LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.N., elett.te dom.to in Roma, alla via Nizza 2, presso lo studio dell’avv. Mastrorosa, rapp.to e difeso dall’avv. Iuele Francesco, in virtu’ di mandato a margine del ricorso di 1^ grado;
– ricorrente –
contro
Comune di Bernalda, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Anapo n. 20, presso lo studio dell’avv. Rizzo Carla, dalla quale e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 45/2008/01 depositata il 4/6/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da R.N. contro il Comune di Bernalda e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di n. Matera aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione ICI 2000.
Il ricorso proposto dal R. si articola in due motivi. Resiste con controricorso il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affermata la inammissibilita’ del ricorso in quanto il ricorrente risulta rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Iuele, in virtu’ di mandato a margine de ricorso di 1^ grado. Nel giudizio di cassazione, invero, la procura speciale (espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c.) che deve essere conferita al difensore iscritto nell’apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso) investendo espressamente lo stesso patrocinatore del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato, non puo’ essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilita’ di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non e’ rilasciata contestualmente a tali atti, e’ necessario il suo conferimento nella forma prevista dal suddetto art. 83, comma 3 cioe’ con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata;
in difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme consegue l’inammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Sentenza n. 14749 del 26/06/2007).
Consegue da quanto sopra la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre c.u. ed accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre c.u. ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010