Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.11484 del 12/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22988-2004 proposto da:

R.G., ***** elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO BARZELLOTTI, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato SCARLATA ALFREDO;

– ricorrente –

e contro

AUTO SESTO SRL, AGEN. ENTRATE;

– intimati –

avverso l’ordinanza (n. 273/04 Vol.) del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 07/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo;

visto l’art. 375 c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione Sezione Seconda, voglia dichiarare inammissibile il ricorso.

FATTO E DIRITTO

R.G. con sentenza del Pretore di Monza del 25-3-1994 divenuta irrevocabile il 30-4-1994 veniva condannato alla pena di mesi 1 e giorni 20 di arresto ed all’ammenda di L. 60.000 per violazione dell’art. 80 C.d.S., comma 13.

In seguito a tale infrazione l’automobile FIAT 126 tg. *****, risultata intestata dal ***** a M.F., ex moglie del R., condotta da quest’ultimo senza aver conseguito la patente di guida, veniva sottoposta a sequestro ex art. art. 253 c.p.p. ed affidata ex art. 259 c.p.p. in custodia alla s.r.l. Auto Sesto di *****.

In data 26-3.2004 il Tribunale di Monza con decreto del 26-3-2004 liquidava in favore della società Auto Sesto Euro 4000.00 indicando quale debitore il R..

Quest’ultimo proponeva opposizione avverso tale decreto ex art. D.P.R. n. 115 del 2002, ed il Presidente del Tribunale di Monza con ordinanza del 7-7-2004 ha rigettato l’opposizione stessa.

Per la cassazione di tale ordinanza il R. ha proposto un ricorso affidato a due motivi; la s.r.l. Auto Sesto di ***** non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Questa Corte con ordinanza del 29-5-2009 ha disposto la notifica del ricorso al P.M. presso il Tribunale di Monza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione dell’ordinanza stessa ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Con certificazione della cancelleria di questa seconda sezione della Corte del 9-11-2009 è stato attestato che dall’esame degli atti non risulta il deposito nei termini indicati nell’ordinanza suddetta dell’atto di integrazione del contraddicono.

Sulla base di tali risultanze, conformemente alla conclusioni del Procuratore Generale, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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