La controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge anziché come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse.
Ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene.
La cognizione della controversia avente per oggetto il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica che si ritenga occupato senza titolo spetta al giudice ordinario anche quando l’interessato, per paralizzare la pretesa di rilascio, abbia allegato di possedere i requisiti per l’assegnazione di un alloggio, poiché la vicenda si colloca comunque al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante abbia partecipato come titolare di un interesse legittimo pretensivo.
Pubblicato il 30/08/2025
N. 02869/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02543/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2543 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Rosa Tubito, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
ALER Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Fusari, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, viale Romagna, 26;
nei confronti
Comune di Milano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
di ogni atto e/o provvedimento anche non conosciuto formalmente con cui ALER Milano abbia disposto o stia per disporre il rilascio forzoso dell’immobile di edilizia residenziale pubblica sito in -OMISSIS-, tra cui, in particolare, l’atto che ALER afferma essere stato recentemente inviato e contenente ordine di rilascio dell’immobile, di cui la ricorrente non ha avuto formale conoscenza né ha mai ricevuto copia, e di cui è venuta a conoscenza esclusivamente nel corso dell’incontro in presenza presso gli uffici ALER.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ALER Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente vive in un alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui era assegnataria la madre.
A seguito del decesso della madre avvenuto nel 2022, essa presentava un’istanza di subentro nel contratto di locazione dell’alloggio che l’ALER Milano, accertato il superamento della soglia della situazione patrimoniale, ha respinto con provvedimento del 12 aprile 2023.
Il ricorso proposto dall’interessata avverso il provvedimento suddetto (r.g. n. 1476 del 2023) è stato dichiarato perento, ai sensi dell’art. 81 c.p.a., con il decreto monocratico n. 303 del 23 settembre 2024.
Avendo successivamente appreso in modo informale che l’ALER avrebbe adottato un provvedimento di rilascio dell’immobile, l’interessata ha impugnato “al buio”, con ricorso notificato il 23 giugno 2025 e depositato il successivo 8 luglio, tale atto non meglio identificato; senza articolare specifici motivi di gravame, la ricorrente allega il proprio diritto alla “continuità abitativa” quale convivente superstite dell’assegnataria, deducendo altresì che l’Amministrazione sarebbe stata tenuta ad avviare un procedimento volto alla determinazione del nuovo canone di locazione.
Costituitasi in resistenza, l’ALER Milano riferisce che il rilascio dell’alloggio è stato effettivamente disposto con decreto del 20 marzo 2025, versato agli atti unitamente alla prova dell’avvenuta notifica, ed eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto del tutto generico nonché infondato nel merito.
All’udienza in camera di consiglio del 24 luglio 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare accedente al ricorso, è stata indicata, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione inerente al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; previo rituale avviso ai difensori delle parti, quindi, il ricorso è stato ritenuto per essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge anziché come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (ex multis, Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2021, n. 20761 e 15 gennaio 2021, n. 621).
La cognizione della controversia avente per oggetto il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica che si ritenga occupato senza titolo spetta al giudice ordinario anche quando l’interessato, per paralizzare la pretesa di rilascio, abbia allegato di possedere i requisiti per l’assegnazione di un alloggio, poiché la vicenda si colloca comunque al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante abbia partecipato come titolare di un interesse legittimo pretensivo (Cass., n. 621/21 cit.).
La controversia in esame attiene, in definitiva, alla pretesa dell’Amministrazione al rilascio dell’alloggio da parte dell’occupante senza titolo la quale, a sua volta, contrappone all’ordine di rilascio un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario innanzi al quale il processo potrà essere riproposto nel rispetto dei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Richard Goso