Testo Unico Stupefacenti > Allegato III

Testo Unico Stupefacenti

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ALLEGATO III 
 
DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA 


 1.1 I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue: 
 - il nome della sostanza classificata di cui alla categoria 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, o se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale, seguite in caso di esportazioni o di importazioni dall'espressione "DRUG PRECURSORS"; 
 - la quantita' e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la quantita' e il peso, se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonche' la quantita' e il peso, o la percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, contenute nella miscela; 
 - il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, come definiti nell'articolo 70, comma 1. 
 L'obbligo di documentazione si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, unicamente in caso di esportazione, importazione o attivita' di intermediazione connesse a tali operazioni. 
 1.2 La documentazione deve inoltre comprendere, in caso di fornitura ad un acquirente stabilito nella Comunita', la dichiarazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 273/2004. 
 2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 sono escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 qualora i quantitativi non superino quelli indicati nell'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004. 
 3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 prima della loro immissione sul mercato, importazione o esportazione . Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005 o, in caso di miscela o di prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali. 
 L'obbligo di etichettatura si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 unicamente in caso di esportazione, importazione o attivita' di intermediazione connesse a tali operazioni. 
 4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attivita' al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi al punto 1 
 5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorita' competenti. 
 6. Tutti gli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1 o registrati come operatori di sostanze classificate in categoria 2 devono informare annualmente entro il 15 febbraio, in forma sintetica e su supporto cartaceo in doppia copia o in alternativa su supporto informatico, il Ministero della salute dei quantitativi di sostanze classificate in categoria 1 e 2 prodotti, acquistati, forniti o utilizzati, anche in qualita' di intermediari, nel corso dell'anno precedente, nonche' la giacenza all'1 gennaio e al 31 dicembre. 
 L'obbligo di rendicontazione annuale si applica anche agli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano, sostanze classificate in categoria 2 in quantita' inferiori ai valori soglia annuali, di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004, e che sono esentati dall'obbligo di registrazione. 
 Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 1 sono escluse le farmacie. 
 Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 2 sono esclusi: 
 - le farmacie; 
 - gli operatori che acquistano o utilizzano per soli usi connessi all'esercizio della propria attivita', senza commercializzare o cedere, nel corso dell'intero anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre) quantita' di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004; 
 - le strutture o istituzioni, quali universita', laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanita' pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorita' pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria 2. 
 Le informazioni per le operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate in categoria 1 e 2 con operatori nazionali, comunitari o non comunitari devono comprendere: 
 - nome e quantita' della sostanza classificata; 
 - nome e coordinate (indirizzo, tel, fax, e-mail) dell'operatore acquirente o fornitore, con indicazione dello stato estero di provenienza o di destinazione in caso di operatore non italiano; 
 - data di effettuazione dell'operazione; 
 - giacenza all'1 gennaio e al 31 dicembre (per le sostanze classificate in categoria 1 e per la sola produzione di sostanze classificate in categoria 2 ).

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