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Rigassificatore di Piombino, Tar respinge la richiesta di sospensiva

Tar Lazio-Roma, Ordinanza n.7917 del 22/12/2022

Il progetto che prevede la realizzazione di un rigassificatore a Piombino tramite l'ormeggio permanente nel porto di un mezzo navale di tipo FSRU può andare avanti.

Il Tar del Lazio, con l'ordinanza n. 7917 del 22 dicembre 2022, ha infatti rigettato la richiesta presentata dal Comune di Piombino per la sospensione cautelare dell'Ordinanza commissariale che ha portato al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto.

Sotto il profilo del periculum, i giudici amministrativi hanno strabilito che "i paventati rischi per la pubblica incolumità correlati al rigassificatore risultano, allo stato, privi di attualità avuto riguardo al fatto che prima dell’avvio dell’esercizio dell’attività dovranno essere acquisiti il Rapporto di Sicurezza Definitivo e l’Autorizzazione Integrata Ambientale".

L'udienza di discussione del ricorso nel merito è fissata per il prossimo 8 marzo.

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Pubblicato il 22/12/2022
N. 07917/2022 REG.PROV.CAU.
N. 14940/2022 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14940 del 2022, proposto da

Comune di Piombino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi, Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Rosario Luca Lioi in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;

Commissario per Rigassificazione Nazionale Da Allacciare Alla Rete Esistente Nella Regione Toscana, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dica - Ruas, Regione Toscana, Regione Toscana Rur Edo Bernini, Autorita' Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Dr. Luciano Guerrieri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Ussri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Gen. Valutazioni Ambientali, Ministero dell'Interno Dipart. Vigili del Fuoco Direz. Gen. Toscana Vigili del Fuoco - Comitato Tecnico Regionale, Ministero dell'Interno Dipart. Vigili del Fuoco Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direz. Gen. Vigilanza Autorita' di Sistema Portuale Trasporto Maritt., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Compart. Marittimo di Livorno Uff. Circond. Marittimo di Piombino, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Sup. Lavori Pubblici, Istituto Superiore di Sanita' Iss, Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale Ispra, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana Arpat, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, Autorita' Idrica Toscana Ait, Ministero dell'Interno Prefettura Utg Livorno, Autorita' di Bacino Distrett. dell'Appennino Settentr., Agenzia del Demanio Direzione Reg Toscana e Umbria, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio Dogane Livorno, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Snam Fsru Italia S.r.l., Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Clarizia, Giuseppe Morbidelli, Fabio Todarello, Giulio Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde 2;

Snam Spa, Piombino Industrie Marittime S.r.l., Jsw Steel Italy Piombino Spa, Provincia di Livorno, Comune di San Vincenzo, Comune di Campiglia Marittima, non costituiti in giudizio;

Snam S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Unione Sindacale di Base, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Perticaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza commissariale n. 140 del 25.10.2022 avente ad oggetto “Art. 5 del d.l. n. 50/2022: rilascio autorizzazione unica ai sensi dell'art. 5 co. 2 per la realizzazione dell'opera, e relative infrastrutture connesse, denominata “FSRU Piombino e collegamento alla rete nazionale gasdotti - proponente: SNAM FSRU ITALIA” (all. 1), degli allegati A (verbale conferenza dei servizi del 21.10.20220 e relativi allegati; all. 2), B (delibera Giunta Regionale Toscana n. 1210 del 24.10.2022 e relativi allegati; all. 3) e di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati espressamente menzionati o meno nel presente ricorso, ivi comprese tutte le autorizzazioni, nulla – osta, pareri, varianti e concessioni sostituite dall'autorizzazione unica ex art. 5 D.L. 50/2022, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non cogniti, tra cui, con riferimento ai motivi di cui al presente ricorso (elenco non esaustivo): verbali delle sedute della conferenza dei servizi del 19 settembre e del 7 ottobre 2022 (all. 4 e 5); verbale dalla riunione conclusiva della conferenza interna del 17 ottobre 2022 (non cognito) per la formazione della posizione unica regionale e del relativo documento “di controdeduzione alle osservazioni” che ne è risultato (allegato A al verbale della conferenza dei servizi del 21.10.2022 e relativi allegati da A1 ad A5; cfr. all. 2); parere favorevole con prescrizioni del RUR del 21.10.2022 e relativi allegati di cui alla nota prot. 0401557 del 21.10.2022 (allegato B al verbale della conferenza dei servizi del 21.10.2022 e relativi allegati; cfr. all. 2); verbale dalla riunione istruttoria e di coordinamento del 13 ottobre 2022 (non cognito) tenutasi di fronte al RUAS; parere favorevole con prescrizioni del RUAS di cui alla nota prot. 0400629 del 20.10.2022 e relativi allegati (allegato C al verbale della conferenza dei servizi del 21.10.2022; cfr. all. 2), con particolare riferimento a: i) parere Ministero dell'interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. dipvvfCOM-Li n. 17691 del 5.10.2022 con allegato prot. dipvvf COM-LI n. 16631 del 16.9.2022 e relativo verbale del CTR n. 9/2022 del 29.9.2022 (all. 6 e 7); ii) parere Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Ambiente e Salute prot. AOO ISS n. 40325 del 13.10.2022 (all. 8); iii) parere Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Compartimento marittimo di Livorno – Ufficio circondariale Marittimo di Piombino – Capitaneria di Porto di Livorno prot. N-INF.CPPIOM n. 14045 del 12.10.2022 (all. 9); iv) Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile e Dipartimento Energia – parere unico n. 33419 del 12.10.2022 con allegato prot. mise AOO_ENEn. 33061 del 10.10.20222, prot. mise AOO_ENE n. 33064 del 10.10.2022 e relazione ISPRA GEO-PSC 2022/301 (all. 10 e 11); parere Ministero della transizione ecologica Direzione generale USSRI di rilascio del nulla osta ex art. 242 ter D. Lgs. 152/2006, menzionato nel verbale della conferenza dei servizi del 21.10.2022 e non cognito; parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale di cui alla nota prot. 0402591 del 21.10.2022 (allegato F al verbale della conferenza dei servizi del 21.10.2022; all. 12); nota Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale prot. 63230 del 21.10.2022 richiamata nel verbale della seduta del 21 ottobre 2022, non cognita; note ARPAT – Dipartimento di Piombino Elba – Settore supporto tecnico prot. n. 0070596 del 15.9.2022 (all. 13); ARPAT Direzione generale prot. comm. 0354425 del 19.9.2022 (all. 14); ARPAT Area Vasta Costa – Dipartimento di Livorno – Settore supporto tecnico del 13.10.2022 (all. 15), depositate da SNAM nel procedimento commissariale il 17 ottobre 2022; nota Ministero Transizione Ecologica prot. n. 0318656 del 12.8.2022 (all. 15 bis); nota Ministro Transizione Ecologica prot. n. 0318656 del 12.8.2022 (all. 15 ter); nota Azienda USL Toscana nord ovest – Dipartimento di prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione del 9 settembre 2022 (all. 16), con riferimento ai motivi di cui al presente ricorso;

- del provvedimento del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. 169/2022, pubblicato sull'Albo on line dell'AdSP a partire dal 18.11.2022, avente ad oggetto “Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 5 del DL 50/2022 per la costruzione e l'esercizio dell'opera denominata FSRU Piombino e collegamento alla rete nazionale gasdotti in Comune di Piombino (LI) – Adozione atti ed avvio procedimenti conseguenti” (all. 16 bis), con riferimento ai motivi di cui al presente ricorso;

- dell'ordinanza commissariale n. 155 del 15.11.2022 avente ad oggetto “Voltura parziale alla Società Snam Rete Gas spa dell'autorizzazione relativamente al gasdotto di collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti denominato “Allacciamento FSRU di Piombino DN 1200, doppia tubazione DN 650 in Comune di Piombino (LI)” (all. 16 ter), con riferimento ai motivi di cui al presente ricorso

con contestuale richiesta

di disapplicazione dell'art. 5 commi 3 e 14 bis D. L. 50/2022 convertito in legge n. 91 del 15.7.2022 poiché contrastante con l'art. 2 par. 4 della Direttiva 2011/92/UE così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, ovvero, ove ritenuto, previa sospensione del giudizio, di proposizione della questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea tramite rinvio ai sensi dell'art. 267 del TFUE sulla corretta interpretazione dell'art. 2 par. 4 della Direttiva 2011/92/UE così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, in relazione all'art. 5 commi 3 e 14 bis D. L. 50/2022 convertito in legge n. 91 del 15.7.2022 ponendo, in particolare, specifico quesito “se sia contrastante con l'art. 2 par. 4 Direttiva 2011/92/UE la norma di uno stato membro che prevede la possibilità, previa comunicazione alla Commissione europea, di esentare dalla valutazione di impatto ambientale e da tutte le disposizioni in materia di VIA un'intera categoria di opere e/o infrastrutture, ivi comprese le eventuali prescrizioni, modifiche sostanziali o localizzazioni alternative sopravvenute, prescindendo così dall'analisi caso per caso” (come meglio specificato nel corpo del ricorso).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana e di Commissario per Rigassificazione Nazionale Da Allacciare Alla Rete Esistente Nella Regione Toscana e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero dell'Interno e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Snam Fsru Italia S.r.l. e di Snam Rete Gas S.p.A. e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Snam S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il Comune di Piombino ha impugnato l’Ordinanza Commissariale n. 140 del 25.10.2022 avente ad oggetto “Art. 5 del d.l. n. 50/2022: rilascio autorizzazione unica ai sensi dell’art. 5 co. 2 per la realizzazione dell’opera, e relative infrastrutture connesse, denominata “FSRU Piombino e collegamento alla rete nazionale gasdotti - proponente: SNAM FSRU ITALIA”, il verbale della conferenza dei servizi del 21.10.20220, la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1210 del 24.10.2022, nonchè tutti gli atti correlati, oltre alla Ordinanza Commissariale n. 155 del 15.11.2022 avente ad oggetto “Voltura parziale alla Società Snam Rete Gas spa dell’autorizzazione relativamente al gasdotto di collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti denominato “Allacciamento FSRU di Piombino DN 1200, doppia tubazione DN 650 in Comune di Piombino (LI)”;

Atteso che l’amministrazione comunale ha instato per la concessione della misura cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati;

Ritenuto, all’esito del sommario esame che contraddistingue la delibazione della presente fase, non sussistere i presupposti per la concessione dell’invocata misura atteso che le modalità procedimentali di autorizzazione dell’iniziativa in questione sono disciplinate da una normativa (l’art. 5 e 14 bis del D.L. 50/2022 convertito in L. 91 del 15.7.2022) che si caratterizza per il chiaro contenuto eminentemente emergenziale e per concernere interventi che, già nella declaratoria di legge, appaiono connotati da uno spiccato grado di specificità, collocandosi, dunque, all’interno dell’ambito applicativo dell’art. 2 comma 4 della Direttiva UE 2011/92 e ss.mm. e del documento di orientamento C/2019/8014, GU C 386 del 14.11.2019 come, d’altro canto, confermato dalla nota della Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente prot. 8844502 del 20.12.2022, prodotta in atti;

Osservato, altresì, all’esito della prima disamina della documentazione offerta, che l’iter che ha condotto all’adozione del provvedimento gravato non ha dato evidenza di palesi anomalie nello sviluppo del procedimento né di incontrovertibili carenze istruttorie idonee a supportare, prima di addivenire alla completa delibazione del merito, la sospensione dei provvedimenti impugnati, tenuto anche conto degli stringenti presupposti cui si riconnette, ai sensi dell’art. 125 c.p.a., la concessione delle misure cautelari in presenza di interventi riguardanti le infrastrutture strategiche;

Rilevato, sotto il profilo del periculum, che i paventati rischi per la pubblica incolumità correlati al rigassificatore risultano, allo stato, privi di attualità avuto riguardo al fatto che prima dell’avvio dell’esercizio dell’attività dovranno essere acquisiti il Rapporto di Sicurezza Definitivo e l’Autorizzazione Integrata Ambientale e che, con riferimento ai lavori avviati in area S.I.N., non sono emerse sopravvenienze o criticità di rilievo in merito alla conduzione delle attività che dovranno continuare a svolgersi nel rispetto delle articolate prescrizioni e raccomandazioni rese dai competenti enti e confluite nell’Ordinanza Commissariale n° 140 del 25.10.2022;

Ritenuto, pertanto, anche alla stregua del contemperamento degli opposti interessi coinvolti, non sussistere i presupposti per la concessione della misura cautelare.

La particolare complessità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare proposta.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’8 marzo 2023.

Spese compensate.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF

Roberto Montixi, Referendario, Estensore

Luca Biffaro, Referendario        
         
L'ESTENSORE        
Roberto Montixi            
     
IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano    
         
IL SEGRETARIO

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