Minori – Collocamento in comunità – Allontanamento dalla madre – Superiore interesse del minore

Tribunale per i minori dell'Aquila, Ordinanza del 05/03/2026

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Minori – Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale – Collocamento in comunità – Trasferimento dei minori – Convivenza con la madre – Condotta ostativa agli interventi dei servizi sociali – Diritto all’istruzione – Superiore interesse del minore – Esecuzione con forza pubblica

In materia di provvedimenti a tutela dei minori, il giudice minorile può disporre il trasferimento dei figli in una diversa comunità educativa e l’interruzione della convivenza con il genitore collocato nella stessa struttura qualora, sulla base delle relazioni dei servizi sociali e degli operatori della comunità, emerga che la presenza del genitore costituisca un fattore gravemente ostativo all’attuazione degli interventi educativi e di sostegno predisposti nell’interesse dei minori, incidendo negativamente sul loro equilibrio emotivo e sul percorso di istruzione e socializzazione; in tali ipotesi il provvedimento può essere adottato in via provvisoria e urgente, anche autorizzandone l’esecuzione con l’assistenza della forza pubblica, al fine di garantire l’effettiva tutela del superiore interesse del minore.

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N. R.G. 454/2025

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L’AQUILA

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L’AQUILA

Riunito nella Camera di Consiglio, con la presenza dei giudici:

Cecilia Angrisano - Presidente
Roberto Ferrari - Giudice rel.
Marco Pezzopane - Giudice onorario
Alida Gabriela Alvaro - Giudice onorario

visti gli atti del procedimento relativo ai minori

*figli di ....

  • viste le relazioni del Servizio Sociale, della casa-famiglia e del servizio di Neuropsichiatria Infantile depositate dal tutore il 30/1/26, le memorie depositate dalla difesa dei genitori il 13/2, 20/2 e 2/3, le comunicazioni e le memorie depositate dalla tutrice il 12/2, il 15/2 e 26/2, le memorie depositate dalla curatrice il 15/2 e 19/2, dalle quali emergono difficoltà nell'esecuzione degli interventi concordati tra il Servizio Sociale e il responsabile della casa-famiglia e il tutore a causa della condotta della madre;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

  1. L'ordinanza collegiale dell'11/12/25 motivava il rigetto delle istanze di revoca dei provvedimenti cautelari di sospensione della responsabilità genitoriale e di collocamento dei minori in comunità, in ragione della reiterata inottemperanza dei genitori all'esecuzione degli interventi proposti dal Servizio Sociale affidatario.

In particolare i genitori avevano rifiutato il proposto accesso settimanale dell'intero nucleo familiare presso un centro socio-psico-educativo comunale diretto a favorire la coltivazione di relazioni sociali da parte dei figli e a svolgere attività di supporto alla genitorialità. Come riferito dal curatore speciale e dal Servizio Sociale nella relazione del 14/10/25 i genitori dopo l'udienza cautelare monocratica avevano rifiutato ogni ulteriore contatto, non consentendo la diretta osservazione della condizione psico-fisica dei minori.

Il costante impedimento all'esecuzione degli accertamenti e degli interventi disposti da questo Tribunale e dal Servizio Sociale rendeva pertanto inevitabile il collocamento in comunità, condizione che consentiva di superare l'assenza di cooperazione dei genitori all'esecuzione di ogni adempimento.

Nella relazione del 19/2/26 la casa-famiglia riassume la complessiva evoluzione del comportamento della madre e dei minori dai primi giorni successivi al collocamento agli sviluppi da ultimo rappresentati. I bambini, a distanza di una settimana dal loro inserimento, hanno mostrato una generale reazione positiva al nuovo contesto: con entusiasmo hanno esplorato la casa e si sono compiaciuti degli ambienti e dei vari giochi che hanno avuto a disposizione. Dopo un mese dal loro inserimento i bambini hanno compreso sempre più le regole degli orari da condividere con la madre e non si sono verificate particolari reazioni negative e/o disagio. Hanno continuato ad adattarsi positivamente all'ambiente, sperimentandosi in attività ludiche anche con altri minori con maggiore spontaneità rispetto ai primi giorni, compiacendosi della condivisione di giochi e attività. Il momento critico è sempre stata la fase dell'addormentarsi, così come già evidenziato nelle relazioni del 12 dicembre 2025 e in quelle successive, per cui abbiamo ritenuto opportuno che la madre fosse sempre presente nel farli addormentare, per rassicurarli e favorire un sonno rigenerante.

I fatti sopravvenuti, descritti nelle relazioni e nelle memorie sopra menzionate successive all'ordinanza dell'11/12/25, integrano circostanze di particolare rilevanza che impongono un riesame dei provvedimenti cautelari in corso di esecuzione.

  1. Resa possibile la diretta e approfondita osservazione della condizione dei minori a seguito del collocamento in comunità, si è potuta accertare la lesione del loro diritto all'istruzione.

Con relazione del 1/12/25 il Servizio Sociale aveva descritto il livello di istruzione effettivamente riscontrato nei termini di seguito riportati. È tuttavia possibile sottolineare come la primogenita sia ancora in una fase alfabetica e non ortografica, poiché non sillaba le lettere, non mette insieme i numeri e non ha raggiunto ancora la fase lessicale. Nella sua relazione la responsabile della casa-famiglia aveva riferito che tutti i minori comprendono abbastanza l'italiano, ma hanno più difficoltà nel parlato. Rispetto ad attività legate alla didattica, i primi 3-4 giorni tutti e tre i fratelli si sono rifiutati di colorare e/o di leggere e scrivere, sia in lingua inglese che in italiano: tendenzialmente sfogliano libri con disegni per età inferiori (3-5 anni) chiedendo all'educatrice di leggere per loro.

L'ordinanza dell'11/12/25, in merito alle scelte relative all'istruzione dei minori, osservava che Servizio Sociale e casa-famiglia avevano ritenuto preliminarmente necessaria una programmazione didattica che assicurasse un'efficace preparazione alla scolarizzazione di tutti i minori e il recupero delle gravi carenze riscontrate.

In particolare, anche nel rispetto dell'opzione per l'istruzione parentale compiuta dai genitori, era indispensabile l'individuazione dei precettori che avrebbero dovuto prestare il loro contributo per le aree e le materie in cui i genitori sono carenti.

Il Collegio considerava al riguardo che parte del programma del primo anno di scuola primaria è diretto a sviluppare l'abilità nella lettura, nella scrittura e nel calcolo e quindi non attiene strettamente all'istruzione ma allo sviluppo nel minore delle competenze necessarie per intraprendere qualsiasi percorso istruttivo.

L'ordinanza aveva pertanto condiviso la necessità di una programmazione didattica che assicurasse un'efficace istruzione di tutti i minori e il recupero delle gravi carenze riscontrate.

Dal livello d'istruzione della minore poteva infatti desumersi che i genitori non avessero la capacità tecnica o economica per provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei figli richiesta dall'art. 111, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 16/4/1994.

Nella relazione del servizio di Neuropsichiatria Infantile depositata il 30/1/26 si legge infatti che la madre fornisce la propria visione della didattica, affermando che l'apprendimento dovrebbe iniziare dopo i 7 anni perché il cervello sarebbe maggiormente predisposto dopo esperienze dirette nella natura. Secondo la madre il cervello cresce più lentamente ma si sviluppa maggiormente nel tempo e i bambini acquisiscono maggiore motivazione ad apprendere.

La tesi della madre confligge con l'obbligo di istruzione, eventualmente anche parentale, a partire dal compimento del sesto anno di età.

Per provvedere all'istruzione dei minori gli operatori coinvolti hanno ritenuto necessario incaricare una maestra che operasse al fine di colmare le lacune che non consentivano l'inserimento dei minori in un ciclo di istruzione ordinario.

(edit by Mister Lex)

Le lezioni, iniziate il 13/1, erano previste per quattro giorni a settimana per un paio di ore al giorno.

  1. L'ostilità della madre nei confronti delle scelte compiute dalla tutrice e dal Servizio Sociale inizia quindi a manifestarsi con crescente veemenza.

Il 27/1 la madre è intervenuta negativamente durante una lezione, rimproverando l'educatrice e impedendo l'affiancamento previsto dalla maestra.

Gli educatori hanno aggiunto che la madre mantiene un atteggiamento spesso ostile e squalificante, deridendo i tentativi di dialogo e influenzando negativamente i bambini.

Il 14/1 si è riusciti a somministrare ai minori le vaccinazioni grazie alla collaborazione del padre, mentre la madre ha espresso contrarietà e non condivisione dei vaccini.

  1. Le relazioni del Servizio Sociale offrono una sintesi delle relazioni sopra descritte.

Tra le scelte esecutive effettuate dal Servizio Sociale rientra quella di consentire l'inserimento della madre nella comunità in cui sono stati collocati i minori.

  1. Gli sviluppi successivi hanno evidenziato che la presenza costante materna è gravemente ostativa agli interventi programmati e pregiudizievole per l'equilibrio emotivo e l'educazione dei minori.

  2. La relazione del 12/2/26 descrive il peggioramento del comportamento dei minori e le difficoltà operative della comunità.

  3. La casa-famiglia conclude sollecitando una valutazione urgente di modalità e direttive alternative di collocamento più funzionali.

  4. La difesa dei genitori ha rappresentato un quadro clinico e comportamentale dei minori allarmante, con episodi di pianti, urla ed enuresi.

  5. Le reiterate richieste della casa-famiglia devono essere valutate come una rinuncia alla prosecuzione dell'incarico.

Ne consegue la necessità di disporre l'allontanamento dei minori dalla casa-famiglia ove sono attualmente collocati e il loro trasferimento in altra comunità educativa, con interruzione della convivenza con la madre.

  1. Il problema dell'ingerenza della stampa richiede interventi che in gran parte esulano dalle competenze di questo Tribunale.

Il Tribunale

pronunciando in via provvisoria e urgente;

per questi motivi

  1. ordina l'allontanamento dei minori dalla comunità in cui sono attualmente ospitati e il loro collocamento in diversa struttura, senza la madre;

  2. autorizza l'esecuzione dell'ordine di allontanamento con l'assistenza della forza pubblica;

  3. incarica tutore e curatore speciale di attivare ogni necessaria azione a tutela della riservatezza dei minori.

Si comunichi alle parti costituite e al Servizio Sociale di Palmoli.

L'Aquila, 05/03/2026

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

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