Testo Unico Stupefacenti > Articolo 15 - Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni

Testo Unico Stupefacenti

Vigente al

1. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.

2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472