Testo Unico Stupefacenti > Articolo 18 - Comunicazione dei decreti di autorizzazione

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Vigente al

1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.

2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.

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