Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.10788 del 04/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, n. 63/22/07, depositata il 30 aprile 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, n. 63/22/07, depositata il 30 aprile 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a C.G., medico generico, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/200: in particolare, il giudice a quo ha affermato che la contribuente ha impiegato beni strumentali di non elevata entità (che rappresentano i supporti necessari all’esercizio dell’attività professionale) e non si è avvalsa di personale dipendente.

La contribuente resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, formulando il quesito di diritto se – contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R. – debba ritenersi sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione, ai fini dell’assoggettabilità ad IRAP, nel caso di un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale il quale deve avere la disponibilità di uno studio, come prescrive il D.P.R. n. 270 del 2000, costituendo indice di autonoma organizzazione del medico convenzionato con il SSN l’esistenza di una struttura, corredata di beni e servizi idonei ad agevolare e consentire la produzione di un valore aggiunto nell’esercizio della professione medica, di cui il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile, nonchè l’esistenza di beni ammortizzabili di valore desumibile dal quadro RE del modello Unico”.

Il motivo appare inammissibile, in quanto prospetta una questione giuridica nuova (obbligatorietà della disponibilità di uno studio da parte del medico convenzionato), peraltro implicante accertamenti di fatto riservati al giudice di merito (il quale non ha fatto alcun riferimento ali ‘esistenza di uno studio professionale).

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia nuovamente la normativa istitutiva dell’IRAP, ponendo il quesito se ai fini dell’imponibilità IRAP sia irrilevante che l’organizzazione sia idonea a produrre reddito in assenza della prestazione del professionista, essendo sufficiente che l’organizzazione sia tale da potenziare la mera attività personale del professionista, appare manifestamente infondato, poichè la sentenza impugnata non contiene affatto una tale affermazione.

4. Infine, il terzo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione per avere il giudice a quo omesso di considerare che la contribuente nel ricorso introduttivo si era qualificata C. G. …. studio medico generico convenzionato SSN”, appare inammissibile stante la genericità e non decisività, di per sè, di detta circostanza (peraltro mai in precedenza dedotta dall’Ufficio nei gradi di merito).

5. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per inammissibilità del primo e terzo motivo e manifesta infondatezza del secondo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va complessivamente rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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