LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9344-2009 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.
SETTEMBRINI 24, presso lo studio dell’avvocato ORDILE, rappresentato e difeso dall’avvocato GULLO ANTONINO DOMENICO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo Studio Legale GRIECO e ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avv. ALBANESI DANILO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA – SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI A R.L., capogruppo del gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avv. GIANFRANCO PASSALACQUA, rappresentata e difesa dall’avv. GIOVANNI GIACOPPO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
B.F., D.E.A., SOCIETA’ ENI SPA (già Italgas Più
SpA), P.R., L.A., CONDOMINIO ”
*****”, BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA, BANCO DI SICILIA SPA (anche per l’ex Banca del Sud), BR.FR.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 298/2008 del TRIBUNALE di MESSINA dell’8.10.07, depositata il 13/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. M.G. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 avverso la sentenza del 13 febbraio 2008, con cui il Tribunale di Messina ha rigettato la sua opposizione agli atti esecutivi, proposta in riferimento ad una procedura esecutiva immobiliare nei suoi confronti pendente e nella era intervenuta l’aggiudicazione.
Al ricorso – proposto contro B.P. (a suo tempo minore aggiudicatari a dell’immobile pignorato, tramite i suoi genitori ed ora divenuta maggiorenne), la Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c. a r.l., la s.p.a. Eni, l’Avvocato P.R., l’Avvocato L.A., l’Avvocato Br.Fr., il Condomino “*****”, la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. ed il Banco di Sicilia s.p.a. – hanno resistito con separati controricorsi soltanto la B. e la Banca Popolare Agricola di Ragusa.
p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).
Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè tardivamente proposto – siccome, del resto eccepito dalla resistente B. – nella erronea supposizione dell’applicabilità della sospensione dei termini per il periodo feriale alla controversia.
Trattandosi di opposizione agli esecutivi, viceversa, detta sospensione non opera, come per tutte le opposizioni in materia esecutiva (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007).
Nella specie, la notificazione è stata richiesta il 31 marzo 2009, quando orami l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza era ormai decorso”..
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati mossi ad esse rilievi.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore di ciascuno dei resistenti.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuna in Euro tremilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 18 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010