Pubblico impiego contrattualizzato – Carta del docente – Giudicato – Ottemperanza – Inottemperanza della P.A. – Commissario ad acta – Penalità di mora – Effettività della tutela giurisdizionale

Tar Liguria, Sentenza del 23/10/2025

Pubblicato il

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora l’amministrazione non dia esecuzione alla sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, sussistono i presupposti per l’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, può disporre la nomina di un commissario ad acta e applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale e la piena esecuzione del giudicato.

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Pubblicato il 23/10/2025

N. 01148/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00881/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 881 del 2025, proposto da
L.C., rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Barabino, Federico Traverso e Andrea Testasecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l’ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 24.4.2024, n. 485.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe C.L. agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 24.4.2024, n. 485, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un totale di 4 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito.

Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.

Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.

Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, sussistono altresì i presupposti per la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta.

Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 24.4.2024, n. 485, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente con l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.

Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore del ricorrente della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

Nicola Pistilli, Referendario

L'ESTENSORE        
Angelo Vitali        

IL PRESIDENTE
Luca Morbelli
         
IL SEGRETARIO

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