Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.11099 del 07/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6849/2007 proposto da:

F.P. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIACCIO Benedetto giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GRANDE ALBERGO EXCELSIOR VITTORIA SPA (c.f. *****);

– intimato –

sul ricorso 10558/2007 proposto da:

GRANDE ALBERGO EXCERLSIOR VITTORIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso l’avvocato BLANDINI ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI SABATO FRANCO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

F.P. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIACCIO BENEDETTO giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente al controricorso e ricorso incidentale condizionato –

avverso la sentenza n. 3799/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito per il controricorrente e ric. incidentale, l’Avvocato BLANDINI, che ha chiesto l’estinzione per rinuncia.

PREMESSO IN FATTO

– che il Sig. F.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata l’11 dicembre 2006 dalla Corte d’appello di Napoli, la quale ha dichiarato estinto per prescrizione il diritto del ricorrente alla liquidazione di una quota della società in nome collettivo (poi trasformata in società per azioni) Grande Albergo Excelsior Vittoria;

– che la società intimata ha depositato un controricorso contenente anche un ricorso incidentale condizionato;

– che, dopo il deposito della relazione con la quale, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., è stata prospettata l’opportunità di decidere i ricorsi con rito camerale, i ricorrenti principale ed incidentale si sono scambiati atti di rinuncia ai ricorsi medesimi e reciproca accettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che occorre anzitutto procedere alla riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza;

– che le rinunce sopra riferite appaiono rituali e tempestive;

– che il processo deve pertanto esser dichiarato estinto;

senza che occorra farsi luogo a provvedimento alcuno in ordine alle spese.

PQM

La corte riunisce i ricorsi e dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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