In tema di appalti pubblici, l’errore può essere considerato tale solo se chiaramente riconoscibile e ravvisabile ictu oculi dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, dovendo concretarsi in una discrepanza tra volontà decisionale chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell’atto.
Pubblicato il 6/05/2025
N. 00641/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00890/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2024, proposto da
Castiglia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A01FCBA152, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Nardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comes s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione prot. 40431 del primo giugno 2024 con cui Acquedotto Pugliese s.p.a. ha disposto l’aggiudicazione in favore dell’impresa Comes spa della gara denominata “Fascicolo 5820 – RdO 4597. Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023. PROGETTO COGENERAZIONE. Implementazione di sistema di cogenerazione mediante utilizzo del biogas presso gli impianti di depurazione con digestione anaerobica dei fanghi – 1° stralcio. Accordo quadro da concludersi con un operatore economico ai sensi dell’art. 59 c. 3 e art 154 del D.Lgs. 36/2023” (CIG: A01FCBA152), indetta con decisione di contrarre prot. 68046 del 18.10.2023;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresi tutti i verbali di gara;
- nonché, infine, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato nel corso del giudizio, con accertamento del diritto della ricorrente al subentro in quest’ultimo, cui essa si dichiara fin d’ora disponibile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comes s.p.a. e di Acquedotto Pugliese s.p.a..;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 Nel presente giudizio è controversa la legittimità dell’esito della gara a procedura aperta, ex artt. 71 e 155 del D.Lgs. n. 36/20233, indetta da Acquedotto Pugliese s.p.a. con bando del 30 ottobre 2023, per l’affidamento del “PROGETTO COGENERAZIONE. Implementazione di sistema di cogenerazione mediante utilizzo del biogas presso gli impianti di depurazione con digestione anaerobica dei fanghi – 1° stralcio”, mediante la sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 co. 3 e art. 154 del D.Lgs. 36/2023, della durata di 48 mesi, prorogabili di ulteriori 12, per un valore complessivo di € 25.137.650,00, iva esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023.
Alla gara hanno partecipato tre operatori economici, la ricorrente Castiglia s.r.l., la controinteressata Comes s.p.a. e l’r.t.i. Concordia/Coop. Service.
All’esito della valutazione delle offerte, la Commissione ha stilato la seguente graduatoria:
- Comes 84,526 punti, di cui 76,700 per punteggio tecnico e 7.826 per punteggio economico;
- Castiglia 72,143 punti, di cui 62,143 per punteggio tecnico e 10,00 per punteggio economico;
- RTI CPL - Concordia 60,528 punti, di cui 52,211 per punteggio tecnico e 8,317 per punteggio economico.
All’esito delle verifiche prescritte, l’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla Comes con
Con determinazione prot. n. 40431/2024 del 13 giugno 2024.
1.2 Con il presente mezzo di tutela, la ricorrente Castiglia, classificatasi seconda, insorge avverso il predetto atto, deducendone l’illegittimità a mezzo di tre motivi, con i quali contesta:
- la mancata esclusione di Comes per asserita carenza, sotto plurimi profili, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico di cui all’art. 4.3.1, lett. d) ed e), del Disciplinare di gara, che richiedevano il possesso di specifici requisiti esperienziali tanto per le prestazioni di forniture quanto per quelle di servizi (primo motivo);
- l’illegittimità della rettifica dei costi della manodopera indicati nell’offerta economica, prodotta da Comes ai sensi dell’art. 101, co. 4, del Codice dei contratti e della conseguente mancata esclusione dalla gara (secondo motivo);
- e, in subordine, la violazione e falsa applicazione dei criteri di attribuzione del punteggio, all’aggiudicataria Comes, per i sub-criteri di valutazione C.4, C.6 e C.7 del disciplinare di gara (tero motivo).
AQP e la controinteressata, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
L’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta dalla Sezione per difetto di periculum con ordinanza n. 337 del 18 settembre 2024.
Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025.
2. Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento in quanto coglie nel segno il secondo motivo, nella parte in cui evidenzia la non configurabilità, nel caso di specie, di un mero errore materiale, con conseguente inapplicabilità del soccorso istruttorio c.d. correttivo di cui all’art. 101, comma 4, c.p.a.
2.1 Giova evidenziare, in fatto, quanto segue.
Le operazioni di gara sono iniziate il 16 gennaio 2024, con l’esame della documentazione amministrativa, conclusosi nella seduta del 30 gennaio 2024 con l’ammissione di tutti i partecipanti.
In data 8 febbraio 2024, la Commissione ha dato inizio alla valutazione delle offerte tecniche, procedendo all’apertura delle relative buste elettroniche.
La valutazione delle offerte tecniche è proseguita nelle sedute del 15 febbraio 2024, 19 febbraio 2024, 26 febbraio 2024, 27 febbraio 2024, 21 marzo 2024 e 11 aprile 2024.
Nelle more di siffatta valutazione, in data 18 marzo 2024, la Comes ha fatto pervenire alla Stazione Appaltante una nota tramite la messaggistica del Portale Acquisti, nell’ambito della RDO codice rfq_4597 della gara per cui è causa, avente ad oggetto la richiesta di poter procedere ai sensi dell’art. 101, comma 4, del d. lgs. n. 36 del 2023 alla rettifica dell’offerta economica per errore materiale nella compilazione della stessa.
Più precisamente, la Comes, con la predetta nota, “poiché per l’inoltro della rettifica dell’offerta economica la normativa fa riferimento alle stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dal portale risulta possibile inviare “comunicazioni” ha chiesto “conferma sull’idoneità di tale modalità a garantire l'anonimato e/o l’indicazione delle modalità da dover seguire”.
In riscontro alla predetta istanza, con nota del 19 marzo 2024, la Stazione Appaltante ha rappresentato che “al momento è ancora in corso la valutazione delle offerte tecniche, terminata la quale verrà comunicata a tutti i concorrenti la data della seduta di apertura delle offerte economiche” e che “a partire da tale comunicazione e sino al giorno e all’ora fissati per l’apertura delle offerte economiche sarà possibile caricare, ai sensi dell’art. 101, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il documento, denominato ‘rettifica offerta economica’, con il quale 5viene rettificato l’errore materiale dell’offerta economica presentata in gara, all’interno della RdI di ‘rettifica dell’offerta economica’, che verrà appositamente creata all’interno del fascicolo telematico della gara in questione”.
Il 25 marzo 2024, è stata comunicata a tutti i concorrenti la data della seduta di attribuzione del punteggio tecnico e apertura delle offerte economiche, fissata per il successivo 11 aprile, ed è stata cretata la RDI codice rfi_484 con scadenza al ridetto 11 aprile 2024 alle ore 13:00 per consentire al ricorrente la presentazione del documento con il quale è stati rettificato l’errore materiale dell’offerta economica presentata in gara.
La Comes, nei termini indicati (e, segnatamente, il 3 aprile 2024) ha inviato la rettifica dell’offerta economica.
La Commissione di gara, nella seduta dell’11 aprile 2024, ha proceduto all’apertura delle offerte economiche, originariamente pervenute dai concorrenti, rimandando all’esito di tale operazione l’apertura della offerta rettificata della Comes.
Aperte le offerte economiche (originarie), è risultato quanto di seguito:
a) Comes: ribasso percentuale offerto 7%; costi aziendali della sicurezza € 125.688,00; costo della manodopera € 27,23, sulla base del CCNL applicato, che risulta essere metalmeccanico;
b) RTI CPL Concordia: ribasso percentuale offerto 7,44%; costi aziendali della sicurezza €180.000,00, costo della manodopera €3.270.000,00;
c) Castiglia: ribasso percentuale offerto 8,73%; costi aziendali della sicurezza €75.000,00; costo della manodopera €3.700.00,00.
La Commissione di gara ha proceduto, quindi, all’apertura dell’offerta economica rettificata della Comes, nella quale sono stati modificati i costi della manodopera, quantificati in € 2.451.700,00, ovvero nella stessa misura indicata dalla Stazione Appaltante negli atti di gara (cfr. pag. 32 del disciplinare).
La Commissione, sentito anche il RUP di gara, ha accolto la modifica, ritenendo che, effettivamente, l’originario costo della manodopera indicato dalla Comes è un errore materiale.
Sono stati, quindi, attribuiti i punteggi economici alle offerte nella seguente misura:
- Castiglia 10 punti;
- RTI CPL Concordia 8,317 punti;
- Comes 7,826 punti.
Quest’ultimi, sommati ai punteggi delle offerte tecniche, hanno portato alla graduatoria già indicatra al punto 1 e la Commissione, pertanto, ha proposto l’aggiudicazione in favore della Comes.
Il RUP, con comunicazione del 12 aprile 2024, ha chiesto di giustificare i costi della manodopera alla Comes.
In esito alla verifica della documentazione trasmessa dalla Comes, il Rup ha concluso “che il costo del personale dichiarato in sede di gara dalla ditta COMES S.p.A. risulta adeguatamente comprovato e giustificato e l’offerta risulta essere congrua”.
Con determinazione prot. n. 40431/2024 del 13 giugno 2024, conseguentemente, l’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla Comes.
2.2 Con il primo motivo in disamina, la parte ricorrente assume che la rettifica apportata dall’aggiudicataria sarebbe illegittima per carenza del presupposto della sussistenza dell’errore materiale e conseguente variazione di un elemento costitutivo dell’offerta economica originariamente trasmessa nonché inammissibile in quanto tardiva.
2.2.1 In via prioritaria, il Collegio ritiene opportuno chiarire, quanto all’aspetto della tempestività, che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, l’istanza di soccorso correttivo non è tardiva.
L’art. 101, comma 4, del d.lgs. n. 26 del 2023 dispone quanto segue:
“Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato”.
Secondo la parte ricorrente, l’espressione “fino al giorno fissato per loro apertura” andrebbe interpretato nel senso che il soccorso in questione non sarebbe più possibile una volta avviata la valutazione comparativa delle offerte a cominciare da quella tecnica, sia alla stregua del tenore letterale della disposizione che appare riferita a tutte e due insieme le componenti dell’offerta (tecnica ed economica), non distinguendosi i due momenti di apertura di ciascuna di esse, sia alla luce dell’esigenza sostanziale di salvaguardare la segretezza delle proposte degli offerenti che viene in rilievo proprio a partire dall’inizio delle operazioni valutative.
Ragion per cui, nel caso di specie, la Stazione appaltante avrebbe errato nel consentire la rettifica in un momento in cui le offerte tecniche erano già state aperte e finanche valutate.
La ricorrente, nell’eventualità in cui si ritenesse che l’art. 101, co. 4, d.lgs. n. 36/2023 consenta rettifiche di errori materiali anche dopo l’inizio dell’attività valutativa in generale della Commissione di gara, ne deduce l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
Il Collegio non condivide siffatta impostazione.
Da un lato, è il tenore letterale stesso della norma a far ritenere che il legislatore abbia inteso porre lo sbarramento temporale dell’apertura delle buste con riferimento a ciascuna di esse.
La norma in commento ammette la possibilità di rettificare eventuali errori materiali dell’offerta tecnica ed economica “[f]ino al giorno fissato per la loro apertura”. Rettifica che, riprendendo il dettato normativo, può riguardare “un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica”.
Alla luce del chiaro tenore testuale, la facoltà accordata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, per essere pienamente garantita, deve essere interpretata nel senso di ritenere possibile la rettifica per ciascun tipo di offerta (tecnica o economica e, soprattutto “loro apertura”) fino al momento in cui ciascuna di esse non viene aperta.
Se così non fosse non avrebbe avuto senso distinguere tra offerta tecnica e offerta economica, posto che il legislatore avrebbe potuto limitarsi a fare riferimento, genericamente, alla offerta unitariamente intesa.
Ciò è confermato dall’utilizzo della congiunzione disgiuntiva « o », mentre l’interpretazione accordata dalla ricorrente richiederebbe una congiunzione di tenore opposto (i.e. « e »).
Diversamente, il comma in esame avrebbe specificato che la rettifica può avvenire sino all’apertura di una o della prima busta riguardante le offerte.
La possibilità di trasmettere rettifiche all’offerta economica in un momento in cui risultano già
aperte le offerte tecniche, del resto, non potrebbe, neppure in astratto, incidere sulle valutazioni
in corso stante il noto principio di separazione tra offerta tecnica ed economica.
Ciò è confermato proprio da quanto avvenuto nel caso di specie: la Commissione ha correttamente concluso prima la valutazione delle offerte tecniche e poi ha proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica, prima quella originaria e poi quella rettificata.
Il principio della segretezza delle proposte degli offerenti e della separazione tra offerta tecnica ed economica rimane pienamente rispettato, con conseguente manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale sollevato.
2.2.2 Vero è, invece, che, nel caso di specie, la rettifica del costo della manodopera operato dalla controinteressata non può configurarsi alla stregua di un errore materiale direttamente e univocamente riconoscibile dal testo dell’offerta economica.
In linea generale, la giurisprudenza è univoca nell’affermare “che l’errore può essere considerato tale solo se chiaramente riconoscibile e ravvisabile ictu oculi dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, dovendo concretarsi in una “discrepanza tra volontà decisionale chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell’atto” (Cons. Stato, VI, 2 marzo 2017, n. 978; V, 11 gennaio 2018, n. 113; 24 agosto 2021, n. 6025; cfr. anche Id., V, 9 dicembre 2020, n. 7752).
Segnatamente, nelle gare pubbliche l’errore materiale nell’offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi (cfr. Cons. Stato, V, 26 gennaio 2021, n. 796), e deve consistere in un “‘errore ostativo’ intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà” o “lapsus calami rilevabile ictu oculi ed ex ante, quindi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà” (Cons. Stato, III, 9 dicembre 2020, n. 7758), richiedendo una correzione di ordine meramente materiale (Cons. Stato, III, 20 marzo 2020, n. 1998).
Nella stessa prospettiva, a fini della rettifica occorre che a questa “si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (Cons. Stato, III, 28 maggio 2014, n. 1487)” (Cons. Stato, n. 7752 del 2020, cit.; Id., V, 2 agosto 2021, n. 5638).
Si ricava dai principi così elaborati che l’errore deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi della lettura del documento d’offerta; che la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti; che tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi - identificativi dell’errore - desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne (cfr. Cons. Stato, n. 5638 del 2021, cit.; cfr. anche Id., V, 5 aprile 2022, n. 2529) (Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2022, n. 5344).
Neppure pare ragionevole “gravare l’amministrazione di un obbligo di diligenza ricostruttiva addirittura maggiore di quello che ci si aspetta e si può esigere dallo stesso concorrente nella fase di compilazione e confezionamento della sua offerta (Consiglio di Stato sez. III, 7 luglio 2022, n. 5650)” (Cons. Stato, Sez. VII, 4 marzo 2024, n. 2101).
Orbene, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per poter ravvisare la sussistenza di un siffatto errore materiale, laddove si consideri che se è vero che l’importo originariamente indicato di
27,23 euro è ictu oculi irreale, a difettare è la seconda condizione che necessariamente sussistere ai fini della qualificazione di un errore come meramente materiale ovvero che “la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento”.
Siffatta condizione, con ogni evidenza, manca nel caso di specie.
Né può attribuirsi rilevanza, come invece sostenuto dall’Amministrazione e dalla controinteressata, al fatto che che la lex specialis di gara prevedeva espressamente che “ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera non sono ribassabili” (p. 32 del Disciplinare di gara) e che la Comes, in sede di rettifica, li ha quantificati nella stessa misura di € 2.451.700,00 indicata dalla Stazione Appaltante.
Da un lato, siffatta controdeduzione prova essa stessa che, per emendare l’errore, occorreva comunque fare riferimento a documentazione ulteriore rispetto a quella emendata; ma, soprattutto, una siffatta operazione, anche a volersi ammettere in astratto, non avrebbe comunque consentito di ricostruire la volontà, comunque non desumibile dal riferimento al disciplinare, posto che il medesimo Disciplinare di gara prevede effettivamente “che, ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera, non sono ribassabili. Resta tuttavia la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera”; ma da ciò non può certo evincersi l’univoca volontà dell’operatore economico di dichiarare costi pari a quelli indicati nella lex di gara e non superiori.
A ciò deve aggiungersi che l’aggiudicataria ha espresso il medesimo importo sia in cifre sia in lettere: ciò esclude che possa parlarsi di un mero refuso (un lapsus calami), anche tenendo presente quella giurisprudenza che ha precisato che alla qualificazione di un errore come materiale ed emendabile non osta il fatto che sia necessaria una, purché minima, attività interpretativa, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o calcolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28.5.2014 n. 1487), non sussistenti nel caso di specie.
Deve altresì rammentarsi il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico (in forza del quale l’o.e. sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione), in relazione al quale occorre precisare che “l’obbligo di ammissione al soccorso istruttorio deve essere coerente con il principio di equa distribuzione, tra le parti della procedura concorsuale, dell’onere di diligenza normalmente esigibile (nei confronti dell’amministrazione procedente e dell’impresa partecipante alla gara, cui è corretto richiedere non una diligenza comune, ma la diligenza professionale di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ.): sull’impresa partecipante grava, pertanto, nella formulazione dell’offerta, un onere di diligenza qualificata proporzionato alla professionalità media propria degli operatori del settore, mentre gli accertamenti e le verifiche esigibili nei confronti della commissione giudicatrice, che pur deve presentare un’adeguata preparazione tecnica specifica, non possono spingersi fino a un livello tale da costituire un sensibile rallentamento e una sproporzionata complicazione della (già complessa) procedura selettiva (Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2023, n. 5783).
Nel caso di specie, l’aggiudicataria è incorsa una svista che, proprio perché grossolana, sebbene non emendabile difettando la possibilità di ricostruire la volontà senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente, viola l’onere di diligenza di cui sopra.
L’aggiudicataria, in conclusione, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, con conseguente illegittimità del disposto affidamento della commessa in suo favore.
2.3 Il primo motivo, invece, non è fondato.
Assume parte ricorrente che l’aggiudicataria Comes non sarebbe in possesso del requisito esperienziale relativo alle forniture in misura tale da raggiungere la soglia stabilita, a pena di esclusione, dall’art. 4.3.1, lett. d), del Disciplinare che, tra i requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico-professionale richiesti agli operatori che si qualificano per le prestazioni di forniture, richiede quello dell’“aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, forniture analoghe nel settore oggetto di appalto, per un importo complessivo almeno pari all’importo totale delle prestazioni principali di fornitura previste dall’Appalto, quindi non inferiore a: € 17.283.600,00”.
Il possesso di siffatto requisito esperienziale è stato dimostrato dall’aggiudicataria attraverso il ricorso all’avvalimento con l’ausiliaria 2G Italia che ha conseguito un fatturato pari a € 17.631.722,98, quindi superiore rispetto alla soglia di € 17.283.600,00 richiesta dal Disciplinare di gara.
La parte ricorrente si duole della circostanza che in seguito, in fase di comprova dei requisiti, la Comes ne abbia documentato il possesso attraverso il cumulo del fatturato di € 8.432.472,13 da essa autonomamente conseguito e quello di € 17.631.722,98, asseritamente maturato dall’ausiliaria in forniture analoghe.
Più precisamente, la ricorrente lamenta:
- l’illegittimità del cumulo del requisito del concorrente con il requisito dell’ausiliaria ai fini del raggiungimento della “soglia” prescritta dalla lex specialis per mancata espressa dichiarazione in tal senso in sede di partecipazione alla gara;
- l’inadeguatezza della documentazione prodotta da Comes ai fini della dimostrazione della propria esperienza pregressa nell’esecuzione di forniture;
- la carenza, in capo all’ausiliaria 2G Italia, dell’esperienza pregressa in forniture richiesta dalla lex specialis di gara necessaria al raggiungimento per l’intero della soglia di € 17.283.600,00, per presunta impossibilità di conteggiare una quota pari a € 3.088.760,13 relative alla prestazione di servizi.
La censura è infondata.
Invero, il possesso del requisito esperienziale è stato dimostrato dall’aggiudicataria anzitutto attraverso il ricorso all’avvalimento con l’ausiliaria 2G Italia che, da sola supera il requisito richiesto dalla Stazione appaltante, per aver la stessa conseguito un fatturato addirittura pari a € 17.631.722,98, superiore rispetto alla soglia di € 17.283.600,00 richiesta dal Disciplinare di gara. Ad abundantiam, poi, la ricorrente ha dimostrato il possesso anche in proprio di parte del requisito esperienziale richiesto, ma, proprio per tale ragione, tale dimostrazione è irrilevante.
Deve dunque, farsi riferimento alla solo ausiliaria che, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, è in possesso del requisito in questione.
Giova rammentare che il possesso del requisito esperienziale richiesto ai sensi dell’art. 4.3.1, lett. d), del Disciplinare viene contestato solo parzialmente e, segnatamente, per il solo importo pari a € 3.088.760,13, non essendo in contestazione in possesso, tramite avvalimento di 2G Italia, del requisito esperienziale dell’esecuzione di forniture analoghe per l’importo di € 14.542.962,85.
La ricorrente assume che i contratti” Full service” prodotti ai fini della dimostrazione del requisito esperienziale da parte di 2G Italia avrebbero ad oggetto prestazioni riconducibili alla categoria dei servizi, con conseguente impossibilità di impiegarli per provare l’esperienza pregressa in forniture analoghe.
Dall’esame dei contratti prodotti in sede di gara emerge che la voce di € 3.088.760,13 corrisponde alla quota del 60% per forniture previste all’interno dei contratti “Full service” stipulati da 2G Italia di valore totale pari a € 5.147.933,55.
La correttezza di tale quota emerge ex actis ed è stata verificata dalla Stazione appaltante.
2.4 Dall’accoglimento del secondo motivo deriva l’assorbimento del terzo, proposto dalla ricorrente in via meramente subordinata.
3. Il ricorso, in conclusione, è fondato e va accolto con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e declaratoria d’inefficacia del contratto stipulato in data 3 settembre 2024 tra la stazione appaltante e la Comes s.p.a. a far data dalla conclusione delle attività di verifica che consentiranno l’effettivo subentro della ricorrente.
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale nei sensi e con gli effetti specificati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Donatella Testini
IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti