In tema di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la scelta della stazione appaltante di non attivare la verifica dell’anomalia dell’offerta, pur in assenza di una specifica previsione della lex specialis, rientra nella discrezionalità tecnico-valutativa dell’amministrazione ed è sindacabile solo nei casi di macroscopica illogicità, incongruenza o irragionevolezza.
Tuttavia, è illegittima l’aggiudicazione quando l’offerta presenti un ribasso estremamente rilevante tale da quasi annullare la base d’asta e da porre in dubbio la sostenibilità dell’esecuzione, imponendo alla stazione appaltante l’attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia, ai sensi degli artt. 108 e 110 D.Lgs. 36/2023, in funzione della tutela dell’interesse pubblico.
Pubblicato il 29/10/2025
N. 00383/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2025, proposto da Ecolab srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2E06622E6, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Coccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Faieta, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, viale Pindaro, 19;
nei confronti
Giochemica srl, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto n.667 del 19 maggio 2025 di aggiudicazione a Giochemica srl dell’appalto della fornitura di antisettici e di disinfettanti, lotto 4, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto di fornitura eventualmente stipulato con Giochemica srl e di subentro nel medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2025 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con determina n.1233 del 25 luglio 2024 l’ASL di Pescara stabiliva una procedura negoziata, ex art.50, comma 1e del D.Lgs. n.36 del 2023, per l’affidamento dell’appalto della fornitura di antisettici e di disinfettanti, per la durata di anni 1, in 10 lotti, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ex art.108, comma 3 del D.Lgs. n.36 del 2023.
Seguiva, per il lotto 4, “salviette monouso, in tessuto biodegradabile al 100%, pronte all’uso e senza necessità di risciacquo, imbevute di soluzione detergente-disinfettante a base di perossido di idrogeno in concentrazione non superiore all’1%”, l’aggiudicazione con atto n.667 del 19 maggio 2025 a Giochemica srl.
Ecolab srl, partecipante alla procedura per il predetto lotto, impugnava l’aggiudicazione, censurandola per violazione degli artt.1, 2, 3, 5, 79 del D.Lgs. n.36 del 2023, dell’art.97 Cost., del Disciplinare, dell’art.4 del Capitolato e dell’allegato tecnico al medesimo, dei principi di precauzione, di buon andamento, di regolarità, trasparenza, concorrenza e parità di trattamento nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, dell’errore, dell’illogicità, dell’irragionevolezza, della sproporzionalità, dell’arbitrarietà.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che l’allegato tecnico precisava sia la composizione del dispositivo sia la destinazione, ovvero gli oggetti da disinfettare; che la stessa offriva il prodotto Incidin Oxy Wipe, rispondente ai requisiti richiesti, ovvero con perossido di idreogeno entro l’1%, per disinfezione di dispositivi, compresi quelli di classe IIB, per il prezzo di €132.000,00; che l’aggiudicataria invece offriva il prodotto Giosept Fome Wipes, per disinfettare dispositivi solo fino alla classe IIA, per un prezzo di €17.820,00; che le guaine protettiva per endoscopi, rientranti tra i dispositivi da trattare, entrando in contatto diretto con mucose e tessuti potenzialmente non integri del paziente, dunque semicritici, necessitavano di un prodotto di classe IIB; che dunque il prodotto offerto dall’aggiudicataria non era idoneo per essere applicato sulle guaine degli endoscopi; che detto dispositivo non conteneva nemmeno il perossido di idrogeno; che dunque risultava violato il Disciplinare, il Capitolato e l’allegato tecnico a cui la stazione appaltante si era autovincolata; che quindi non soccorreva nel casi di specie nemmeno il principio dell’equivalenza.
L’interessata ha sostenuto inoltre che l’aggiudicataria aveva offerto un prezzo estremamente ribassato, di €17.820,00, rispetto alla base d’asta di €138.000,00, quindi addirittura dell’87%, senza nemmeno una fase di contraddittorio procedimentale in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Venivano in ultimo richiesti la declaratoria di inefficacia del contratto di fornitura eventualmente stipulato con Giochemica srl e il subentro nel medesimo.
L’ASL di Pescara si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’inammissibilità per il sindacato nel merito del proprio operato e comunque l’infondatezza.
Con altra memorie le parti costituite ribadivano i rispettivi assunti e la ricorrente ribatteva alla suddetta eccezione di rito.
Seguivano le repliche delle medesime.
Nell’udienza del 17 ottobre 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio tralascia l’esame dell’eccezione di rito, di inammissibilità del gravame, sollevata dall’Amministrazione resistente, per difetto di rilevanza, stante l’infondatezza nel merito del ricorso medesimo, che va pertanto respinto, per le ragioni di seguito esposte.
Invero va precisato che non persuade la censura afferente all’asserita non conformità alla lex specialis del prodotto offerto dall’aggiudicataria, giacchè nell’allegato tecnico al Capitolato, per il lotto 4 in questione, è specificato che le salviette richieste devono essere applicate alle guaine degli endoscopi “prima di sottoporli al trattamento di pulizia e disinfezione” (cfr. allegato tecnico, all.4 atti Amministrazione); che inoltre, quanto all’assenza di perossido di idrogeno nelle salviette offerte dall’aggiudicataria, la stessa ha prodotto dichiarazione di equivalenza, con relative certificazioni, di altri principi attivi, ex art.4 del Capitolato, recepita dalla Commissione di gara.
Nondimeno occorre evidenziare che l’appalto veniva aggiudicato, previa verifica di idoneità del prodotto, col meccanismo del minor prezzo, ex art.108, comma 3 del D.Lgs. n.36 del 2023, che la base d’asta era fissata a €138.000,00 e che l’aggiudicataria offriva un prezzo di €17.820,00, dunque con un ribasso dell’87% notevolissimo.
Orbene è pur vero che la decisione della stazione appaltante di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta, laddove nulla prevede sul punto la lex specialis di gara, rientra nelle valutazioni di ordine tecnico-discrezionale della medesima e che tale scelta quindi risulta sindacabile e dunque censurabile solo in caso di evidenti e macroscopici vizi di incongruenza, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza (cfr. tra le altre Cons. Stato, V, n.2612 del 2025).
Tuttavia nel caso di specie tali limiti di censurabilità e sindacabilità appaiono travalicati, tenuto conto dell’unico criterio di aggiudicazione del minor prezzo nonchè del nettissimo ribasso offerto dall’aggiudicataria, che riduce ai minimi termini e quasi annulla la base d’asta, a fronte poi dell’interesse pubblico da perseguire, ex art.110, comma 1 del D.Lgs. n.36 del 2023, della sostenibilità della migliore offerta (cfr. in ultimo Cons. Stato, V, n.5600 del 2025).
Ne consegue l’annullamento dell’atto di aggiudicazione impugnato.
Sono fatti salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione, la quale dovrà procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.282/2025 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Silvio Lomazzi
IL PRESIDENTE
Paolo Passoni