Nel vigente art. 49 del Nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 36/2023) sono previste nuove deroghe al principio di rotazione. In particolare, a tenore dell’art. 49, comma 5, le Stazioni appaltanti non devono applicare il principio di rotazione nelle procedure negoziate senza bando per l’affidamento di servizi e forniture (di cui al successivo art. 50, comma 1, lettere c, d, e), per importi uguali o superiori a € 140.000 (e fino alle soglie di rilevanza unionale).
L’inciso di cui al citato art. 49, comma 5 (che cioè la Stazione appaltante non abbia posto “limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata”), va interpretato nel senso che gli inviti diramati possano anche essere ristretti nel numero, sempreché la Stazione appaltante non precluda la possibilità di allargare il novero degli invitati a chi ne faccia espressa richiesta.
Pubblicato il 17/07/2025
N. 14113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04691/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4691 del 2025, proposto da Consorzio Istant Service S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Perrettini e Paolo Clarizia, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei suddetti difensori;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., e Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione regionale Lazio, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono legalmente domiciliati;
nei confronti
Consorzio progetto multiservizi – consorzio stabile, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Squillante, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
dei seguenti atti: 1) il Decreto n. 14/2025, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione regionale Lazio ha aggiudicato al Consorzio progetto multiservizi – consorzio stabile una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del Bando di gara, indetta ai sensi dell’art. 76 d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale, presso le sedi dei Vigili del fuoco della Direzione Regionale Lazio, per il periodo dal 01.03.2025 al 31.05.2025 (Codice iniziativa n. 5073889), nonché gli atti ivi richiamati; 2) la nota del 7 marzo 2025 n. 5096, con la quale la Stazione appaltante ha comunicato l’aggiudicazione; 3) il verbale di gara del 28.02.2025; 4) tutti gli altri atti presupposti, connessi o comunque correlati, ivi compresi la Determina a contrarre n. 56 del 06.02.2025, la lettera di invito, tutti gli atti e documenti facenti parte della lex specialis, nelle parti di interesse, la risposta alla richiesta di chiarimenti, le note del 13 e del 26 marzo 2025; nonché per la declaratoria di nullità o inefficacia o, comunque, per la caducazione del contratto di appalto, ove stipulato, e per il risarcimento in forma specifica consistente nell’aggiudicazione in favore della ricorrente con subentro, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento per equivalente; nonché per la condanna della Stazione appaltante all’esibizione, ai sensi dell’art. 116 c.p.a. della documentazione richiesta con istanze del 06.03.2025, allo stato resa disponibile solo parzialmente, e per l’accoglimento dell’istanza istruttoria, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., affinché sia ordinata alla Stazione appaltante la produzione in giudizio di tutta la documentazione di gara, ivi compresa l’offerta tecnica prodotta in gara, in versione non oscurata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e Consorzio progetto multiservizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Con determina a contrarre n. 56 del 06.02.2025, la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per il Lazio indiceva una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 76 d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, presso le sedi dei Vigili del fuoco del Lazio, per il periodo dal 01.03.2025 al 31.05.2025, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L’importo a base d’asta per la procedura negoziata da indire era pari ad € 449.400,64, di cui € 357.952,50 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.
Erano invitati cinque operatori economici ma presentavano offerta solo il Consorzio progetti multiservizi (appaltatore uscente in virtù di affidamenti diretti dal 2022) e la società ricorrente.
All’esito dei lavori della Commissione, il controinteressato Consorzio risultava primo in graduatoria, con il punteggio complessivo di 75,71 punti, di cui 52 punti assegnati per l’offerta tecnica e 23,71 per l’offerta economica. La società ricorrente si collocava al secondo posto, con il punteggio complessivo di 75,41 punti, di cui 55,6 per l’offerta tecnica e 19,81 punti per l’offerta economica.
La gara, all’esito della verifica di congruità, era aggiudicata al Consorzio controinteressato, con decreto n. 14/2025, comunicato con nota del 7 marzo 2025.
L’accesso agli atti, chiesto dalla società ricorrente, non veniva accordato dalla Stazione appaltante, in relazione all’offerta tecnica dell’aggiudicatario, in quanto “le informazioni contenute nella medesima costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali”. Invero, con nota del 13 marzo 2025, la Stazione appaltante specificava anche che non sussisterebbe, in capo alla società ricorrente, l’interesse qualificato all’ostensione dell’offerta tecnica, “tenuto conto che il punteggio tecnico complessivo ottenuto da codesto Consorzio (pari a punti 55,60 su 70) è risultato maggiore del punteggio tecnico complessivo ottenuto dall’aggiudicataria (pari a punti 52 su 70), come riportato nel verbale di gara e tenuto conto che la posizione ottenuta in graduatoria è scaturita a seguito dell’apertura dell’offerta economica e del calcolo della sommatoria tra i punteggi tecnici e i punteggi economici ottenuti”.
La società ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 04.04.2025 e depositato il 14.04.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati e per chiedere la declaratoria di nullità o inefficacia o, comunque, la caducazione del contratto di appalto, ove stipulato, e il risarcimento in forma specifica, consistente nell’aggiudicazione in favore della ricorrente con subentro, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento per equivalente; nonché per la condanna della Stazione appaltante all’esibizione, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., della documentazione richiesta con istanze del 06.03.2025, allo stato resa disponibile solo parzialmente, e per l’accoglimento dell’istanza istruttoria, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., affinché sia ordinata alla Stazione appaltante la produzione in giudizio di tutta la documentazione di gara, ivi compresa l’offerta tecnica prodotta in gara in versione non oscurata.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 49 d.lgs. n. 36/2023; violazione del principio di rotazione, violazione dei principi di concorrenza, imparzialità, buon andamento; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, difetto di motivazione carente e, comunque, erronea; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.lgs. n. 36/2023; violazione del termine di stand still; violazione dei principi di legalità, buon andamento, trasparenza e parità di trattamento; illegittimità derivata del contratto; 3) istanza ex art. 116 c.p.a.; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 ss. legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013; violazione e falsa applicazione artt. 24 e 97 Costituzione; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere sub specie di irragionevolezza manifesta; violazione di ogni principio in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi; 4) istanza istruttoria.
Si costituisce il Consorzio controinteressato, per resistere nel giudizio. Deduce l’infondatezza del ricorso.
Si costituisce, altresì, l’Amministrazione intimata per chiedere la reiezione del gravame.
Con ordinanza collegiale n. 2493 del 07.05.2025, sono disposti incombenti istruttori ed è fissato il merito della causa. Il Ministero resistente dà, solo in parte, esecuzione all’incombente istruttorio.
Seguono ulteriori memorie delle parti costituite.
All’udienza pubblica del 15.07.2025, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è infondato in tutte le sue censure.
II.1 – In relazione al primo motivo di ricorso (deducente il mancato rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti pubblici 2023), va considerato che, comparando il previgente art. 36 d.lgs. 50/2016 con le nuove disposizioni dell’art. 49 d.lgs. n. 36/2023, si può notare un significativo ammorbidimento del principio di rotazione, in base al quale l’operatore economico che abbia già eseguito lavori pubblici o erogato servizi o forniture deve lasciare spazio a nuovi concorrenti, consentendo un avvicendamento.
In passato, il principio era più rigoroso, poiché esigeva una motivazione adeguata in caso di nuovo affidamento o reinvito del soggetto economico aggiudicatario uscente. Ora, nel nuovo Codice, il principio di rotazione è più flessibile, poiché ammette deroghe molteplici.
Stando al previgente d.lgs. n. 50/2016, la rotazione era derogabile soltanto quando il nuovo affidamento avvenisse tramite procedure ordinarie e, comunque, aperte. Nel vigente art. 49 d.lgs. n. 36/2023 sono previste nuove deroghe al principio di rotazione. In particolare, a tenore dell’art. 49, comma 5, le Stazioni appaltanti non devono applicare il principio di rotazione nelle procedure negoziate senza bando per l’affidamento di servizi e forniture (di cui al successivo art. 50, comma 1, lettere c, d, e), per importi uguali o superiori a € 140.000 (e fino alle soglie di rilevanza unionale).
II.1.1 – La gara in argomento è di importo pari ad € 449.400,64, dunque è disciplinata non già – come afferma l’Amministrazione resistente - dall’art. 76, comma 2 lett. c) del nuovo Codice, bensì proprio dal citato art. 50, comma 1 lett. e), recante “procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici”, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro (e fino alla soglia unionale).
Può, pertanto, trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto derogatorio di cui al citato art. 49, comma 5, d.lgs. 36/2023, il quale esclude dall’applicazione del principio di rotazione le procedure di cui all’art. 50, comma 1 lett. e), che esorbitano la soglia economica di € 140.000,00 e in cui l’Amministrazione, nell’indagine di mercato, non abbia posto “limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata”.
Quest’ultimo inciso va meglio esplicato, in questa sede esegetica: è evidente che nessuna Stazione appaltante possa invitare un numero illimitato di operatori economici; in sostanza, quando si diramano inviti, è sempre per un numero limitato. Allora, l’inciso di cui al citato art. 49, comma 5 (che cioè la Stazione appaltante non abbia posto “limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata”), va interpretato nel senso che gli inviti diramati possano anche essere ristretti nel numero, sempreché la Stazione appaltante non precluda la possibilità di allargare il novero degli invitati a chi ne faccia espressa richiesta.
Nel caso di specie, l’Amministrazione si era prefissa, nella determinazione a contrarre n. 56 del 06.02.2025, di invitare soltanto tre operatori; poi però ne ha invitati cinque, sicché la procedura nata come procedura d’urgenza (ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. c) si è di fatto incanalata, strada facendo, sul binario dell’art. 50, comma 1 lett. e). Tale dérapage, di per sé, non integra un vizio di legittimità, trattandosi di procedura negoziata, cioè scevra da rigide formalità.
Pur avendo individuato soltanto cinque operatori economici da invitare, la Stazione appaltante non ha mai precluso, in alcuno degli atti della procedura, ad altri operatori di chiedere di essere invitati alla procedura. Tanto basta a far ritenere integrato il presupposto della deroga al principio di rotazione, di cui all’art. 49, comma 5, d.lgs. n. 36/2023.
D’altro canto, parte ricorrente è tra gli operatori invitati, sicché non può certo dolersi del mancato invito di altri concorrenti e, per le ragioni testé evidenziate, non può neppure invocare l’effetto preclusivo della rotazione verso il contraente uscente.
II.1.2 – Va, altresì, considerato – ma solo per inciso e senza ricadute nella soluzione del caso in esame - che, in un’interpretazione di tipo sistematico (cui fa cenno l’Amministrazione resistente nelle sue difese), il principio di rotazione degli affidamenti potrebbe persino non applicarsi alla fattispecie, in quanto la stessa è compresa nelle previsioni della sezione del Codice dei contratti pubblici, dedicata ai contratti di importo inferiore alla soglia unionale (libro secondo parte prima del Codice, di cui al d.lgs. n. 36/2023). L'inapplicabilità del principio di rotazione alle procedure in argomento sarebbe – a dire della difesa erariale - desumibile dalla lettura dell’art. 76, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 che richiama il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza ma, a differenza di quanto avveniva nell'art. 63, ultimo comma, del previgente Codice (d.lgs. n. 50/2016), non menziona più la rotazione tra i principi applicabili.
L’argomento è suggestivo ma, per le ragioni già evidenziate, deve ritenersi che la procedura negoziata, nata come applicazione del citato art. 76 (per ragioni di urgenza che pure sussistono, trattandosi di una procedura-ponte, in vista di un nuovo appalto di servizi) si sia poi di fatto evoluta in una “procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici”, quale prevista dall’art. 50, comma 1 lett. e).
II.1.3 – C’è, comunque, un’ulteriore considerazione da valorizzare: la resistente Direzione regionale si è espressa, come risulta da verbale di gara, dando riscontro alla richiesta di chiarimenti della ricorrente, pubblicata sulla piattaforma acquistinrete.it; lo ha fatto, evidenziando che il Consorzio controinteressato, aggiudicatario nella procedura, si è presentato in una composizione diversa da quella della precedente aggiudicazione. A tal proposito, si riporta qui di seguito, uno stralcio di quanto comunicato dalla Stazione appaltante, nel verbale della gara in esame: “Il RUP comunica alla Commissione che il CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI – CONSORZIO STABILE, pur essendo operatore economico uscente (aggiudicatario degli ultimi n. 2 appalti per il medesimo servizio), può essere ammesso alla prosecuzione della procedura in quanto dall’offerta si rileva che lo stesso si è presentato con n. 1 delle due consorziate esecutrici diversa rispetto alle precedenti procedure di gara. Nel dettaglio trattasi della società INVEST OTTANTASEI S.R.L. in luogo di GOSER SOC. COOP. Pertanto, il RUP rappresenta che in questo caso non opera il principio di rotazione, come stabilito dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sentenza sez. V del 16/01/2023 n. 532) perché comunque in tal modo un nuovo soggetto parteciperà alla gara, con vantaggio per la concorrenza”.
La predetta motivazione è stata fornita all’impresa ricorrente, in sede di richiesta chiarimenti e in effetti appare più che plausibile, specie nel rinvio al conferente precedente giurisprudenziale, ivi citato (cfr.: Cons. Stato sez. V 16.01.2023 n. 532): “richiamare il principio di rotazione a sostegno della tesi secondo cui un soggetto invitato ad una procedura negoziata non potrebbe associarsi con un altro soggetto, in quanto precedente destinatario di inviti o di affidamenti, non trova alcun riscontro nel Codice, nella direttiva 24/2014 e, non è superfluo precisarlo, nel comune buon senso. 14.4. Si impedirebbe la formazione di raggruppamenti, di normali cooperazioni tra imprese, per il fatto che una delle imprese in raggruppamento, potrebbe essere stata destinataria di altri affidamenti da parte della Stazione appaltante, dimenticando che, per il solo fatto che l’operatore economico interessato si è presentato in raggruppamento, non può considerarsi l’affidatario uscente dell’appalto, così come inevitabilmente, l’appalto ha un diverso oggetto rispetto al precedente. 14.5. Il raggruppamento tra imprese è una forma di collaborazione che ha natura occasionale e durata limitata nel tempo, finalizzata alla partecipazione alle gare e per la loro eventuale esecuzione. Il raggruppamento temporaneo per la sua naturale funzione ampliativa della platea di soggetti economici minori che, pro quota, si mettono nelle condizioni di competere con le imprese di più grosse dimensioni, favorisce la concorrenza e rende le prestazioni più vantaggiose, tramite il meccanismo di frazionamento dell’incidenza economica dell’offerta e la riduzione del rischio di impresa. Impedire la formazione spontanea di raggruppamenti invocando l’applicazione del principio di rotazione è una violazione frontale del principio del favor partecipationis oltreché una messa in discussione della stessa natura e ammissibilità del raggruppamento che, come noto, non possiede, certo, un’autonoma soggettività, giacché ciascuna delle imprese che vi prendono parte mantiene la propria individualità personale; dal raggruppamento deriva comunque un soggetto nuovo, caratterizzato da unitarietà di tipo organizzativo e funzionale, pur senza alcun riconoscimento di personalità giuridica”.
Gli argomenti che escludono l’applicabilità della rotazione al R.T.I. che ingloba un’impresa uscente sono mutuabili per la fattispecie del Consorzio di imprese, poiché si tratta anche qui di una “forma di collaborazione che ha natura occasionale e durata limitata nel tempo, finalizzata alla partecipazione alle gare e per la loro eventuale esecuzione”.
In conclusione, il primo motivo di ricorso è da ritenersi inattendibile.
II.2 – Avuto riguardo alla censura del mancato rispetto dello stand still, nell’avvenuta stipula del contratto (prima del termine di 32 giorni), va detto che l’affermazione non è del tutto esatta, in quanto la Stazione appaltante, nel rispetto del termine imposto all’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, non ha stipulato il contratto prima del predetto termine, ma ha fatto sì che il servizio con il precedente Consorzio affidatario proseguisse nelle more della sottoscrizione del contratto, al fine di garantire la tutela dell'igiene e della sicurezza delle sedi di servizio (in ossequio alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008).
Infatti, con il decreto n. 14/2025 è stata disposta la prosecuzione del servizio, dal 01.03.2025 e nelle more della stipula del contratto, poiché la mancata esecuzione della prestazione avrebbe causato pregiudizio all'interesse pubblico.
Pertanto, non si tratta propriamente di una violazione dello stand still.
II.3 – Quanto al motivo dell’asserito diniego di ostensione dell’offerta tecnica, in riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, va riconosciuto che la Stazione appaltante, in parziale esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo T.a.r. ha depositato solo alcuni degli atti della procedura, astenendosi motivatamente dall’ostensione dell’offerta tecnica del Consorzio controinteressato.
La difesa erariale ha qui spiegato che, con nota n. 5667 del 13.03.2025, l’Amministrazione ha eccepito in capo alla ricorrente “un difetto di interesse ad accedere ai contenuti della stessa, tenuto conto che il punteggio tecnico complessivo ottenuto da codesto Consorzio (pari a punti 55,60 su 70) è risultato maggiore del punteggio tecnico complessivo ottenuto dall’aggiudicataria (pari a punti 52 su 70), come riportato nel verbale di gara, e tenuto conto che la posizione ottenuta in graduatoria è scaturita a seguito dell’apertura dell’offerta economica e del calcolo della sommatoria tra i punteggi tecnici e i punteggi economici ottenuti”.
L’ostensione dell’offerta tecnica potrebbe essere di reale pregiudizio al Consorzio controinteressato, in quanto è in corso di pubblicazione una gara con procedura aperta, per l'affidamento del servizio di pulizie per le sedi afferenti alla Direzione centrale per la Formazione e alla Direzione regionale Vigili del fuoco del Lazio, per il periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2027. La gara è stata indetta con determina n. 53 dell’08.04.2025. Come dedotto dalla resistente Amministrazione, l’ostensione dell'offerta tecnica del Consorzio controinteressato al ricorrente Consorzio potrebbe davvero avvantaggiare quest’ultimo, in vista della possibile partecipazione alla predetta gara aperta. Il ricorrente, infatti, potrebbe acquisire informazioni relative ad impresa concorrente, potenzialmente interessata alla gara aperta (quale è il Consorzio progetto multiservizi), acquisendo da quelle conoscenze una posizione avvantaggiata rispetto ad eventuali altri concorrenti nella medesima procedura.
L’offerta tecnica del controinteressato Consorzio CPM presenta specifici profili di natura tecnica e commerciale, con relativa rappresentazione di metodi organizzativi, connotati da originalità e attinenti all’ordinaria struttura e all’attività aziendale propria dell’operatore economico. Tali informazioni costituiscono know-how aziendale riservato, in quanto individuano le condizioni di migliore attuazione del servizio, attraverso l’esposizione di informazioni particolareggiate, utili e necessarie per la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione del servizio, sicché consentirebbero al ricorrente di disporre di un vantaggio competitivo, nel settore di riferimento.
Sul punto, la giurisprudenza è orientata a ritenere che “la domanda è infondata con riguardo alla richiesta di ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, contenente anche informazioni coperte da segreto tecnico/commerciale, poiché, come già evidenziato da questo Consiglio di Stato, “Al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali dell’offerta tecnica del concorrente ad una gara pubblica è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio; in particolare, la mera intenzione di verificare e sondare l’eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate, perché difetta la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia” (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6463).
Non è plausibile sostenere che l’interesse all’ostensione sia sempre sussistente in capo alla seconda classificata e che tale interesse sia prevalente, specie se si considera che, nel caso in esame, l’aggiudicazione in favore della ditta controinteressata è dipesa dal maggior punteggio ottenuto da quest’ultima in relazione alla sola offerta economica, sicché l’offerta tecnica non ha inciso sull’esito della procedura. Muovendo da tale evidenza, si può ritenere che la richiesta del ricorrente Consorzio si concretizzi in un accesso esplorativo, ove si consideri che il punteggio dell’offerta economica è stato decisivo per l’aggiudicazione del servizio, avendo il ricorrente ottenuto un punteggio superiore nell’offerta tecnica (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 28.04.2021 n. 3418).
III – Le ragioni che depongono per una limitazione dell’ostensibilità dell’offerta tecnica del Consorzio controinteressato sono le medesime per le quali questo Collegio ritiene di non accedere all’istanza istruttoria del Consorzio ricorrente.
IV - In conclusione, il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi. Le spese del giudizio, stante la particolarità e la novità del caso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Caterina Lauro, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Orazio Ciliberti