Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.10754 del 04/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

P.P., M.A., L., Pa., U., Pi., E., elett.te doni.ti in Roma alla via Bruxelles n. 59, presso lo studio dell’avv. Antonio Feriozzi, rapp.ti e difesi dagli Rossi Franco e Paola Mangano, giusta procura in atti;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 47/2008/28 depositata il 3/4/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da P.P., M.A., L., Pa., U., Pi., E., contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante la declaratoria di inammissibilità per tardività – dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Viterbo n. 71/03/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione e irr.

Sanzioni n. *****.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 24/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, art. 20, comma 2 e art. 53, comma 2 e dell’art. 327 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’appello sarebbe tempestivo in quanto proposto dall’Ufficio con atto tempestivamente spedito a mezzo del servizio postale resistono con controricorso i contribuenti.

La censura è fondata. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, la notificazione deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, formalità che, nella specie, risultano compiute il 31/10/2007, entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c..

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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