Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.10865 del 05/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Gentile da Fabriano 3, presso l’avv. Raffaele Cavaliere, che lo rappresenta e difende, insieme con l’avv. CERRA Giuseppe Fr., del Foro di Lamezia Terme, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno, cron. n. 1146/07, del 6 agosto 2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2009 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

aita presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. PIVETTI Marco, che nulla ha osservato;

LA CORTE:

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. V.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 6 agosto 2007, con il quale la Corte di appello di Salerno ha rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti del Ministero della Giustizia per conseguire l’indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo promosso davanti al Tribunale di Lamezia Terme in data 9 luglio 1981 ed ancora pendente;

1.1. il Ministero intimato ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Salerno ha respinto la domanda, ritenendo che l’abnorme durata del processo non era da ascrivere a responsabilità dell’Amministrazione della Giustizia, ma a comportamenti delle parti processuali ed in particolare ai rinvii da loro richiesti, costituenti comportamento dilatorio e sintomo evidente di un complessivo e simultaneo disinteresse per la sollecita definizione della controversia;

3. il ricorrente censura il decreto impugnato con un solo motivo, illustrato da due quesiti, con i quali chiede se il giudice nazionale, nella equitativa ponderazione del danno non patrimoniale, sia vincolato ai criteri elaborati dalla CEDU e se nella specie la Corte territoriale per la liquidazione del danno non patrimoniale si sia attenuta alla regola di diritto della Corte di Strasburgo, secondo la quale detta liquidazione va effettuata sulla base di 1.000,00/1.500,00 Euro per ogni anno di durata del processo con un incremento di Euro 2.000,00 in considerazione della posta in gioco;

4. il ricorso appare inammissibile, anche perchè i quesiti di diritto formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., concernenti i criteri di determinazione del danno, non appaiono attinenti alla ratio della decisione impugnata, incentrata sulla non ascrivibilità all’Amministrazione della Giustizia del superamento del termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2008/8466);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 4. si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e che le spese del giudizio di Cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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