Morte del coniuge separato: il danno da perdita del rapporto coniugale si presume?

Articolo del 14/01/2026

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

La separazione basta per negare il risarcimento al coniuge superstite?

È questa la domanda a cui risponde la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31373 del 1° dicembre 2025, chiamata a chiarire se, in caso di morte del coniuge causata da un fatto illecito di terzi, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto coniugale debba essere provato in modo specifico anche quando tra i coniugi vi sia una separazione, persino solo di fatto.

La questione non è solo teorica. Incide direttamente sull’onere della prova e sul rischio, per il coniuge superstite, di vedersi negato in radice il risarcimento sulla base della sola separazione.


Il caso

La vicenda trae origine dal decesso di una donna, ricoverata presso una struttura ospedaliera, che si era gettata dal terzo piano dell’edificio. Il marito aveva agito nei confronti dell’Azienda sanitaria locale chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la perdita del rapporto coniugale.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando il danno in 213.000 euro. In appello, tuttavia, la decisione era stata integralmente riformata: secondo la Corte territoriale, l’attore non aveva allegato né provato l’esistenza di un effettivo e persistente legame affettivo, tenuto conto della separazione di fatto intervenuta tra i coniugi.

Dopo la morte dell’attore, i figli – quali eredi – hanno proposto ricorso per Cassazione, richiamando elementi che la Corte d’appello aveva trascurato: un matrimonio durato oltre quarant’anni, la presenza di tre figli e una separazione recente, risalente a pochi mesi prima del decesso.


I principi affermati dalla Cassazione

Nel riesaminare la questione, la Cassazione si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato in materia di danno parentale e di perdita del rapporto coniugale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la morte di una persona per fatto illecito fa presumere, ai sensi dell’art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai prossimi congiunti, tra cui il coniuge, sulla base dell’id quod plerumque accidit. Ne deriva che il danneggiato può, di regola, limitarsi ad allegare e provare il rapporto di coniugio, senza dover fornire ulteriori dimostrazioni sull’intensità del legame affettivo.

La convivenza, così come l’eventuale distanza o la separazione, non incidono sull’esistenza del diritto al risarcimento, ma rilevano – semmai – ai fini della quantificazione del danno. Anche il coniuge separato, infatti, conserva il diritto al risarcimento, in considerazione della non definitività di tale status e della possibile ripresa della comunione familiare.

In questo quadro, l’eventuale assenza o attenuazione del legame affettivo non deve essere provata dal danneggiato, ma grava sul danneggiante, che intenda ottenere l’esclusione o la riduzione del risarcimento.


L’errore della Corte d’appello

Alla luce di questi principi, la Cassazione ritiene non conforme a diritto la decisione della Corte d’appello.

Il giudice di secondo grado ha infatti preteso dal coniuge superstite specifiche allegazioni e prove ulteriori rispetto alla mera esistenza del rapporto coniugale, finendo per invertire l’onere della prova. Inoltre, ha attribuito alla separazione di fatto un valore automaticamente escludente del diritto al risarcimento, senza distinguere tra il piano dell’an e quello del quantum.

Così facendo, la Corte territoriale ha omesso di valutare elementi decisivi emersi dall’istruttoria, quali la durata del matrimonio, la presenza dei figli e la brevità e non irreversibilità della separazione, elementi che avrebbero dovuto orientare – eventualmente – una diversa quantificazione del danno, non la sua negazione in radice.

La mera prova della separazione, soprattutto se recente e di fatto, non è infatti sufficiente a dimostrare la totale dissoluzione del legame affettivo.


La decisione

Il ricorso viene dunque accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione delle circostanze di fatto e a una liquidazione equitativa del danno, nel rispetto dei principi affermati in tema di responsabilità extracontrattuale e danno non patrimoniale.


Cosa ci portiamo a casa

In definitiva, la pronuncia ribadisce che, in caso di morte del coniuge separato, il legame affettivo si presume sulla base del rapporto di coniugio. La separazione, anche di fatto, non esclude di per sé il diritto al risarcimento e incide, di regola, sulla quantificazione del danno.

In altri termini, la separazione non equivale automaticamente a indifferenza. E chi lo sostiene deve provarlo.


Documenti correlati:

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472