Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.10869 del 05/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14949/2008 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 3, presso lo studio dell’avvocato ANDRENELLI Adriano, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI ROMA in persona del Questore pro tempore e PREFETTURA DI ROMA in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento R.G. 429/08 del GIUDICE DI PACE di ROMA del 7.4.08;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Adriano Andrenelli che si riporta ai motivi del ricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI che conferma la relazione scritta.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “il relatore Onofrio Fittipaldi, letti gli atti depositati, rileva:

a) Leggesi nella premessa del ricorso proposto da N.A. che il giudice di Pace di Roma, “all’udienza del 7 aprile 2008 ha emesso decreto con il quale ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma di espulsione dal territorio dello Stato, emesso in data 03/04/08”;

b) A corredo documentale del ricorso viene allegata copia di verbale di udienza camerale avente ad oggetto “convalida di provvedimento emesso dal Questore di Reggio Emilia in data 4 aprile 2008” di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea di *****, nonchè viene formulato generico e meramente assertivo “quesito di diritto” esso stesso non pertinente rispetto al provvedimento sul quale in realtà cade L’impugnazione;

C) Vi è controricorso della Prefettura. Osserva:

Alla luce dei sopra illustrati connotati, il ricorso si rivela manifestamente inammissibile.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio”.

p.2. Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali essa si fonda e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della Prefettura intimata delle spese processuali che liquida in Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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