Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.10100 del 27/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.N. e R.G., elett.te dom.to in Roma, alla via Nizza 2. presso lo studio dell’avv. Mastrorosa, rapp.to e difeso dall’avv. Iuele Francesco, giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

Comune di Bernalda, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Anapo n. 20, presso lo studio dell’avv. Carla Rizzo, dalla quale e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 47/2008/01 depositata il 4/6/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da R.N. e R.G. contro il Comune di Bernalda e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Matera n. 236/1/05 aveva rigettato il ricorso di R.M. avverso l’avviso di liquidazione n. ***** ICI 2000. Il ricorso proposto si articola in due motivi.

Resiste con controricorso il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrenti assume l’”Erronea valutazione della normativa europea rispetto alla legge nazionale”. La censura e’ inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Inammissibile e’ l’ulteriore censura di “Disparita’ di trattamento – Illegittimita’ costituzionale:… due soggetti entrambi del territorio di Bernalda..si vedranno beneficiati a seconda che si trovano nella fascia ***** o in quella *****… ” in quanto privo della indicazione specifica della norma che si assume viziata di incostituzionalita’ sia delle norme costituzionali che sarebbero violate.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre c.u. ed accessori di legge.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore del Comune di Bernalda, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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