In tema di accesso agli atti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., qualora l’amministrazione resistente provveda a ostendere alla parte ricorrente tutta la documentazione richiesta in corso di giudizio, rendendo privo di oggetto il ricorso avverso il diniego di accesso. In tal caso, avuto riguardo alla particolarità del procedimento e al pronto riscontro dell’amministrazione, può disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti. È altresì legittimo l’oscuramento delle generalità della società ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Pubblicato il 17/02/2026
N. 00137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Latina, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego all'accesso sulla istanza di accesso presentata da -OMISSIS-s.r.l. il 10 settembre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Latina e del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria del 2 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto la resistente Prefettura ha provveduto a ostendere alla parte ricorrente tutta la documentazione richiesta in data 23 dicembre 2025, con nota prot. n. -OMISSIS-;
Ritenuto, in considerazione della particolarità del procedimento di ostensione di atti afferenti al procedimento di diniego di iscrizione alla cd. white list e del pronto riscontro alla richiesta di audizione formulata dalla -OMISSIS-S.r.l., tenutasi il 2 ottobre 2025, di compensare le spese del presente gravame tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
L'ESTENSORE
Francesca Romano
IL PRESIDENTE
Donatella Scala