
Il Comune può interrompere definitivamente un servizio di monopattini elettrici in sharing sul proprio territorio?
La controversia nasce dalla delibera n. DG/2025/00465 del 18 novembre 2025, con cui la Giunta comunale di Firenze ha disposto la conclusione dei servizi di monopattini elettrici in sharing nel territorio comunale a decorrere dal 1° aprile 2026.
La società Bird Rides Italy S.r.l., operatore del noleggio di monopattini elettrici, ha impugnato la delibera comunale chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
Il TAR Toscana, Sezione Prima, con l’ordinanza n. 103 del 20 febbraio 2026, ha respinto l’istanza cautelare.
Il Collegio, in sede di sommario esame tipico della fase cautelare, ritiene che non risultino sussistenti le condizioni necessarie per concedere la sospensione.
In particolare, non emergono elementi sufficienti in termini di fumus boni iuris e periculum in mora.
In dettaglio:
le ragioni della conclusione negativa della sperimentazione risultano prima facie adeguatamente rappresentate nel provvedimento impugnato;
la cessazione del servizio è stata fissata al 31 marzo 2026;
l’autorizzazione rilasciata alla ricorrente era già scaduta il 30 novembre 2025.
Il TAR si riserva ogni valutazione sull’ammissibilità del ricorso, anche alla luce dell’art. 40, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. amm., ma in questa fase non ravvisa elementi sufficienti per sospendere la delibera.
La società ricorrente viene inoltre condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
L’ordinanza non chiude il giudizio di merito, ma consente al Comune di Firenze di proseguire verso lo stop definitivo ai monopattini in sharing dal 1° aprile 2026.
Il messaggio è chiaro: nella fase cautelare non basta contestare la scelta amministrativa, occorre dimostrare in modo concreto e immediato:
l’evidente illegittimità del provvedimento;
un danno grave e irreparabile non altrimenti evitabile.
Sarà il giudizio di merito a stabilire se la delibera sia legittima o meno. Per ora, però, i monopattini in sharing a Firenze si avviano verso la fine del servizio.
Di seguito il testo integrale della decisione.
Sul tema vedi anche:
Tar Toscana, Ordinanza n.103 del 20/02/2026
Pubblicato il 20/02/2026
N. 00103/2026 REG.PROV.CAU.
N. 00300/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2026, proposto da Bird Rides Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dalle avvocate Debora Pacini e Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione della Giunta comunale di Firenze n. DG/2025/00465 del 18.11.2025, avente ad oggetto “Servizi di sharing mobility: conclusione dei servizi di sharing di monopattini elettrici nel territorio del Comune di Firenze”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se incognito, ivi compreso, per quanto di ragione, il parere di regolarità tecnica espresso in data 11.11.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, al sommario esame tipico della presente fase, al collegio non appaiono sussistenti le condizioni necessarie per la concessione dell’invocata tutela cautelare, dal momento che – riservata ogni valutazione in ordine all’ammissibilità del ricorso alla luce di quanto disposto dall’art. 40, co. 1, lett. c) e d), cod. proc. amm. – le ragioni della conclusione negativa della sperimentazione condotta dall’Amministrazione comunale risultano prima facie adeguatamente rappresentate nel provvedimento impugnato e, d’altra parte, la cessazione dei servizi di sharing è stata fissata al 31.03.2026, mentre l’autorizzazione rilasciata alla ricorrente è scaduta già il 30.11.2025;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare debba essere respinta e che le spese della fase debbano essere poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri ed accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Davide De Grazia
IL PRESIDENTE
Silvia La Guardia
IL SEGRETARIO