Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Legge n.180 del 09/10/2026 (G.U. 09/10/2026 )

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LEGGE 9 ottobre 2026, n. 180

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (26G00201)


(GU n.235 del 9-10-2026)

Vigente al: 24-10-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati


1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «in un unico turno elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore puo' esprimere fino a tre preferenze»;

b) al comma 2, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177»;

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilita' da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilita' e' assegnato, nelle diverse circoscrizioni, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, per un totale di settanta seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilita' non possono comunque essere attribuiti piu' di duecentoventi seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero».

2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste e' costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A.1 - Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol - Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall'articolo 93-septies, comma 2. I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonche' del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 83, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).

2. Con riferimento alla circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con il termine "lista" si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14, cui i candidati nel collegio uninominale della circoscrizione sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 83, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre circoscrizioni».

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate:

a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;

b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilita', alle condizioni previste dall'articolo 83.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresi' determinate:

a) per il caso di attribuzione del premio di governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b);

b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a)».

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilita'. Ogni elettore, inoltre, puo' esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista».

5. All'articolo 14, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

6. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso;

b) al comma 3, le parole: «da loro indicata come capo della forza politica» sono sostituite dalle seguenti: «da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione e' sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione»;

c) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonche' il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione»;

d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 4, dichiarano altresi' il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533»;

e) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;

f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano ai partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che intendono presentare candidature esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo ove tali partiti o gruppi politici abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che intendono presentare liste in altre circoscrizioni».

7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'».

8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse e le parole: «almeno 1.500 e da non piu' di 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 6.000 e da non piu' di 7.000»;

b) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La previsione di cui al periodo precedente non trova applicazione per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni richieste deve essere di almeno 1.500 e non piu' di 2.000. Resta comunque ferma l'esenzione prevista dal comma 2. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno la meta' delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, ad esclusione delle liste o dei candidati collegati a liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentati esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche»;

c) il comma 1-bis e' abrogato;

d) al comma 2, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno una delle Camere»;

e) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

«2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altresi', in ciascuna delle circoscrizioni in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnare quale premio di governabilita' ad esito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all'attribuzione del premio di governabilita' e' tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), a pena di inammissibilita' della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale e' presentato»;

f) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:

«2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi del comma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ai sensi del comma 2-bis»;

g) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati e', in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilita', i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;

h) al comma 3.1, al primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista o coalizione di liste» e il secondo periodo e' soppresso;

i) al comma 3-bis, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle liste presentate ai sensi dei commi 1 e 2-bis».

9. In sede di prima applicazione, i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dalla lettera b) del comma 8 del presente articolo, devono sussistere alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «uninominali» e' sostituita dalle seguenti: «nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piu' di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullita'»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Nessun candidato puo' essere incluso in piu' di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullita'»;

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e' tenuto a candidarsi, in una lista presentata nei collegi plurinominali che sia collegata alla lista circoscrizionale in cui e' candidato, in almeno un collegio plurinominale della circoscrizione in cui e' presentata la lista circoscrizionale in cui e' candidato, in posizione di capolista, ovvero nelle posizioni successive a quella di capolista a condizione che anche tutti i candidati che lo precedono nella medesima lista di collegio plurinominale siano candidati nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' puo' essere candidato, con il medesimo contrassegno, anche in circoscrizioni diverse da quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque, ivi comprese le candidature in collegi plurinominali di cui al medesimo primo periodo»;

e) al comma 5, le parole: «alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis».

11. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', di cui all'articolo 18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate».

12. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'».

13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1-ter), dopo le parole: «programma elettorale» sono inserite le seguenti: «o che non abbiano dichiarato il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri»;

b) al primo comma, dopo il numero 2) e' inserito il seguente:

«2-bis) comunica l'elenco delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', all'Ufficio centrale nazionale, il quale:

a) verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all'articolo 18-bis, comma 1, quarto periodo; in caso affermativo ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali le dichiarano non valide;

b) comunica a tutti gli Uffici centrali circoscrizionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;

c) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:

«4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione»;

d) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste» sono sostituite dalle seguenti: «cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis»;

e) al primo comma, numero 6-bis), le parole: «in ciascun collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;

f) al primo comma, numero 6-ter), dopo le parole: «rinuncia alla candidatura,» sono inserite le seguenti: «di decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito»;

g) il quarto comma e' abrogato.

14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) e' sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti e' riportato, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l'elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', come comunicato ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numero 2-bis), lettera b)».

15. All'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'».

16. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, il nome e cognome di ciascun candidato e' preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;

b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio»;

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti sopra quello dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;

d) al comma 4, primo periodo, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;

e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, quinto periodo, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto di cui all'articolo 24 non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature»;

f) al comma 5:

1) le parole: «e per il candidato uninominale ad essa collegato» sono sostituite dalle seguenti: «e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ad essa collegati»;

2) le parole: «sul nome del candidato uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sul rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;

3) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale, ad eccezione del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista».

17. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma:

1) al primo periodo, le parole: «i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «puo' esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista»;

2) al secondo periodo, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».

18. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a favore della lista»;

b) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'» e le parole: «il candidato non e' collegato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti candidati non sono collegati»;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3-ter. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente espresso.

3-quater. Il voto di preferenza espresso validamente per uno o piu' candidati della medesima lista e' considerato quale voto alla lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

3-quinquies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, e' nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista.

3-sexies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, e' valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato».

19. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «del candidato al quale e' attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato al quale e' attribuito il voto di preferenza»;

b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «e dei voti di preferenza»;

c) al comma 3, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Prende altresi' nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste»;

d) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza espressi per ciascun candidato».

20. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato».

21. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) e' abrogata;

b) la lettera b) e' abrogata;

c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»;

d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

e) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento»;

f) la lettera g) e' abrogata;

g) la lettera h) e' abrogata.

22. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici centrali circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies»;

b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo e' soppresso;

c) al comma 1, lettera d), le parole: «, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)» sono soppresse;

d) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d-bis) calcola i valori di cui alle lettere a) e c) escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui alle lettere f) e g) del presente comma e ai commi 1-bis e 1-ter»;

e) al comma 1, lettera e):

1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;

2) al numero 1), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore» sono soppresse;

3) al numero 2), le parole: «e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «in coalizione» e le parole: «ai sensi dell'articolo 77» sono soppresse;

4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:

«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le liste collegate con altre in coalizione rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;

f) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol le cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste calcolate ai sensi della lettera d), nonche' le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e);

e-ter) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

e-quater) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;

e-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter) del presente comma, e verifica altresi' se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione del Senato della Repubblica;

e-sexies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato congiuntamente esito positivo, assegna alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter), il premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi, e procede ai sensi della lettera f);

e-septies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis»;

g) al comma 1, lettera f):

1) al primo periodo, le parole da: «procede al riparto dei seggi» fino a: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi della lettera d-bis) del presente comma»;

2) al secondo periodo, le parole: «delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di tali coalizioni di liste e singole liste»;

h) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

«f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 93, comma 3-bis, lettera c), e 93-septies, comma 3;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter»;

i) al comma 1, lettera g), le parole da: «che abbiano conseguito sul piano nazionale» fino a: «lettera f) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste, determinate ai sensi della lettera d-bis), per il numero di seggi gia' individuato ai sensi della lettera f)»;

l) al comma 1, lettera h):

1) le parole: «di cui alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera f)»;

2) le parole: «determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi» sono sostituite dalla seguente: «divide»;

3) dopo le parole: «numero di seggi da attribuire nella circoscrizione,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),»;

m) al comma 1, lettera i):

1) le parole: «lettera g), primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter)»;

2) le parole da: «In caso negativo, procede» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodi nono e seguenti»;

n) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nei casi di cui alla lettera e-septies) del comma 1, l'Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo quanto disposto ai sensi delle lettere f), g), h) e i) del comma 1 del presente articolo.

1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del comma 1 abbia dato esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale, ferma restando l'applicazione del premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-sexies), procede come segue:

a) assegna alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita' un numero di seggi pari alla differenza tra il numero centocinquanta e il numero dei seggi attribuiti alla medesima coalizione o alla lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero di seggi cosi' determinato, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente;

b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 diverse da quella cui e' stato attribuito il premio di governabilita', pari alla differenza tra il numero 314 e il numero di seggi calcolato ai sensi della lettera a). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero di seggi determinato ai sensi del primo periodo, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) procede ai sensi della lettera g) del comma 1, ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a ciascuna coalizione ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e alle liste singole ai sensi delle lettere a), b) e c). A tale fine, per la coalizione o la lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', divide la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla lettera b), secondo periodo, ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo cosi' il quoziente di attribuzione circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni e alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parita', alle coalizioni e alle liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni e le liste singole alle quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna delle coalizioni e delle liste singole corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a), b) e c). In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e alle liste singole eccedentarie e alle coalizioni e alle liste singole deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera h), periodi nono e seguenti;

e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste, procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle circoscrizioni ai sensi della lettera d) tra le liste ammesse, procedendo come disposto dal comma 1, lettera i).

1-quater. L'Ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati.

1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-sexies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o alla lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. In assenza di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale procede alle operazioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la coalizione o la lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente, o, in mancanza di parti decimali non utilizzate, sulla base delle parti decimali gia' utilizzate, secondo l'ordine decrescente.

1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonche' del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-ter), nonche' ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilita' di cui al comma 1, lettera e-quater). Tali voti non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui ai commi 1, lettere f) e g), 1-bis e 1-ter»;

o) al comma 2, dopo le parole: «a ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilita'».

23. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede:

a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui e' stato attribuito il premio di governabilita';

b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 83, comma 1-ter. A tale fine l'Ufficio:

1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2;

3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell'articolo 83, comma 1-ter, procede come segue:

a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui e' stato attribuito il premio di governabilita', limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e "gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».

24. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d)»;

b) il comma 3 e' abrogato;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

d) il comma 6 e' abrogato;

e) al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5».

25. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:

«Art. 85. - 1. Il deputato eletto in piu' collegi plurinominali in posizione di capolista e in altra posizione e' proclamato nel collegio nel quale e' eletto in posizione di capolista. Se eletto in piu' collegi plurinominali in posizione di capolista, e' proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e). Se eletto in piu' collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, e' proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis).

1-bis. Il deputato eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e in uno o piu' collegi plurinominali si intende eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'».

26. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d)»;

b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-sexies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e' assegnato, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente gia' utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in piu' collegi plurinominali, il seggio e' assegnato alla lista individuata ai sensi del secondo periodo nel collegio plurinominale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio»;

c) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 4 e 5».

27. Al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92:

1) al primo comma, prima del numero 3) e' inserito il seguente:

«2-ter) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis e con le modalita' stabilite dall'articolo 93-quinquies, commi 2 e 3»;

2) al primo comma, numero 3), le parole: «insieme con il contrassegno di ciascun candidato,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui e' collegato ai sensi del numero 2-ter)»;

3) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:

«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e H allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»;

4) il secondo comma e' sostituito dai seguenti:

«L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo»;

b) all'articolo 93:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e)»;

2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. L'Ufficio centrale elettorale, inoltre:

a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale collegati a piu' liste in coalizione, di cui all'articolo 92, terzo comma, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

b) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della circoscrizione ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies, nonche' il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis)»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

«Art. 93-quinquies. - 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-sexies e 93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalita' di cui all'articolo 93-septies, comma 2.

2. I candidati nei collegi uninominali sono collegati con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista o delle liste a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale e' presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal contrassegno di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate puo' essere indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima.

5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

6. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20.

7. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali e' effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Art. 93-sexies. - 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, ciascun nome e cognome del candidato e' preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.

2. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonche' i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonche' i nomi e i cognomi dei candidati di lista.

3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati di lista e puo' esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo.

Art. 93-septies. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e); in caso di parita', e' eletto il candidato piu' giovane di eta';

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione, di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, secondo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

e) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

f) determina la cifra elettorale percentuale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;

g) determina la cifra elettorale individuale percentuale circoscrizionale di ciascun candidato. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;

h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche' il totale dei voti validi della circoscrizione, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies.

2. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e-bis), l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni ammesse, come individuate nella medesima comunicazione. Ai fini delle operazioni di cui al presente comma, sono considerate liste singole anche le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), ove esse abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2-bis). L'Ufficio:

a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni ammesse per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;

c) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui al comma 1, lettera e).

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, nonche' il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).

Art. 93-octies. - 1. Nelle circoscrizioni di cui al presente titolo nessuno puo' essere candidato in piu' di un collegio uninominale, a pena di nullita'.

2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni di cui al presente titolo o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol non puo' essere candidato nelle liste presentate, nelle altre circoscrizioni, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'.

3. Il candidato in un collegio uninominale delle circoscrizioni di cui al presente titolo puo' essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino al numero massimo di cinque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 85, comma 1. Il candidato che risulta eletto in un collegio uninominale e in uno o piu' collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale»;

d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

28. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «candidatura nel collegio uninominale o piu' di una» sono soppresse.

29. All'articolo 119, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

30. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le tabelle G e H allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle G, H, H-bis e H-ter di cui all'allegato 2 alla presente legge.

Art. 2

Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica


1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale e' ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali e' effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilita' da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilita' e' assegnato, nelle diverse circoscrizioni regionali, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, per un totale di trentacinque seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilita' non possono comunque essere attribuiti piu' di centotredici seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero»;

c) il comma 2-bis e' abrogato;

d) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:

«2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono determinate:

a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale premio di governabilita', alle condizioni previste dall'articolo 16-bis;

b) per il caso di attribuzione del premio di governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera a) del presente comma;

c) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1»;

e) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' costituita in un unico collegio uninominale»;

f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422»;

g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonche' del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime regioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis).

4-ter. Con riferimento alle regioni di cui ai commi 3 e 4, con il termine "lista" si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cui i candidati nei collegi uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre regioni».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore puo' esprimere fino a tre preferenze».

3. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, dichiarano altresi' il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione della Camera dei deputati, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: «nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, del medesimo testo unico»;

c) al comma 4, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati e', in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilita', i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;

d) al comma 4-bis:

1) al primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione» sono sostituite dalle seguenti: «, a livello nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionali da ogni lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;

2) il secondo periodo e' soppresso;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «L'Ufficio elettorale regionale» sono inserite le seguenti: «trasmette i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', all'Ufficio centrale nazionale, il quale»;

4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio centrale nazionale comunica a tutti gli uffici elettorali regionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni regionali, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', come comunicati ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis, ultimo periodo»;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della regione, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature».

6. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «il venticinquesimo anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore eta'».

7. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto e' valido a favore della lista. Ogni elettore, inoltre, puo' esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».

8. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) e' abrogata;

b) la lettera b) e' abrogata;

c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste in coalizione, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno sul solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' collegati a piu' liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»;

d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

e) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento»;

f) la lettera g) e' abrogata;

g) la lettera h) e' abrogata.

9. All'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies»;

b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo e' soppresso;

c) al comma 1, lettera d), le parole: «, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)» sono soppresse;

d) al comma 1, lettera e):

1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;

2) al numero 1), le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute» fino alla fine del numero sono soppresse;

3) al numero 2), le parole da: «, nonche' le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1),» fino alla fine del numero sono soppresse;

4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:

«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;

2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;

e) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda almeno al 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;

e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione della Camera dei deputati la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-ter), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis) del presente comma, e verifica altresi' se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione della Camera dei deputati;

e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, attribuisce alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, pari a trentacinque seggi, e procede ai sensi della lettera f);

e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis»;

f) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale e' dato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione. Infine, ordina all'interno di un'unica graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all'attribuzione di seggi alla coalizione o alla lista singola di cui alla lettera e-bis)»;

g) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a centotredici seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle regioni Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c);

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-septies;

f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter»;

h) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l'Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), tra le coalizioni e le liste singole individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 del presente articolo in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di queste, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera f), periodi secondo e seguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 1-septies.

1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater), l'Ufficio procede come segue:

a) ferma restando l'assegnazione dei trentacinque seggi del premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sottrae alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita' un numero di seggi pari alla differenza tra il numero totale dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera f), comprensivo dei seggi ad essa assegnati nelle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c), e il numero 78. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato ai sensi del periodo precedente. Nel caso in cui, terminata la graduatoria nazionale dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio prosegue sottraendo gli ulteriori seggi nelle regioni in cui la coalizione o la lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita' ha conseguito la minore cifra elettorale regionale percentuale, calcolata come rapporto tra la cifra elettorale regionale e il totale dei voti della regione, moltiplicato per cento. I seggi sono sottratti, uno per regione, fino alla concorrenza del numero determinato al primo periodo. Sono escluse dalle operazioni di cui al terzo periodo le regioni in cui e' gia' stato sottratto un seggio ai sensi del secondo periodo e quelle in cui alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', a seguito delle operazioni di cui al comma 1, lettera f), e' stato attribuito un solo seggio. Nel caso in cui, al termine delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio ripete le operazioni di cui ai periodi terzo e quarto fino alla concorrenza del numero di seggi determinato al primo periodo, escludendo dalle operazioni le regioni in cui alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di governabilita', anche a seguito delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risulti attribuito un solo seggio;

b) in ciascuna regione in cui e' stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), e' corrispondentemente assegnato un seggio alla coalizione o alla lista singola diversa da quella cui e' stato attribuito il premio di governabilita' che, a seguito della ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggiore resto non utilizzato, ovvero, nel caso in cui non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra elettorale regionale.

1-quater. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica.

1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 83, comma 1-quinquies, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.

1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonche' del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-bis), nonche' ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilita' di cui al comma 1, lettera e-ter).

1-septies. Al termine delle operazioni, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali: l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi del comma 1, lettera e); la coalizione o la lista singola eventualmente assegnataria del premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies); l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettere f) e f-ter), ovvero nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter».

10. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-septies dell'articolo 16-bis l'Ufficio elettorale regionale procede:

a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui e' stato attribuito il premio di governabilita';

b) per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi gia' determinato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ottenendo cosi' il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. I seggi spettanti alle liste in ciascuna regione sono determinati dalle attribuzioni effettuate dall'Ufficio centrale nazionale per le coalizioni di liste e per le liste singole e comunicate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-septies, nonche' dalle assegnazioni di seggi effettuate per le liste coalizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui la regione sia ripartita in piu' collegi plurinominali, l'Ufficio elettorale regionale procede ad assegnare nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale. Il numero di seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali e' determinato ai sensi:

a) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole a seguito dell'attribuzione del premio di governabilita', ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1 e 1-ter;

b) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole senza l'attribuzione del premio di governabilita', ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1-bis e 1-quater.

4. In tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati al collegio tra le liste con le seguenti modalita':

a) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione regionale per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'assegnazione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione regionale, ai sensi del comma 2;

c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quello spettante, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.

5. Nel caso di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede con le seguenti modalita':

a) determina il quoziente elettorale regionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui e' stato attribuito il premio di governabilita', limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella regione, e il quoziente elettorale regionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella regione, di seguito denominati, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e "gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di ciascun gruppo per il totale dei seggi loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da assegnare nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di assegnazione siano maggiori e, in caso di parita', al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi ad esso assegnato nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c)».

11. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d)»;

b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 7».

12. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, il comma 1 e' abrogato.

13. Alla rubrica del titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «che eleggono un solo senatore e per la regione» sono sostituite dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e».

14. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste» e le parole: «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

b) alla lettera a):

1) le parole: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» e le parole: «, insieme al deposito del relativo contrassegno,» sono soppresse;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui e' collegato ai sensi della lettera a-bis)»;

c) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

a-ter) nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima»;

d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle B-bis e B-ter allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»;

e) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;

c-ter) nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale;

c-quater) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo».

15. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' premesso il seguente:

«01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e' regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili».

16. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «voti validi» sono aggiunte le seguenti: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e)»;

b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. L'ufficio elettorale regionale, inoltre:

a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a-bis), attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

b) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, nonche' i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis)».

17. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

18. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, B-bis e B-ter di cui all'allegato 3 alla presente legge.

Art. 3

Modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol


1. Alla tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica, allegata alla legge 30 dicembre 1991, n. 422, le sezioni «4. - COLLEGIO DI BOLZANO», «5. - COLLEGIO DI MERANO» e «6. - COLLEGIO DI BRESSANONE» sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato 4 alla presente legge.

2. Alla tabella B.1 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, nella parte «Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol - Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/ Südtirol», le sezioni relative ai collegi uninominali «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U04 (Bolzano/Bozen)», «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U05 (Merano/Meran)» e «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U06 (Bressanone/Brixen)» sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato 5 alla presente legge.

Art. 4

Modifica alla legge 3 novembre 2017, n. 165


1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e' abrogato.

Art. 5

Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni


1. Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025.

Art. 6

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e altre disposizioni in materia di articolazione territoriale della circoscrizione Estero


1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1:

1.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide.»;

1.2) le lettere c) e d) sono abrogate;

2) al comma 2, le parole: «In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e' eletto un deputato e un senatore» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'elezione della Camera dei deputati, in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e' eletto un deputato»;

b) all'articolo 7:

1) al comma 1-quater:

1.1) alla lettera a), dopo le parole: «ufficio centrale» sono inserite le seguenti: «e ufficio decentrato di Napoli»;

1.2) la lettera c) e' abrogata;

2) al comma 1-quinquies, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma 1-quater del presente articolo, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione. Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e all'ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)»;

c) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo la parola: «candidati» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;

1.2) alla lettera b), sono premesse le seguenti parole: «per l'elezione della Camera dei deputati,»;

1.3) alla lettera c), dopo la parola: «ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto. Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi»;

d) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: «per ciascuna ripartizione» sono soppresse;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

3) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ciascun elettore puo' inoltre esprimere un voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali e' assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o piu' deputati»;

e) all'articolo 15, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «della ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

3) alla lettera b), dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

4) alla lettera c):

4.1) dopo le parole: «nella ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

4.2) dopo le parole: «quoziente elettorale della ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

f) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «della medesima ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica».

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, dopo la parola: «residenti» sono inserite le seguenti: «nella circoscrizione Estero, per l'elezione del Senato della Repubblica, e, per l'elezione della Camera dei deputati,»;

b) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: «per le singole ripartizioni» sono inserite le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»;

2) al comma 2, dopo le parole: «per ciascuna ripartizione» sono inserite le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»;

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo le parole: «almeno pari» sono inserite le seguenti: «a quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari»;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella relativa ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;

d) all'articolo 15, comma 9, le parole: «per la ripartizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».

Art. 7

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto nella circoscrizione Estero


1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

«c-bis) la sottoscrizione non e' richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere»;

b) all'articolo 12:

1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559, in Italia»;

2) al comma 3, dopo le parole: «plico contenente il certificato elettorale» sono inserite le seguenti: «, corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore»;

3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore. L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale e' predisposto con dimensioni e modalita' di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale»;

4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7.1. A partire dal lunedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito internet istituzionale il numero dei plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo del numero dei plichi spediti ai sensi del comma 7»;

c) all'articolo 14, comma 3, lettera c):

1) il numero 2) e' sostituito dal seguente:

«2) accerta che il tagliando inserito nella busta sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 3, che appartenga ad un elettore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo»;

2) il numero 4) e' sostituito dal seguente:

«4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede inserite in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non firmato o di un elettore che ha votato piu' di una volta o di un elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata o, infine, contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile identificare il voto»;

d) all'articolo 18, comma 2, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni».

2. Per l'anno 2027, gli uffici consolari effettuano l'invio di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il sistema postale piu' affidabile e, salva comprovata impossibilita', con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilita'.

3. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per l'anno 2027.

4. Per l'attuazione del comma 1, lettera c), numero 1), e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonche' dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione


1. E' istituito, presso l'ufficio elettorale di ciascun comune, l'elenco degli elettori fuori sede che, ai sensi della disciplina di cui al presente articolo, sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo e' di almeno nove mesi.

3. Gli elettori per i quali la condizione di elettore fuori sede si realizza dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono richiedere, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', agli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, prestano attivita' di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Le medesime disposizioni si applicano anche ai genitori o ai familiari conviventi di un minore che, per il medesimo periodo, accompagnino o prestino attivita' di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

6. La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede e' presentata personalmente o mediante l'utilizzo di strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio ed e' corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' nonche' della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. Nella domanda sono indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica. Con le medesime modalita', la domanda di cui al presente comma puo' essere revocata entro i medesimi termini previsti per la sua presentazione.

7. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso del diritto di elettorato attivo da parte dell'elettore. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale e' iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo esercitera' il voto in altro comune.

8. Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia agli elettori ammessi al voto fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

9. Nel caso in cui l'elettore non soddisfi i requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il comune di temporaneo domicilio comunica la non ammissione al voto fuori sede e l'elettore e' ammesso a votare nel comune nelle cui liste elettorali e' iscritto.

10. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni li distribuiscono nelle sezioni ordinarie, di norma in numero non superiore al 10 per cento rispetto al numero degli elettori iscritti nella sezione e secondo un criterio di prossimita' territoriale.

11. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 8.

12. In analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello di residenza, gli elettori fuori sede sono ammessi a votare per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui e' situato il comune di temporaneo domicilio.

Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

 



ALLEGATI

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