Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.11322 del 11/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, lo VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 354/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 28/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/03/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

FATTO E DIRITTO

Letta la relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., con cui si è ravvisata la improcedibilità del ricorso proposto da R. M. contro l’Inps, costituito con controricorso, avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 354/2008, in quanto il ricorso medesimo non era stato depositato;

ritenuto che la relazione è da condividere perchè il mancato deposito nel termine prescritto comporta la improcedibilità del ricorso stesso ex art. 369 cod. proc. civ.;

Ritenuto che non si deve provvedere sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., prima delle modifiche apportate n. 2003.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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