Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.11072 del 07/05/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15482-2009 proposto da:

B.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini scritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

POSTE ITALIANE SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO del 14.3.08, depositata il 28/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso per cassazione proposto da B.M. contro Poste Italiane spa avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 84/2008;

Letto il controricorso di Poste Italiane spa;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di improcedibilità del ricorso, perchè, dopo la sua notifica alla controparte, lo stesso non è stato depositato;

Ritenuto che il rilievo di cui alla relazione è condivisibile, per cui va dichiarata la improcedibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre mille Euro per onorari, Iva e CPA, spese generali.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472