Giudizio di ottemperanza, giudicato ineseguito, commissario ad acta

Tar Marche, Sentenza n.747 del 10/10/2025

Pubblicato il

Giudicato esecutivo, ricorso per ottemperanza, decorso del termine ex art. 14 d.l. 669/1996

Il ricorso per ottemperanza è procedibile qualora sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge n. 30/1997.

Giudicato ineseguito, inerzia dell’amministrazione, obbligo di esecuzione integrale

È fondato il ricorso per ottemperanza quando, pur in presenza del giudicato e del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione, costituitasi formalmente, non adduca ragioni idonee a giustificare l’inadempimento, dovendo essere dichiarato l’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato.
 

Commissario ad acta, nomina contestuale, esecuzione coattiva del giudicato

In caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare contestualmente un Commissario ad acta, individuato nel dirigente competente, con l’incarico di provvedere all’attuazione della decisione entro il termine assegnato, anche avvalendosi delle strutture periferiche dell’Amministrazione.

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Pubblicato il 10/10/2025

N. 00747/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00448/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 448 del 2025, proposto da
Sissy Cantalupo, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Uff Scolastico Reg Marche Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Pesaro Urbino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'esecuzione

della sentenza numero 27/2025, r.g. 188/2024, pubblicata in data 15.01.2025 dal Tribunale di Pesaro (sezione lavoro), passata in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Uff Scolastico Reg Marche Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Pesaro Urbino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.

Sulla citata sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale prodotta in giudizio.

Parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito dall’Amministrazione e agisce, con la presente iniziativa giudiziaria, per il pagamento delle somme liquidate in sentenza.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria formale.

All’udienza camerale del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

1 Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

1.1. Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe.

1.2 Difatti, in presenza dei presupposti di legge e, in particolare, in considerazione del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

1.3. Il presente ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine, va assegnato il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

1.4. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali” presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, adottando ogni atto (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, ecc.) necessario all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.

2. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al relativo pagamento, negli importi liquidati in dispositivo. Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratosi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) accoglie il ricorso e, per l’effetto:

a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe e condanna l’Amministrazione resistente a darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;

b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;

c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si reputa congruo liquidare nell’importo di euro 600,00 (seicento/00) per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratosi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Ruiu

IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO

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