LEGGE 11 marzo 2026, n. 34
Legge annuale sulle piccole e medie imprese. (26G00050)
(GU n.68 del 23-3-2026 )
Vigente al: 7-4-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
Misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze
Art. 1
Agevolazioni fiscali per le reti di imprese
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, non concorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno l'adesione al contratto di rete. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non puo', comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui e' data informazione in una nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettivita' giuridica e puo' essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo d'imposta successivo l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 2
Modifica all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa
1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Fondo e' finalizzato:
a) al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti superiore a 20, e delle societa' di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficolta' economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
b) all'acquisizione delle imprese in stato di difficolta' economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purche' operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente».
Art. 3
Misure finanziarie per l'aggregazione
e per il sostegno al settore della moda
1. Le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalita' che valorizzino, tra l'altro, l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonche' i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e provvede all'iscrizione negli appositi registri.
Art. 4
Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonche' delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi
1. La presente legge riconosce quali «enti mutualistici di sistema» le societa' denominate «centrali consortili» aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI), gia' riunite in consorzi di filiera. Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacita' innovativa e la competitivita' sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e solidaristici. Le centrali consortili assumono la forma di societa' consortili per azioni ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
2. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui al comma 1 e' attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy che ne accerta in via esclusiva le finalita' mutualistiche. Non possono essere riconosciute piu' di cinque centrali consortili. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sulla base di un'istanza degli interessati corredata della documentazione comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti:
a) che la centrale consortile riunisca almeno cinque consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni;
b) che i consorzi riuniti nell'ente mutualistico prevedano ciascuno almeno dieci consorziati;
c) la costituzione di un fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private;
d) che lo statuto preveda il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale, nonche' la devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito mutualistico.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la disciplina del funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonche' per la vigilanza sugli stessi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, nell'ambito della disciplina relativa al funzionamento, di meccanismi di promozione dell'offerta di lavoro e azioni volte al mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili;
b) previsione, in capo all'ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonche' di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
c) promozione di sinergie di filiera, quali la codatorialita' e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la salvaguardia occupazionale ed evitare il ricorso agli istituti dell'indennita' di disoccupazione e della cassa integrazione guadagni, ove applicabili, nonche' promozione dell'attivita' di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
d) previsione di disposizioni di coordinamento e integrazione volte ad armonizzare la disciplina della centrale consortile o del gruppo consortile con quella di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e con le altre disposizioni in materia al fine di favorire lo sviluppo del nuovo modello di aggregazione, anche ai fini dell'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
e) previsione dell'obbligo di certificazione del bilancio.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
Art. 5
Ulteriori disposizioni in materia di consorzi
1. All'articolo 67, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane» sono sostituite dalle seguenti: «I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili», le parole: «e del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «e dei commi 1 e 3», le parole: «e, nel novero di questi,» sono sostituite dalla seguente: «ovvero» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto previsto dall'allegato II.12».
Art. 6
Part-time incentivato per l'accompagnamento
alla pensione e il ricambio generazionale
1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, i dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipendenti, con anzianita' contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi dei commi 6, 7 e 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione di cui al presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del requisito pensionistico di cui al comma 1 e' riconosciuta la facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a condizione che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.
3. I soggetti di cui al comma 1, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, presentano domanda all'INPS secondo le modalita' stabilite dall'Istituto medesimo.
4. I lavoratori di cui al comma 1 possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra un minimo del 25 e un massimo del 50 per cento, a tal fine concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalita' di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.
5. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 e' riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
6. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 e' riconosciuta altresi', fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa e' riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027.
7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di eta' non superiore a trentaquattro anni con facolta' di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.
8. Le agevolazioni sono riconosciute dall'INPS nel rispetto del limite numerico di cui al comma 1 e dei limiti di spesa di cui ai commi 5 e 6. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 5 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande e da' tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027.
Capo II
Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione
Art. 7
Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi, anche al fine di razionalizzare, riordinare esemplificare la disciplina vigente nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando il rispetto della connotazione mutualistica:
a) riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attivita' a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;
b) allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;
c) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilita' del relativo comparto;
d) revisione delle attivita' esercitabili dai confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicita' del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attivita' di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;
e) favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;
f) favorire l'integrazione interconsortile dei confidi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8
Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari
dei beni di magazzino
1. Al fine di agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello stock di magazzino, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «cartolarizzazione dei crediti» sono inserite le seguenti: «, anche futuri,»;
2) alla lettera b-bis), dopo le parole: «beni mobili» e' inserita la seguente: «anche»;
b) all'articolo 7, comma 2-octies:
1) le parole: «puo' destinare i crediti stessi, nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «puo' destinare i crediti stessi, nonche' i diritti e i beni all'impiego o alla titolarita' dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati, ovvero»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segregazione puo' altresi' essere realizzata mediante cessione ad una societa' veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti e ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies»;
c) all'articolo 7.2, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati».
Capo III
Semplificazioni
Art. 9
Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali
1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonche' per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali».
Art. 10
Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonche' semplificazioni amministrative per le imprese agricole
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. In applicazione del principio di proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) all'articolo 37:
1) al comma 4, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'addestramento e' effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresi' l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato».
2. All'articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «corso di formazione o di riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,».
3. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli puo' essere presentata direttamente all'INPS, anziche' attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche necessarie all'attuazione della facolta' di cui al presente comma. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11
Salute e sicurezza per le prestazioni in modalita' agile
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per l'attivita' lavorativa prestata con modalita' di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilita' giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalita' di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, e' assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali»;
b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e».
Art. 12
Verifiche di attrezzature
1. All'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la voce: «Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato - Verifica annuale» e' inserita la seguente: «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto - Verifica triennale».
Art. 13
Operatori della distribuzione di prodotti alimentari
nel settore HORECA
1. Si definisce operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, colui che, esercitando l'attivita' economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquista, trasporta e distribuisce prodotti alimentari e bevande e li vende a imprese rientranti nei seguenti settori:
a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;
b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, self-service, fast food e altre attivita' di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
c) catering, servizi di banqueting e attivita' analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, e assimilabili, sia a domicilio che in locali specifici;
d) bar, caffe', pasticcerie, gelaterie e altre attivita' che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto.
2. Ai fini di cui al comma 1, i ricavi dell'operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, negli ultimi tre periodi d'imposta, devono essere costituiti per almeno il 70 per cento dall'attivita' di distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese operanti nei settori di cui al medesimo comma 1.
Art. 14
Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facolta' di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attivita' cessate
1. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) al comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
b) al comma 2, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
Delega al Governo per la riforma dell'artigianato
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'artigianato al fine di razionalizzare, riordinare e aggiornare la normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, in attuazione dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato e all'evoluzione tecnologica, valorizzando la figura dell'imprenditore artigiano, nell'ottica dello sviluppo del dimensionamento aziendale e della rimozione di vincoli societari non piu' adeguati, della trasmissione intergenerazionale delle competenze e della sostenibilita' ambientale, sociale ed economica dell'impresa;
b) incentrare la nuova disciplina sulla figura dell'imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo, prevedendo che il suddetto apporto, oltre che di natura manuale, possa essere anche di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa, nonche' individuare criteri quantitativi che definiscano il concetto di prevalenza dell'attivita' di produzione di beni o di prestazione di servizi rispetto alle attivita' strumentali e accessori e all'esercizio dell'attivita' artigiana;
c) promuovere l'aggregazione fra le imprese artigiane, anche rimodulando il contratto di rete e gli altri strumenti aggregativi, al fine di migliorare la competitivita' e l'accesso a opportunita' di commesse e finanziamenti non ottenibile nella dimensione singola;
d) consentire l'utilizzo dei riferimenti all'artigianato nello svolgimento di attivita' promozionale, pubblicitaria e di vendita solo alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del registro delle imprese, nonche' rendere effettivi e rafforzare i controlli sul possesso dei relativi requisiti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo stesso predispone una relazione da trasmettere alla medesima Conferenza.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano la materia, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo e le altre leggi dello Stato.
5. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.
6. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 16
Riferimento all'artigianato nella pubblicita'
1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di «artigianato», all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:
«Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalita' dei prodotti e dei servizi, se essa non e' iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e' irrogata dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non puo' comunque essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione ed e' irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo».
Art. 17
Modifica dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra
1. L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonche' le relative modalita' di accertamento.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, e' abrogato».
Capo IV
Lotta alle false recensioni
Art. 18
Finalita'
1. Il presente capo, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ha l'obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonche' relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.
Art. 19
Requisiti di liceita' delle recensioni e diritti
delle strutture recensite
1. La recensione online e' lecita se e' rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre e se comunque non e' il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilita' da parte del fornitore o dei suoi intermediari. E' illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale. La recensione online non e' piu' lecita, in ragione della significativa mancanza di attualita', decorsi due anni dalla sua pubblicazione.
2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facolta' di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceita' di cui al comma 1.
Art. 20
Divieti
1. Ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
2. Ferma la responsabilita' penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 21
Linee guida e monitoraggio
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sentiti l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceita' delle recensioni online.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annuale sull'applicazione del presente capo e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo alle Camere.
3. Ai fini del rafforzamento dell'attivita' di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e alla normativa attuativa adottata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del citato articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.
Art. 22
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle recensioni gia' pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 23
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attivita' previste dal presente capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Capo V
Testo unico della disciplina in materia di start-up innovative
Art. 24
Delega al Governo sul riordino della disciplina
in materia di start-up e PMI innovative
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start-up innovative, di spin-off, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up, nonche' di quelle relative a tutte le attivita' di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;
c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie piu' avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della liberta' di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e gradualita';
e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di start-up innovative e spin-off per la valorizzazione delle attivita' di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo e' acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo puo' comunque essere emanato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo puo' adottare, con la procedura di cui al comma 2, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 25
Modifiche alla disciplina del Garante per le micro,
piccole e medie imprese
1. All'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno 'Small Business Act' per l'Europa)" e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante "Riesame dello 'Small Business Act' per l'Europa", della comunicazione della Commissione europea COM(2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante "Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori", e della comunicazione della Commissione europea COM(2023) 535 definitivo, del 12 settembre 2023, recante "Pacchetto di aiuti per le PMI"»;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato "Reality Checks", attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall'attuazione delle relative norme»;
b) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore, le consultazioni, secondo l'approccio denominato "Reality Checks" di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarita' e ai partecipanti e' riconosciuta la facolta' di presentare proposte e rappresentare istanze e criticita'».
Capo VI
Ulteriori disposizioni
Art. 26
Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni
e per l'attrazione degli investimenti
1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 abitanti».
2. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «potenziali investitori esteri» sono inserite le seguenti: «, e alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattivita' dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto».
3. All'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del Ministero del turismo,».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio