In materia di diritto di accesso documentale, l’ostensione da parte della pubblica amministrazione non può risolversi in una messa a disposizione indiscriminata e disorganica di atti, tale da trasferire sul richiedente l’onere di individuare autonomamente i documenti rilevanti. Una produzione documentale massiva, solo formalmente collaborativa e in parte non pertinente all’istanza, è inidonea a soddisfare l’interesse conoscitivo tutelato dagli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 e giustifica l’esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo, volto a imporre all’amministrazione un onere di chiarificazione analitica in ordine alla corrispondenza tra documenti richiesti e documenti ostesi.
N. 00291/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02533/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2533 del 2025, proposto da C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli e Pietro Algieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Viareggio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Gesess e Maria Lidia Iascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, della legge n. 241/1990 sull’istanza di accesso agli atti del 16 luglio 2025;
- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
e per l’accertamento
del diritto dell’odierna ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti, con conseguente ordine all’Amministrazione comunale intimata di esibizione della documentazione richiesta
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso di C. S.r.l. è stato domandato l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, della legge n. 241/1990 sull’istanza di accesso del 16.07.2025;
Vista la mole della documentazione prodotta in giudizio dal Comune di Viareggio e considerato che la stessa non appare di agevole consultazione, essendo stata essa depositata per lo più mediante archivi “zippati” o file di e-mail contenenti a loro volta una notevole quantità di documenti;
Considerato che detta documentazione appare prima facie solo in parte rilevante rispetto al contenuto dell’istanza di accesso del 16.07.2025, riguardando anche atti e documenti con essa non richiesti (come, ad esempio, gli atti della procedura di affidamento dei lavori, documentazione fotografica, rapporti di videoispezioni etc.);
Ritenuto che, ai fini della decisione del ricorso, debba essere ordinato all’Amministrazione comunale resistente di depositare in giudizio una relazione nella quale si dia analiticamente conto di quali documenti – tra quelli prodotti – trasmessi o altrimenti condivisi con la parte ricorrente corrispondono ai singoli atti o documenti richiesti con l’istanza di accesso del 16.07.2025 e in essa indicati con i punti da i. a xix.;
Ritenuto di dovere assegnare al Comune resistente il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza ai fini dell’adempimento istruttorio di cui sopra;
Ritenuto di dover fissare, per l’ulteriore trattazione della causa, la camera di consiglio del 7 maggio 2026, riservata ogni valutazione in ordine all’ammissibilità, totale o parziale, del ricorso qualora l’istanza del 16.07.2025 dovesse risultare in tutto o in parte meramente reiterativa delle domande del 31.05.2024 e del 8.05.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per l’ulteriore trattazione del ricorso la camera di consiglio del 7 maggio 2026.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Davide De Grazia
IL PRESIDENTE
Silvia La Guardia