e con le modalita' di cui al presente articolo.
2. L'irrorazione di cui al comma 1 e' effettuata:
a) con modalita' tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6;
b) da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3;
c) nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate l'individuazione della tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l'effettuazione dell'intervento, la tipologia di prodotti utilizzabili, nonche' le modalita' di attuazione del presente articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull'ambiente e prevenire danni alla salute umana e animale.
4. L'effettuazione dell'irrorazione o di cicli di irrorazioni ai sensi del presente articolo e' preceduta dall'inoltro al competente servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riporta la cadenza temporale dell'intervento, che puo' coincidere con l'intero periodo sperimentale, corredata di una relazione agronomica asseverante il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La SCIA puo' essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura associativa ai quali gli utilizzatori aderiscono.
5. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio monitorano i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica di cui al comma 4 e dal decreto di cui al comma 3.
6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'irrorazione tramite sorvolo con UAS su parchi naturali e aree protette e' autorizzata dall'ente responsabile, il quale adotta specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Art. 7
Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attivita' di autoriparazione
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo periodo, le imprese inviano una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
Art. 8
Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione
1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) le targhe nonche' le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati».
Art. 9
Modifica all'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese
1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «e al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024».
Capo II
Misure di semplificazione in materia di turismo
Art. 10
Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina
1. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora l'aspirante guida, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media montagna o la guida vulcanologica intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie, deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per il rispettivo grado professionale o per la rispettiva professione nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformita' a quanto previsto all'articolo 25»;
c) all'articolo 21:
1) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei ghiacciai e dei terreni»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per esercitare l'attivita' su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, gia' abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati».
Art. 11
Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere
1. All'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli».
Art. 12
Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo
1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalita' e' previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalita' previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unita' immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Art. 13
Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti a obblighi di servizio e non programmati
1. I servizi di trasporto pubblico di linea, da svolgere in ambito regionale o locale, non disciplinati dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o non ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, sono esercitati in regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato.
2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 e' subordinato al rilascio di un titolo abilitativo, che non determina diritti di esclusiva, da parte dell'amministrazione competente nel rispetto di quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui al primo periodo, l'amministrazione competente verifica l'iscrizione delle imprese richiedenti al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, nonche' la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di sicurezza delle fermate e del percorso.
Capo III
Misure di semplificazione in materia di navigazione
Art. 14
Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto
1. All'articolo 81 del codice della navigazione, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorita' di pubblica sicurezza».
Art. 15
Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco
1. All'articolo 172-bis del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorita' marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione e' valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorita' marittime»;
b) al comma 2, dopo le parole: «all'autorita' marittima» sono inserite le seguenti: «che ha rilasciato l'autorizzazione»;
c) al comma 4, le parole: «tramite telefax, all'autorita' marittima» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale, all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione»;
d) al comma 5, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e comunica settimanalmente all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 172-bis del codice della navigazione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco e' rilasciata dalla competente autorita' della navigazione interna, su istanza dell'armatore.
Art. 16
Forma del contratto
1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 328:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave e' all'estero, dall'autorita' consolare o dall'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullita', essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e' conservato fra i documenti di bordo»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il contratto deve, a pena di nullita', essere annotato dall'autorita' marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma, quando la nave e' all'estero e il contratto e' stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione e' effettuata dall'autorita' marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorita'»;
3) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330»;
b) l'articolo 329 e' abrogato.
2. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « ; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 » sono soppresse.
Art. 17
Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore
1. All'articolo 331 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «telegraficamente» e' sostituita dalle seguenti: «in formato elettronico»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «porto d'imbarco» sono inserite le seguenti: «, anche in formato digitale».
2. All'articolo 438, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le parole: «telegraficamente» e «telegrafica» sono soppresse.
Art. 18
Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali
1. Al fine di riordinare e semplificare la disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di politiche del mare e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonche' i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione degli stessi.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, adottato di concerto anche con l'Autorita' politica delegata in materia di politiche del mare, sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato.
Art. 19
Disciplina dell'attivita' di consulente chimico di porto
1. Dopo l'articolo 116 del codice della navigazione e' inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Consulente chimico di porto). - L'attivita' dei consulenti chimici di porto e' finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonche' alla tutela dell'incolumita' pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attivita' attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
L'esercizio dell'attivita' di consulente chimico di porto e' consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) possesso di una laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi delle lauree magistrali: LM-54 Scienze chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM-22 Ingegneria chimica;
2) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A, settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A, settore industriale;
3) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione e' affidata alla Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.
I consulenti chimici di porto sono iscritti in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto, che provvedono a tale adempimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'autorita' marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorita' di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonche' certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista chimico, iscritto all'albo dei chimici e dei fisici.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo definisce con uno o piu' decreti: le attivita' e i servizi svolti dal consulente chimico di porto, ivi inclusi quelli gia' previsti dalla legislazione vigente, le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al secondo comma, numero 3), le caratteristiche dei registri di cui al terzo comma e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
I professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risultino gia' iscritti in qualita' di consulente chimico di porto nei registri di cui all'articolo 68 sono iscritti di diritto nei registri di cui al terzo comma del presente articolo. Con le modalita' di cui al quinto comma sono indicate le modalita' di iscrizione nel registro di cui al terzo comma e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al terzo comma.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma, puo', con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attivita' e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il piu' efficace funzionamento».
Capo IV
Ulteriori misure di semplificazione
Art. 20
Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro
1. All'articolo 24-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;
b) al comma 3, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».
Art. 21
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati
1. All'articolo 27-quater, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «trenta».
Art. 22
Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all'INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attivita' lavorativa
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attivita' lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2».
Art. 23
Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura
1. Al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalita' semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attivita' stagionali, all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 24
Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
1. Al fine di permettere l'effettivo utilizzo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al medesimo articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 398:
1) al primo periodo, le parole: «, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 396, in uno o piu' degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione»;
3) al secondo periodo, le parole: «Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400» e le parole: «in ordine cronologico di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione»;
4) al terzo periodo, le parole: «secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso dall'ACRI», le parole: «con provvedimento del direttore della medesima Agenzia,» sono soppresse e dopo le parole: «credito d'imposta riconosciuto» sono inserite le seguenti: «per ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente»;
5) al quarto periodo, le parole: «Entro i sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta giorni successivi»;
6) al quinto periodo, le parole: «i versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «le erogazioni»;
7) al sesto periodo, le parole: «al versamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione»;
b) al comma 399:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni».
Art. 25
Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti numismatici
1. Gli articoli 83 e 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non si applicano alle spedizioni di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale.
Art. 26
Semplificazioni in materia di trasporto di animali
1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi».
Art. 27
Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione
1. All'articolo 44, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «a pubblicizzare l'istanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato»;
b) dopo le parole: «caratteristici dell'impianto» sono inserite le seguenti: «; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non e' motivo di annullabilita' del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilita' del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
Art. 28
Misure di semplificazione in materia ambientale
1. All'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e in esercizio in loco» sono soppresse.
2. Al punto 6 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione e' costituita almeno per il 50 per cento da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri».
Art. 29
Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche
1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) alle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10».
Art. 30
Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche
1. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente n. 116/2022/R/eel del 22 marzo 2022, e successive modificazioni, in relazione alla vendita di energia ai propri soci».
Art. 31
Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 703:
1) le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
2) la parola: «adottano» e' sostituita dalla seguente: «adotta»;
3) le parole: «alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' primaria» sono sostituite dalle seguenti: «alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette nonche' la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura»;
4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;
b) dopo il comma 703 e' inserito il seguente:
«703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non e' applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diversi, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi e per le particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unita' tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti».
Art. 32
Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, relativo all'Agenzia italiana per la gioventu'
1. All'articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al primo periodo, le parole da: «del Consiglio di amministrazione» fino a: «designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventu'. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti compreso il Presidente, il Presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonche' il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» e, al terzo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo».
Art. 33
Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, in materia di fatture elettroniche
1. All'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali e' attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalita' aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono predisposte le modalita' di attuazione del presente comma».
Art. 34
Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche
1. All'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed e' corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonche' della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.
2-ter. L'attivita' oggetto della segnalazione di cui al comma 2 puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
2-quater. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni».
Art. 35
Riordino dell'Automobile Club d'Italia
1. Ferme restando la natura giuridica di ente pubblico non economico a base associativa e le competenze dell'Automobile Club d'Italia (ACI), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'ente e' adeguato al fine di assicurare il recepimento dei seguenti principi direttivi:
a) soppressione del consiglio generale e del comitato esecutivo;
b) istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e comunque sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente dell'ACI in carica, cosi' composto:
1) presidente dell'ACI, che lo presiede, il cui voto e' determinante nei casi di parita' di voto;
2) undici presidenti di Automobile Club federati;
3) due rappresentanti dell'Amministrazione vigilante e due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno e della difesa;
5) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
6) un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI);
7) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
c) istituzione di un organo collegiale con funzioni consultive del presidente dell'ACI, composto dai presidenti dei comitati regionali;
d) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, composto da cinque revisori effettivi e cinque supplenti, di cui:
1) un revisore effettivo, che lo presiede, e uno supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
2) un revisore effettivo e uno supplente nominati dall'Amministrazione vigilante;
3) un revisore effettivo e uno supplente nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) due revisori effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dell'ACI;
e) istituzione di un comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico registro automobilistico (PRA), cosi' composto:
1) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
2) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
3) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della giustizia;
4) due rappresentanti dell'ACI, scelti tra i direttori centrali dell'ente.
2. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese, le strutture di missione dell'ACI per i progetti europei automotive e per il turismo, per gli investimenti relativi all'autodromo di Monza e per la reingegnerizzazione dei processi di supporto al Documento unico (DU) e delle procedure del PRA di compravendita dei veicoli sono soppresse e le relative funzioni sono riallocate presso le direzioni centrali dell'ACI, apportando le necessarie modifiche all'ordinamento dei servizi dell'ente. Conseguentemente, gli incarichi di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia presso le strutture soppresse sono revocati e le relative posizioni di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia, gia' assegnate alle strutture di missione in soprannumero alla vigente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia dell'ACI, sono soppresse. Il personale con incarico dirigenziale in servizio presso le strutture di missione soppresse, se proveniente da pubbliche amministrazioni diverse dall'ACI, e' restituito alle amministrazioni di appartenenza.
3. L'ACI, gli Automobile Club federati e le societa' in house da essi controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicita' e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI predispone, ai sensi rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle societa' in house, sulla base di contabilita' separate, oggetto di controllo legale da parte della societa' di revisione legale dei conti di cui al comma 6, aventi a oggetto:
a) le attivita' istituzionali e le funzioni connesse all'attivita' di Federazione nazionale per lo sport automobilistico;
b) le attivita' di gestione del PRA;
c) le attivita' connesse ai tributi automobilistici.
5. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, contengono i bilanci delle singole attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 e definiscono con chiarezza i principi di contabilita' analitica secondo cui sono tenuti i conti separati e le attivita' a ciascuno riconducibili, ivi compresi i costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra natura, nonche' i criteri di ripartizione dei costi comuni alle attivita' medesime. Eventuali variazioni dei principi e dei criteri di cui al primo periodo sono consentiti solo in casi eccezionali, di cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione.
6. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, sono oggetto di certificazione da parte di una societa' di revisione legale dei conti, nominata secondo i principi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, alle societa' in house controllate dall'ACI si applicano, comunque, le seguenti disposizioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:
a) articolo 11, comma 1, con la specificazione che il regolamento di governance delle societa' partecipate dall'ACI puo' prevedere ulteriori requisiti che tengano conto delle esperienze acquisite in incarichi di funzione dirigenziale svolti presso enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, o di particolari professionalita' acquisite nell'ambito dell'attivita' istituzionale dell'ente;
b) articolo 11, commi 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13;
c) articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
8. Ferma restando l'assenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita', anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, la carica di rappresentante di Automobile Club nell'ambito dell'organo collegiale di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), costituisce causa di incompatibilita' ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle societa' in house dell'ACI. L'incarico di presidente di Automobile Club costituisce causa di incompatibilita' ai fini della nomina quale direttore generale delle societa' partecipate dall'ACI.
9. Al fine di garantire la riduzione dei costi e la concentrazione degli obiettivi strategici, nell'ottica di una efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI predispone un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, da sottoporre, entro il medesimo termine, all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime nei successivi venti giorni. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del piano di cui al primo periodo, le convenzioni che regolano i rapporti dell'ACI con le societa' in house dell'ente sono sottoposte a revisione.
10. I rappresentanti e i componenti nominati su proposta dell'ACI ovvero su proposta delle societa' direttamente controllate dall'ACI, in carica negli organi amministrativi e di controllo delle societa' partecipate direttamente e indirettamente dall'ente, decadono a decorrere dalla ricostituzione degli organi sociali da parte delle rispettive assemblee societarie, da convocare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. I presidenti dei collegi sindacali delle societa' controllate dall'ACI non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
11. La societa' in house dell'ACI denominata «ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Societa' per Azioni» e' sciolta e posta in liquidazione entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, il patrimonio netto risultante e' di spettanza dell'ACI. Gli atti di trasferimento della proprieta' dei beni immobili all'ACI sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. Le unita' di personale dell'ACI Progei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono trasferite presso altre societa' controllate dall'ACI. I bandi di concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale presso l'ACI possono prevedere, nei limiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata presso societa' in house dell'ACI o, in alternativa, riserve di posti non superiori al 50 per cento di quelli banditi da destinare al predetto personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio senza demerito.
12. Nelle more dell'insediamento del presidente dell'ACI gia' eletto e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, il Commissario straordinario dell'ACI, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, provvede all'adeguamento dello statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell'ente e del regolamento di governance delle societa' partecipate dall'ACI, nonche' alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9 del presente articolo, secondo quanto previsto dal presente articolo.
13. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le finalita' e per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi della societa' ACI Informatica S.p.A., che opera in regime di in house providing dell'Automobile Club d'Italia ed e' dallo stesso ente controllata, mediante apposite convenzioni con la stessa societa', al fine di conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi delle proprie attivita' informatiche e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi data center, in aderenza ai processi istituzionali e digitali afferenti anche ad ambiti affini. Gli oneri delle convenzioni di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634».
Titolo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI
Capo I
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini
Art. 36
Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto, definizioni e competenze). - 1. Nel territorio italiano la cremazione e' disciplinata dalla presente legge e le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate.
2. L'attivita' di cremazione delle salme e' servizio pubblico locale d'interesse generale. Fatta salva la possibilita' per i comuni prevista dall'articolo 6, comma 2, e' vietata ogni scontistica o offerta da parte dei gestori del servizio o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, che possa generare per soggetti terzi o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso condizioni di privilegio commerciale ed economico connesso o ricollegabile al pagamento della tariffa di cremazione.
3. I cadaveri destinati alle attivita' di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico-sanitarie, con tariffe non elusive di quanto disposto al comma 2 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 6, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti trasporti multipli di feretri nella misura massima di quattro per mezzo funebre, fatta salva la possibilita' di trasporti multipli numericamente superiori in caso di calamita', per ordine dell'autorita' giudiziaria o di quella sanitaria. I citati trasporti multipli possono essere effettuati dalle imprese funebri o da imprese autorizzate al trasporto. Sono consentiti da parte di soggetti autorizzati i trasporti multipli in numero superiore a quattro solo per i resti mortali, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, destinati a cremazione. E' altresi' consentito, in caso di situazioni di fermo dell'impianto di cremazione, il trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto disponibile.
4. Sull'autorizzazione al trasporto il dirigente comunale preposto al servizio di polizia mortuaria, ovvero il responsabile del predetto servizio ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve indicare obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalita' digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalita' digitale»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con modalita' digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido»;
3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volonta' di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo in ogni caso l'identita' del dichiarante e possono essere acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica»;
4) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) a seguito di istanza dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei resti mortali come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei termini e secondo le modalita' previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria, non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attivita' di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune puo' disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non e' necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), del presente comma»;
c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore e' tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e le tariffe inserite nel piano economico-finanziario, ove presente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge. Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l'affidatario abbia riconosciuto al comune concedente nel procedimento di affidamento del servizio. Spetta al responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione l'attivita' di vigilanza in merito a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, della presente legge»;
d) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione della sospensione degli effetti autorizzatori della SCIA per l'esercizio dell'attivita' funebre da tre a sei mesi. In caso di recidiva entro dodici mesi, e' disposta la revoca degli effetti autorizzatori della SCIA».
Art. 37
Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'ufficiale di stato civile
1. Al fine di velocizzare e semplificare le attivita' dell'ufficiale di stato civile in materia di formazione degli atti di morte, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72:
1) al comma 1, dopo le parole: «e' fatta» sono inserite le seguenti: «, eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata,»;
2) al comma 3, dopo le parole: «avviso della morte» sono inserite le seguenti: «o inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale»;
b) all'articolo 73, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorita' sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte seconda, serie B, dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238»;
c) all'articolo 74:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'ufficiale dello stato civile non puo' accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e' accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario. L'autorizzazione e' accordata anche sulla base dell'avviso di morte, della scheda ISTAT, del certificato necroscopico e di ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio mediante posta elettronica certificata per via telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo »;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato. In tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria»;
3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere sono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui e' avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice.
3-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra».
Art. 38
Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, le parole: «Trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Trascorso un anno»;
b) all'articolo 58, primo comma, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque».
Art. 39
Disposizioni in materia di traduzioni giurate
1. Al regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresi' essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verita' e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformita' del testo tradotto al testo in lingua originale».
Art. 40
Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati
1. All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Qualora l'immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati gia' acquisiti e siano in corso di validita' i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorita' preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire».
Art. 41
Accettazione di eredita'
1. All'articolo 2648, terzo comma, del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trascrizione puo' essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredita' ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualita' di erede ai sensi dell'articolo 485».
Art. 42
Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Dopo l'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' inserito il seguente:
«Art. 182-bis (Ulteriori disposizioni transitorie). - 1. In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028.
3. Con decreto del Ministro della cultura sono stabilite le modalita' applicative del presente articolo».
2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 43
Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia
1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente legge, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, dal Gestore dei servizi energetici-GSE Spa (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l'applicazione di:
a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L'importo da compensare e' determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente;
b) una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.
2. L'istanza di cui al comma 1 produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo.
3. L'estinzione dei giudizi sospesi ai sensi del comma 2 e' subordinata:
a) all'integrale compensazione delle somme dovute di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE;
b) all'incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti, di cui al comma 1, lettera b), per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE;
c) al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei casi in cui l'ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire l'intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera b) del comma 1.
4. Le condizioni di cui al comma 3 devono essere attestate dal GSE affinche' operi l'estinzione del processo. Il GSE provvede altresi' ad attestare l'eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari e amministrativi precedentemente sospesi.
5. Verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l'avvenuta applicazione della compensazione e della decurtazione previste al comma 1, nonche' dell'eventuale versamento in denaro previsto dalla lettera c) del comma 3, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Il GSE entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalita' operative per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 individuando altresi' le categorie dei professionisti abilitati al rilascio dell'asseverazione di cui al comma 1, specificando i requisiti di indipendenza rispetto al soggetto certificato. Il GSE provvede altresi' a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 1.
Art. 44
Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni
1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicita' e certezza dei rapporti giuridici oltre a piu' ampie e agili possibilita' di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 561, primo comma:
1) al primo periodo, le parole: «o il donatario» sono soppresse;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario e' obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652»;
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri»;
4) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Restano altresi' efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario e' obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad essi riservata»;
b) all'articolo 562, le parole: «o se la restituzione della cosa donata non puo' essere richiesta contro l'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563»;
c) l'articolo 563 e' sostituito dal seguente:
«Art. 563 (Effetti della riduzione della donazione). - La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario e' in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito e' tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690»;
d) all'articolo 2652, primo comma:
1) al numero 1), dopo le parole: «le domande di revocazione delle donazioni,» sono inserite le seguenti: «le domande di riduzione delle donazioni,»;
2) il numero 8) e' sostituito dal seguente:
«8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»;
e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: «dall'erede o dal legatario».
2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione gia' notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Art. 45
Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli
1. Gli uffici delle Forze dell'ordine notificano le denunce e querele di furto di veicoli ricevute dal proprietario, attraverso il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati (CED), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede a inserire un blocco informatico nell'archivio nazionale dei veicoli (ANV) e a comunicarlo, in via telematica, al Pubblico registro automobilistico (PRA) in relazione ai veicoli in esso iscritti. Per i veicoli iscritti al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede l'annotazione della perdita di possesso al PRA. Per i veicoli per i quali non vige l'obbligo di iscrizione al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede la cessazione del veicolo stesso e della relativa targa dall'ANV.
Art. 46
Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni software
1. Al fine di garantire l'ordinato e tempestivo svolgimento degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonche' la qualita' e la correttezza dei dati raccolti dalle amministrazioni pubbliche, in tutti i casi in cui siano richieste soluzioni software per predisporre flussi telematici, moduli digitali o scambio di dati tramite interoperabilita', i soggetti preposti all'attuazione delle norme, nel definire le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti, sono tenuti a considerare, oltre ai tempi necessari agli utenti delle imprese e ai loro intermediari per l'utilizzo delle soluzioni software richieste, anche i tempi necessari per l'analisi, lo sviluppo e il test delle suddette soluzioni. A tal fine, devono essere resi disponibili con congruo anticipo agli operatori del settore gli schemi funzionali, le specifiche tecniche, i componenti software e gli ambienti di test.
Art. 47
Modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto esclusivo sulle fotografie
1. All'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «vent'anni» sono sostituite dalle seguenti: «settant'anni».
Art. 48
Misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente
1. L'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' sostituito dal seguente:
«Art. 86 (Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente). - 1. Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo' fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente. L'opposizione e' presentata presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione.
2. L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio con provvedimento passato in giudicato».
2. L'articolo 233 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, e' abrogato.
Art. 49
Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento
1. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale.
L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla presenza dell'agente postale, puo' essere sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato in conformita' agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata o altra firma ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale puo' produrre una copia informatica della documentazione analogica recante la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo, l'integrita' dei dati e la correttezza dell'origine dei dati del recapito possono essere attestati mediante sigillo elettronico qualificato dell'agente postale in conformita' agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014, in alternativa alla firma dell'agente postale.
Il formato digitale non e' utilizzabile per gli avvisi di ricevimento e le copie relativi alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari».
Art. 50
Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionati
1. All'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;
2) dopo le parole: «spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico» sono inserite le seguenti: «alle imprese alberghiere e»;
b) al comma 2:
1) alla lettera i), le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «un congruo termine»;
2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) previsione che sia consentito alle imprese di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso di diniego delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi»;
c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».
2. Il termine previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e' prorogato al 31 marzo 2026 per l'esercizio della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3.
3. All'articolo 15-bis, comma 3, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «a decorrere dal 1° ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2026».
Capo II
Misure di semplificazione in materia di istruzione
Art. 51
Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie
1. All'articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalita' telematica mediante la piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma. L'attestazione di cui all'ottavo periodo e' valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione».
2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo» sono soppresse.
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il "Piano delle arti" e' adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
4. Alla parte I, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il capo II e' abrogato.
5. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono abrogati.
6. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' soppresso;
b) al terzo periodo, le parole: «e del relativo organo collegiale» sono soppresse.
7. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. I servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuita' con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3. Non rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento»;
b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziate dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»;
c) all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f-bis). A tal fine, verificati i dati comunicati dagli enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito»;
d) all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasmettono annualmente i dati necessari al monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12. A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»;
e) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale»;
f) all'articolo 10, comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
g) all'articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei servizi educativi per l'infanzia» sono inserite le seguenti: «pubblici e privati accreditati» e dopo le parole: «e della loro qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie».
8. All'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico» sono sostituite dalle seguenti: «. Ai registri online si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identita' elettronica (CIE). Nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilita' genitoriale».
Art. 52
Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci
1. L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato nonche' dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.
Titolo III
ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
Capo I
Misure di semplificazione in materia di universita'
Art. 53
Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle universita'
1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' sostituito dal seguente:
«Art. 111. - 1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o piu' universita', nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o piu' universita'.
3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 e' conferito dal Ministro dell'universita' e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.
4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo».
Art. 54
Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle universita'
1. All'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «e i regolamenti di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «, il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilita' interna dei docenti e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'» e la parola: «Ministro» e' sostituita dalle seguenti: «Ministero»;
b) al comma 10:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministero puo', per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli statuti e i regolamenti di cui al comma 9 all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito»;
2) al terzo periodo, la parola: «Ministro» e' sostituita dalle seguenti: «Ministero»;
c) al comma 11, le parole: «nel Bollettino Ufficiale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale delle universita'».
Art. 55
Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari
1. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «personalita' giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro»;
b) al secondo comma, dopo la parola: «funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche»;
c) il terzo comma e' abrogato.
Art. 56
Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie
1. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo, i rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico e stabiliti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonche' i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma. Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'universita' e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 57
Norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'AFAM
1. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che i compensi ivi previsti sono riconosciuti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica senza le limitazioni previste dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il conferimento di incarichi da parte di amministrazioni pubbliche a persone collocate in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Capo II
Misure di semplificazione in materia sanitaria
Art. 58
Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina
1. All'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «dati clinici non direttamente» sono inserite le seguenti: «, o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina,»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalita' di ricorso alla telecertificazione».
Art. 59
Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
1. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269» sono aggiunte le seguenti: «, nominato con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo statuto. Con il decreto di cui al primo periodo e' nominato il presidente del consiglio di amministrazione, su designazione della Fondazione "Gerolamo Gaslini"».
Art. 60
Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale»;
b) alla lettera e), le parole: «rientranti nell'ambito dell'autocontrollo» sono soppresse;
c) la lettera e-quater) e' sostituita dalla seguente:
«e-quater) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di eta' non inferiore a dodici anni, nonche' l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotati di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa»;
d) dopo la lettera e-quater) sono inserite le seguenti:
«e-quinquies) l'effettuazione da parte del farmacista di test diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva, per il contrasto all'antibiotico-resistenza;
e-sexies) l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali;
e-septies) l'esecuzione in farmacia, da parte di personale abilitato, di test di screening per l'individuazione del virus dell'epatite C»;
e) alla lettera f), dopo le parole: «spesa a carico del cittadino,» sono inserite le seguenti: «scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale,».
2. Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da e-quater) a e-septies), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, rispettivamente modificata e introdotte dal comma 1 del presente articolo, sono a carico degli utenti.
3. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove e' ubicata la farmacia. In detti locali e' vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.
4. L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 3 e' soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneita' igienico-sanitaria dei locali e, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 2009, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.
5. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 3, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.
6. Due o piu' farmacie, di proprieta' di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 3, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 3 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete e' rilasciata al rappresentante di rete.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009.
Art. 61
Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne da' comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione e' effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria, ed e' rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione abbiano esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione, conformemente alle previsioni di cui al comma 7»;
b) all'articolo 148:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 6 e» sono sostituite dalla seguente: «comma»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita', anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC e' soggetto alla sanzione amministrativa da seimila euro a trentaseimila euro. L'AIFA, d'intesa con le autorita' sanitarie e con le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente periodo e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione e' raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma 8».
Art. 62
Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere
1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore indica nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, sospende in ogni momento la ripetibilita' della prescrizione ovvero modifica la terapia.
2. Al momento della dispensazione, presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalita' di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficolta' da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticita' al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza.
3. La farmacia convenzionata consegna il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o di altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuita' assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dai quali risulti prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo, anche al fine di garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 63
Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche
1. Al fine di favorire la piena inclusione sociale delle persone con sordocecita', in attuazione degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono inserite le seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilita' uditiva e visiva»;
b) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficolta' nell'orientamento e nella mobilita' e nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecita' civile e di sordita' civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'eta' evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecita' civile e di invalidita' civile. Le persone sordocieche percepiscono altresi' in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordita' civile, di cecita' civile e di invalidita' civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilita'» e, al terzo periodo, le parole: «di cecita' civile e di sordita' civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cecita' civile, di sordita' civile e di invalidita' civile»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La condizione di sordocieco e' altresi' riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecita' civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'eta' evolutiva, la condizione di invalidita' civile».
Capo III
Misure di semplificazione in materia di pubblica sicurezza
Art. 64
Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi
1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attivita' delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.
Art. 65
Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza
1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attivita' delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.
2. La competenza al rilascio della licenza di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferita al prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplodenti.
3. Al numero 63 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, le parole: «60 gg» sono sostituite dalle seguenti: «30 gg». E' in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 66
Disposizioni in materia di oggetti preziosi
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, alla sezione I (Attivita' commerciali e assimilabili), sottosezione 1.10 (Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti), numero 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella colonna «regime amministrativo», le parole: «/silenzio-assenso», ovunque ricorrono, sono soppresse;
b) nella colonna «concentrazione di regimi amministrativi», le parole da: «o del decorso» fino a: «silenzio-assenso» sono soppresse.
Art. 67
Titoli di accesso nominativi ad attivita' di spettacolo
1. All'articolo 1, comma 545-bis, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «lo spettacolo viaggiante» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i parchi di divertimento,».
Art. 68
Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125, in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura, e al regolamento (UE) 2021/821, in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, nonche' ai regolamenti dell'Unione europea che prevedono misure restrittive unionali
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori»;
b) all'articolo 8, il comma 3 e' abrogato;
c) all'articolo 10, comma 3, lettera f), dopo le parole: «prodotti importati» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non riesportarli o dirottarli durante il viaggio»;
d) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «in quanto gia' soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali» sono sostituite dalle seguenti: «per uno o piu' prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali»;
2) al comma 5, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:»;
3) al comma 5, lettera c), le parole: «a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresi' che i prodotti non saranno trasferiti»;
4) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente»;
e) all'articolo 12:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica)"»;
2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente»;
f) all'articolo 13:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati e' sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo»;
3) al comma 2, le parole: «a duplice uso listati» sono soppresse;
4) al comma 3, le parole: «L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale e' sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare» sono sostituite dalle seguenti: «L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica»;
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)"»;
g) all'articolo 18:
1) al comma 4, la lettera c) e' abrogata;
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente»;
h) all'articolo 20:
1) al comma 3-bis, lettera b), le parole: «in regime di autorizzazione specifica individuale» sono soppresse;
2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente».
Capo IV
Semplificazioni in materia di attuazione di obblighi di legge
Art. 69
Norme per la semplificazione delle attivita' di gestione delle specie ittiche alieutiche
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 837-bis e' sostituito dal seguente:
«837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 maggio 2026 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020».
Art. 70
Disposizioni in materia di RAEE
1. Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente.
Art. 71
Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, come modificato dall'articolo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornare la normativa per adeguarla alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
b) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;
c) disciplinare la possibilita' di realizzare forme innovative di gestione finalizzate al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;
d) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente anche definendo parametri di qualita' e modalita' di controllo;
e) prevedere criteri per la redazione di piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, finalizzati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimita' e di autosufficienza.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 72
Abrogazioni e soppressioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;
b) il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
c) il comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
d) il comma 560 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
e) il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;
g) i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 2-octies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 14, comma 2, alinea, le parole: «o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;
c) all'articolo 21, comma 1, le parole: «, da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2» sono soppresse;
d) all'articolo 49, comma 3, le parole: «degli articoli 5, comma 2, e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo».
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 73
Clausola di invarianza finanziaria
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35, comma 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 74
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Nordio