LEGGE 17 marzo 2026, n. 36
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025. (26G00053)
(GU n.70 del 25-3-2026)
Vigente al: 9-4-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea
Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 3, 8, comma 3, 9, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 4, 12, comma 5, 13, comma 4, 14, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Art. 2
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, recepite in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
Capo II
Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee
Art. 3
Delega al Governo per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2823 e del regolamento (UE) 2024/2822, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
b) prevedere, conformemente alla direttiva (UE) 2024/2823, i casi in cui un disegno e modello debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, il diritto su di esso debba essere dichiarato nullo;
c) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la dichiarazione di nullita' di un diritto su un disegno o modello registrato, da espletare dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalita' stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilita' delle domande stesse;
d) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidita' complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di nullita', di cui alla lettera c);
e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui alla direttiva (UE) 2024/2823, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento, tramite concorso pubblico ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cinque unita' di personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - triennio 2022-2024.
3. Il Governo e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disposizioni attuative della direttiva (UE) 2024/2823 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera e), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), pari a euro 120.000 per l'anno 2026 e a euro 276.323 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 4
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) definire le modalita' con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, delle opportunita' per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale;
b) individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma online europea, di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799, incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformita' al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale;
c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799;
d) individuare l'organismo competente all'irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravita' della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799;
2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino alla quota massima del 50 per cento per l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/1799;
e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;
f) armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa nella causa C-548/21
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa nella causa C-548/21.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: adeguare le disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e del codice di procedura penale a quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa nella causa C-548/21, riguardo all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in tema di trattamento di categorie particolari di dati personali e in materia di acquisizione di dati di carattere personale, prevedendo una disciplina che, riconoscendo alle autorita' competenti la possibilita' di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale:
a) definisca in modo sufficientemente preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti;
b) garantisca il rispetto del principio di proporzionalita';
c) subordini l'esercizio della possibilita' di accesso ai dati, salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati e salvo che per i reati di cui agli articoli 371-bis, comma 4-bis, e 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale e all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo osserva anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere», di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: apportare alla normativa vigente e, in particolare, al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1 e istituire, ove necessario, un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri Ministeri interessati;
b) designare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quale Autorita' di risoluzione nazionale:
1) abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva (UE) 2025/1;
2) assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze dia comunicazione della designazione all'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA);
3) prevedendo, se necessarie, le opportune misure per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'Autorita' di risoluzione a norma della direttiva (UE) 2025/1 e le funzioni di vigilanza svolte dall'IVASS;
c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorita' di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
1) hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
2) hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
3) avviano alla risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS nell'esercizio dei poteri regolamentari;
e) assicurare, nel recepimento della direttiva (UE) 2025/1, l'applicazione del principio di proporzionalita' sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/1;
f) prevedere l'estensione del regime di responsabilita' di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva (UE) 2025/1 per l'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonche' agli organi delle procedure di intervento precoce e di risoluzione, compresi i commissari, l'impresa-ponte, la societa' veicolo per la gestione delle attivita' e delle passivita' e i componenti dei loro organi;
g) non avvalersi della facolta', prevista dall'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, di imporre l'approvazione ex ante, da parte dell'autorita' giudiziaria, della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi;
h) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto, previsto dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2025/1, da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilita' d'ufficio;
i) prevedere la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, senza che, in tale caso, assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilita' agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel medesimo titolo IX, in coerenza con l'articolo 343, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
l) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorita' e delle funzioni di risoluzione di cui alla direttiva (UE) 2025/1 alle autorita' e alle funzioni di vigilanza;
m) attribuire all'IVASS, ove opportuno, la competenza a definire, tramite disciplina secondaria, quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/1 in materia di piani preventivi di risanamento e di piani di risoluzione, nonche' ulteriori strumenti e poteri addizionali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1;
n) con riguardo allo strumento della svalutazione o conversione definito all'articolo 2, numero 46), della direttiva (UE) 2025/1, prevedere l'introduzione di modalita' applicative coerenti con la forma societaria cooperativa e con la forma societaria di mutua assicurazione e, in conformita' all'articolo 35, paragrafo 6, della medesima direttiva (UE) 2025/1, prevedere che l'IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passivita' derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attivita', conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
o) stabilire che, come previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/1, l'IVASS possa imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva (UE) 2025/1 includano nei contratti finanziari di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio, da parte dell'IVASS, del potere di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutivita' dei diritti di garanzia su detti contratti;
p) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/1, introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, della stessa direttiva (UE) 2025/1, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva:
1) stabilendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilita' da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
2) definendo l'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;
2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;
2.3) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione e' superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 2.1) e 2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile;
3) attribuendo all'IVASS il potere di irrogare le sanzioni e definendo i criteri cui esso deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;
4) definendo le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'EIOPA, in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1;
5) attribuendo all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
6) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensivita' o pericolosita', prevedendo, ove compatibili con la direttiva (UE) 2025/1, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo all'IVASS la facolta' di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita';
7) attribuendo all'IVASS il potere di adottare le misure previste dalla direttiva (UE) 2025/1 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare condotte irregolari o di porvi rimedio e astenersi dal ripeterle, e alla sospensione temporanea dall'incarico;
q) con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, prevedere, ove necessario, l'istituzione di uno o piu' fondi di risoluzione, per cui sono definite le modalita' di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dall'articolo 81 della direttiva (UE) 2025/1 e dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e per cui sono determinate le modalita' di amministrazione e la struttura deputata alla loro gestione, prevedendo l'opportuno coordinamento con i sistemi di garanzia a tutela degli assicurati gia' esistenti;
r) prevedere che a un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione possa essere assegnato il ruolo di un'impresa-ponte ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1;
s) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi tutte le modificazioni necessarie al coordinamento con le disposizioni introdotte o modificate in attuazione della presente delega;
t) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 e prevedere l'opportuno coordinamento con la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure nel caso in cui queste riguardino imprese appartenenti a gruppi intersettoriali o strutture conglomerali;
u) prevedere adeguate forme di coordinamento e cooperazione, nel rispetto degli articoli 10, 10-bis e 10-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' fatto salvo il segreto investigativo di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, prevedendo scambi di informazioni anche con i seguenti soggetti:
1) con la Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a societa' di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o piu' imprese bancarie, a societa' di partecipazione mista;
2) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;
3) con le Commissioni parlamentari di inchiesta, la Corte dei conti e altri organismi nazionali di indagine, alle opportune condizioni;
4) con le autorita' nazionali responsabili della vigilanza dei sistemi di pagamento, le autorita' responsabili delle procedure ordinarie di insolvenza, le autorita' investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, le autorita' responsabili della vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e gli ispettori che agiscono per loro conto, le autorita' degli Stati membri dell'Unione europea responsabili del mantenimento della stabilita' del sistema finanziario nei medesimi Stati tramite norme macro-prudenziali, le autorita' responsabili della protezione della stabilita' del sistema finanziario e le persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali;
v) conferire all'Autorita' di risoluzione il potere di nominare piu' amministratori speciali, ove necessario;
z) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, compresa la facolta' di introdurre deroghe all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo III
Deleghe al governo per l'attuazione di regolamenti europei
Art. 9
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/ CEE del Consiglio
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale e, in particolare, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al fine di assicurare l'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024;
b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformita' dei prodotti di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonche' con il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, e con la disciplina nazionale di attuazione;
c) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilita' dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027 conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;
d) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformita' delle macchine e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' e alla durata delle relative violazioni, nonche' garantire la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;
e) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera d) agli appositi capitoli di spesa delle autorita' di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, affinche' siano destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato;
f) determinare, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 7, 15, paragrafo 2, lettera c), e 16, paragrafo 2, lettera b), nonche' dell'allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento (UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle medesime disposizioni;
g) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione del presente articolo.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrita' delle attivita' di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
b) designare la Commissione nazionale per le societa' e la borsa quale autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2024/3005, prevedendo che essa eserciti le funzioni e i poteri disciplinati dal citato regolamento nei casi e con le modalita' ivi previsti.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) ridefinire la disciplina nazionale in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, anche attraverso l'abrogazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549, nel rispetto degli obblighi internazionali e sulla base dell'attuale quadro normativo dell'Unione europea, ivi compreso il regolamento (UE) 2024/590, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli operatori e della pubblica amministrazione;
b) assicurare la prosecuzione del monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, mediante le risorse finanziarie gia' destinate a tale scopo in attuazione del medesimo articolo;
c) ridefinire il quadro del sistema di rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono nonche' delle attivita' di comunicazione e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle autorita' di vigilanza del mercato nazionali, alle autorita' doganali, alle autorita' regionali o ad altri soggetti autorizzati sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/590;
d) assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del regolamento (UE) 2024/590.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244, l'operativita' di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessita' di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse;
b) riordinare, anche in considerazione degli sviluppi della reportistica dell'Unione europea e assicurando la continuita' della raccolta di dati storici sulle emissioni, i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali, di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e sul portale delle emissioni, di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonche' da altre normative, come la disciplina in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali comunicazioni, anche attraverso l'eliminazione degli oneri informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni gia' disponibili nel fascicolo di impresa e promuovendo l'integrazione e la complementarita' dei sistemi informativi;
c) prevedere, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244, che le autorita' regionali competenti abbiano la facolta' di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacoltura;
d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualita' dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;
e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilita' dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari per predisporre i rapporti richiesti dal regolamento (UE) 2024/1244 possano comunque essere raccolti presso i gestori, mantenendo in ogni caso la responsabilita' dei gestori medesimi in merito alla qualita' dei dati forniti;
f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravita' delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresi' strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
g) assegnare alle autorita' competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento (UE) 2024/1244;
h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera a), pari a euro 522.000 per l'anno 2026 e a euro 522.000 per l'anno 2027 per lo sviluppo del sistema nonche' a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 per il suo successivo mantenimento, si provvede:
a) quanto a euro 222.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) quanto a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 13
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/1157, conformemente ai criteri di cui all'articolo 63 del regolamento medesimo, ivi comprese le procedure e le autorita' competenti per l'irrogazione delle sanzioni stesse, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) individuare le autorita' coinvolte nelle ispezioni ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1157, designare le autorita' competenti responsabili per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1157 ai sensi dell'articolo 75 del regolamento medesimo e le autorita' responsabili della cooperazione di cui all'articolo 65 del citato regolamento (UE) 2024/1157, nonche' stabilire le modalita' di designazione dei membri e del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al medesimo articolo 65 e dei rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui all'articolo 66 del predetto regolamento (UE) 2024/1157;
c) apportare alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2024/1157.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, individuando altresi' le autorita' competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni;
b) individuare le autorita' nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento (UE) 2025/40, garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;
c) apportare alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2025/40.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 15
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/ 2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonche' a garantire il coordinamento, in particolare, con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, e con le disposizioni settoriali vigenti;
b) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorita' di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847;
c) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorita' di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2024/2847, relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali;
d) prevedere forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nel ruolo di cui alle lettere b) e c), e le altre autorita' nazionali competenti individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonche' tra le altre pubbliche amministrazioni e le autorita' indipendenti, ai fini dello svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/ 2847;
e) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalita' e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti con elementi digitali, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
f) definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravita', alla durata e all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847:
1) anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
2) coordinandolo con il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, in coerenza, quanto al procedimento applicabile, con le disposizioni dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
3) apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflative del procedimento sanzionatorio o del contenzioso;
4) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
g) garantire che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera g), pari a euro 2.100.000 per l'anno 2026, a euro 5.875.000 per l'anno 2027, a euro 9.125.000 per l'anno 2028 e a euro 6.925.000 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 16
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, e per coordinare le discipline di settore vigenti con il quadro normativo europeo in materia.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, anche con riguardo alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2025/37, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
b) apportare al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, le modifiche e le integrazioni necessarie a specificare le modalita' di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di accreditamento, autorizzazione e delega degli organismi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, in conformita' alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/881.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarieta' e le capacita' dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarieta')
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2025/38 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
b) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al sistema europeo di allerta per la cibersicurezza, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2025/38;
c) prevedere la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2025/38;
d) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al meccanismo per le emergenze di cibersicurezza, di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2025/38;
e) prevedere disposizioni finalizzate alla partecipazione nazionale al sistema della riserva dell'UE per la cibersicurezza, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2025/38.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare lo Sportello unico delle attivita' produttive territorialmente competente quale punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1735, con il compito di agevolare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, nel rispetto dei tempi e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1735, riservando alle amministrazioni centrali di cui alla lettera c) del presente comma la competenza in ordine ai progetti dichiarati di interesse strategico;
b) prevedere la collaborazione e il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per qualificare un progetto quale progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;
c) prevedere misure di coordinamento tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per valutare un progetto, presentato dal promotore, quale progetto strategico ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735;
d) individuare nel Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'organo deputato a riconoscere lo status prioritario di progetto strategico;
e) attribuire al progetto strategico la qualita' di progetto di pubblico interesse nazionale e qualificare le opere e gli interventi necessari alla realizzazione dello stesso quali interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735;
f) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al regolamento (UE) 2024/1735, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento, tramite concorso pubblico ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di otto unita' di personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - triennio 2022-2024.
3. Dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera f), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera f), pari a euro 180.000 per l'anno 2026 e a euro 442.117 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 19
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3110, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, e dei decreti legislativi adottati in attuazione di tale articolo nonche' delle disposizioni settoriali vigenti;
b) aggiornare le competenze spettanti a ciascuna delle autorita' di vigilanza del mercato individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, garantendo la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e di conformita' dei prodotti di cui al medesimo decreto legislativo n. 157 del 2022 nonche' con la disciplina nazionale di attuazione;
c) rafforzare le funzioni e il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;
d) aggiornare le disposizioni vigenti al fine di prevedere modalita' semplificate per l'individuazione e la designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica per una o piu' famiglie di prodotti di cui all'allegato VII al regolamento (UE) 2024/3110 nonche' per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti gia' esistenti di cui al medesimo allegato VII;
e) aggiornare le disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza nonche' quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/3110, in conformita' ai criteri ivi previsti e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, garantendo la specificita' di ciascuna amministrazione in relazione ai requisiti di base dei prodotti da costruzione di rispettiva competenza;
f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) agli appositi capitoli di spesa delle autorita' di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, affinche' siano destinate alle attivita' finalizzate al potenziamento della vigilanza sul mercato;
g) aggiornare, conformemente all'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni relative alle tariffe versate dai richiedenti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, anche prevedendo specifiche tariffe per le singole amministrazioni competenti e le modalita' di versamento degli introiti derivanti dalle medesime tariffe in appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione;
h) nelle more della piena operativita' del passaporto digitale del prodotto, definire e incentivare l'utilizzo delle piu' recenti tecnologie, determinando gli obblighi a carico degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e di tutelare la sicurezza dei consumatori, dei soccorritori e degli occupanti e agevolare la vigilanza sul mercato;
i) salvaguardare la possibilita' di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 con successivo regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e gia' disciplinate mediante regolamenti.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, puo' emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 marzo 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilita' e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (Testo rilevante ai fini del SEE);
2) direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (Testo rilevante ai fini del SEE);
3) direttiva (UE) 2024/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
4) direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilita' per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);
5) direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
6) direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE);
7) direttiva (UE) 2024/3100 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (Testo rilevante ai fini del SEE);
8) direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE);
9) direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Testo rilevante ai fini del SEE);
10) direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE);
11) direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione piu' rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso;
12) direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
13) direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale;
14) direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
15) direttiva (UE) 2025/1442 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/111/CE per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE);
16) direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione;
17) direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 24 giugno 2025, relativa alle modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione);
18) direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE).