Testo Unico Stupefacenti > Articolo 30 - Eccedenze di produzione

Testo Unico Stupefacenti

Vigente al

1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

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