Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.10478 del 30/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in Roma in via Monte delle Gioie n. 24 presso l’avv. MODENA Roberto, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Aosta n. 29/1/08, depositata il 4 giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2010 dal Relatore Cons. GRECO Antonio;

udito l’avv. MODENA per il ricorrente;

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Ritenuto che la prima censura si conclude con un quesito assertivo, privo dei necessari requisiti di alternativita’ e sintesi logica giuridica perche’ non consente di individuare una regola iuris contrapposta a quella sottesa al provvedimento impugnato la cui applicazione porti ad una decisione di segno diverso, mentre la seconda censura – oltre ad essere priva di autosufficienza nelle comparazioni che propone – e’ infondato perche’ il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile sol quando contenga un effettivo e specifico accertamento di insussistenza del fatto e della partecipazione per cui non condiziona l’autonoma valutazione del giudice tributario – insindacabile in sede di legittimita’ – in merito alla responsabilita’ solidale derivante dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 38 e 201 ;

visto l’art. 375 c.p.c., comma 1.

Propone la decisione in Camera di consiglio con rigetto del ricorso per manifesta infondatezza”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e alle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 8200,00, ivi compresi Euro 200,00 per spese vive.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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