N. 00838/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Santoro, Guido Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale la Direzione Generale per il Personale -OMISSIS-di -OMISSIS- ha respinto la domanda di congedo anticipato del -OMISSIS-, presentata dall’interessato per motivi personali e religiosi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della -OMISSIS-;
Vista la nota del 7 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Francesca -OMISSIS-no e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione, depositata in atti il 7 aprile 2025, con cui parte ricorrente afferma di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.;
Ravvisati giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
L'ESTENSORE
Francesca Romano
IL PRESIDENTE
Donatella Scala
Pubblicato il 14/10/2025