Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.11045 del 06/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

U.G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 25/03/06, depositata il 9 maggio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

LA CORTE:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 25/03/06, depositata il 9 maggio 2006, con la quale e’ stato riconosciuto a U.G.A. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2000.

Il contribuente non si e’ costituito.

2. Appare manifestamente fondato il primo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo), con il quale si denuncia l’omessa pronuncia del giudice a quo sulla eccezione, formulata dall’Ufficio nell’atto di appello, di intervenuta presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 7 con conseguente preclusione del diritto al rimborso.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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