Stupefacenti, i disturbi da dipendenza non bastano per escludere o ridurre la pena

Articolo del 27/02/2026

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La tossicodipendenza può incidere sulla capacità di intendere e di volere e quindi sull’imputabilità?

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 21 del 26 febbraio 2026, chiarisce che la Costituzione non impone di escludere o diminuire automaticamente la pena per i disturbi da dipendenza (come craving e sindrome da astinenza).

Il punto di equilibrio resta quello del codice penale: di regola il tossicodipendente è imputabile, ma il sistema prevede anche strumenti terapeutici e riabilitativi durante il processo e nell’esecuzione della pena.

Qual è il problema: craving e astinenza possono ridurre l’imputabilità?

La questione nasce da un processo davanti al GUP di Bergamo: un imputato, assuntore abituale di cocaina, è chiamato a rispondere (tra l’altro) di maltrattamenti in famiglia e appropriazione indebita. Dalle indagini emergono episodi di aggressività, stati di alterazione, allucinazioni e un precedente TSO.

Nel procedimento compaiono due accertamenti tecnici non allineati:

  • un primo perito parla di “intossicazione cronica” e di una compromissione stabile (“demenza da sostanze”), arrivando a ritenere l’imputato totalmente incapace al momento dei fatti;

  • un secondo perito, pur riconoscendo episodi di scompenso psicotico correlati agli effetti diretti della sostanza, esclude una vera cronica intossicazione rilevante ai fini dell’art. 95 c.p., ricollocando la vicenda nell’alveo dell’intossicazione “volontaria” degli artt. 91 ss. c.p.

Il giudice rimettente solleva allora questioni di legittimità costituzionale dell’art. 95 c.p., criticando l’interpretazione “restrittiva” della Cassazione: secondo quel diritto vivente, l’imputabilità può essere esclusa o diminuita solo se c’è una cronica intossicazione intesa come malattia psichica che permane indipendentemente da nuove assunzioni, mentre resterebbero fuori i disturbi tipici della dipendenza (craving e astinenza) che pure possono incidere sul controllo degli impulsi.

Le regole: art. 85, 88, 89 e 95 c.p. e la disciplina speciale per l’intossicazione

Per capire la decisione serve una mappa essenziale.

  • L’art. 85 c.p. stabilisce la regola generale: è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.

  • Gli artt. 88 e 89 c.p. disciplinano l’infermità: se esclude la capacità → non imputabilità; se la scema grandemente → imputabilità diminuita (con diminuzione di pena).

  • Gli artt. 91-95 c.p. introducono però una disciplina speciale per l’intossicazione da alcool o stupefacenti: quando lo stato è riconducibile a una scelta volontaria o colposa, il codice tende a “spostare” il rimprovero a un momento anteriore (logica dell’actio libera in causa).

  • In questo quadro, l’art. 95 c.p. è la porta di accesso alle regole degli artt. 88-89 c.p.: solo per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione il giudice può verificare in concreto se la capacità fosse esclusa o grandemente scemata.

Accanto a questo, la Corte richiama la presenza di un secondo binario, non sull’imputabilità ma sulla presa in carico del tossicodipendente: il d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) prevede percorsi e misure con finalità terapeutiche e socio-riabilitative (programmi, misure cautelari alternative, affidamento in prova “in casi particolari”, regole sull’esecuzione della pena).

Come ragiona la Corte: perché craving e astinenza non bastano per escludere o diminuire la pena

La Corte costituzionale dichiara le questioni non fondate. Il cuore del ragionamento è questo.

1) Il legislatore può scegliere un regime più rigoroso per l’intossicazione

La Corte ricostruisce la logica storica del codice del 1930: rispetto alla regola generale (valutare la capacità al momento del fatto), per l’intossicazione il legislatore adotta una disciplina derogatoria. Se la condizione di alterazione deriva da una scelta del soggetto, l’ordinamento può ritenere comunque rimproverabile il fatto, perché il rimprovero si colloca nel momento in cui l’agente si è posto in quello stato.

2) Disturbi da dipendenza: rimprovero per il “prima” e non per il “durante”

Qui sta il punto più delicato. Anche quando craving e astinenza riducono il controllo e influiscono sulla capacità di autodeterminarsi nel singolo episodio, la Corte afferma che resta possibile un rimprovero per non aver intrapreso, in un tempo ragionevolmente vicino al fatto-reato, un serio percorso di disintossicazione.

In altre parole: i disturbi tipici della dipendenza non impongono, per Costituzione, una attenuante automatica o l’accesso “facile” all’art. 95 c.p.

3) Che cos’è davvero la “cronica intossicazione” secondo la Corte

La Corte precisa anche un aspetto interpretativo: la “cronicità” non coincide con la sola cronicità d’uso.

La cronica intossicazione copre le (gravi) anomalie psichiche che si riscontrano anche dopo lunghi periodi di astinenza, e che possono includere quadri psicotici con grave dispercezione della realtà, spesso in contesti di comorbidità o doppia diagnosi. In queste ipotesi il giudice deve verificare in concreto l’incidenza sulla capacità di intendere e di volere secondo le regole degli artt. 88-89 c.p.

4) Nessun “vuoto” di tutela: il sistema guarda anche alla cura

La Corte, infine, sottolinea che il tossicodipendente imputabile non viene “lasciato solo”: l’ordinamento riconosce una condizione di vulnerabilità e prevede strumenti che favoriscono la riabilitazione e la “libertà dalla dipendenza”, richiamando i doveri di solidarietà (art. 2 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.).

Conclusioni operative: cosa cambia per difesa, giudice e trattamento penale

  • Non basta invocare tossicodipendenza, craving o astinenza per ottenere automaticamente non imputabilità o diminuzione di pena.

  • Per entrare nell’area dell’art. 95 c.p. servono anomalie psichiche che restano riscontrabili anche fuori dall’effetto immediato della sostanza, e la cui incidenza sulla capacità va provata e motivata.

  • Quando il disturbo è legato alla dipendenza ma non integra quella “cronicità” in senso tecnico, il sistema continua a considerare l’autore imputabile, spostando il fuoco sul comportamento “a monte” e sulle possibilità di cura concretamente disponibili.

  • In parallelo, restano centrali gli strumenti del Testo unico stupefacenti per orientare il percorso verso programmi terapeutici e socio-riabilitativi, già nella fase cautelare e poi in esecuzione.

Cosa ci portiamo a casa: nel penale, la dipendenza non è un interruttore “pena sì/pena no”. È un tema di accertamenti clinici, nesso con il fatto, e soprattutto di come il sistema combina rimprovero e percorsi di recupero. E, per una volta, l’unica scorciatoia è quella più faticosa: la disintossicazione.


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