Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.10753 del 04/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elett.te dom.to in Portici al Corso Garibaldi 168, presso lo studio dell’avv. Mazza Gaetano, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 164/2006/03 depositata il 12/7/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. SORRENTINO Federico che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di Napoli n. 739/46/2003 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. ***** Iva 1990. Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 24/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la inammissibilità dell’appello in quanto intempestivo. La censura è infondata risultando la sentenza della CTP depositata il 15/12/03 e l’appello proposto il 21/1/2005.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 156 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. La censura è inammissibile stante la genericità e inconferenza del quesito di diritto.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre c.u. e accessori di legge.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre c.u. e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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