Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.10919 del 05/05/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18173-2009 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 169, presso lo studio dell’avvocato LELIO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGIUS LUCIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SGC SRL – SOCIETA’ GESTIONE CREDITI in persona del Consigliere d’Amministrazione e legale rappresentante, mandataria e rappresentante di SPV VENEZIA SRL società per la cartolarizzazione dei crediti, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO n. 43, presso lo studio dell’avvocato BUSSOLETTI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FATTORI ANDREA, GIOVANARDI CARLO ALBERTO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, EQUITALIA SPA, BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO Soc. Coop. a r.l., S.

E., BRIGHT SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 624/2008 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 12/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Andrea Pantellini (per delega avv. Mario Bussoletti) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. P.A. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 avverso la sentenza del 12 giugno 2008, con cui il Tribunale di Viterbo ha rigettato la sua opposizione agli atti esecutivi, proposta in riferimento ad una procedura esecutiva immobiliare iniziata nei suoi confronti dalla Banca Nazionale del Lavoro, nella cui posizione era subentrata la S.G.C, s.r.l., quale mandataria della S.P.V. Venezia, cessionaria dei crediti posti a base dell’esecuzione.

Al ricorso, proposto contro la S.G.C, s.r.l., la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop a r.l., l’I.N.P.S., la s.p.a.

Equitalia, S.E. e la s.r.l. Bright, ha resistito con controricorso soltanto la s.r.l. S.G.C..

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè tardivamente proposto – siccome, del resto eccepito dalla resistente – nella erronea supposizione dell’applicabilità della sospensione dei termini per il periodo feriale alla controversia.

Trattandosi di opposizione agli esecutivi, viceversa, detta sospensione non opera, come per tutte le opposizioni in materia esecutiva (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007).

Nella specie la notificazione del ricorso è stata richiesta il 13 luglio 2009, cioè ben oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati formulati rilievi.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seimilacento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472