LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.N.A. S.R.L., *****, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante Sig.ra R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato PANINI ALBERIGO, che la rappresenta e difende, con procura speciale del dott. Notaio Antonio MATELLA in Roma, dell’8/04/2010, rep 35935;
– ricorrente –
contro
D&D SERVIZI DI NAPOLI GIUSEPPE SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. D.N.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato CAPRIOLO SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato STROZZIERI CLAUDIO giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 159/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di ANZIO, emessa il 31/05/2005, depositata il 31/05/2005; R.G.N. 30103/02A.C.C.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2010 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;
udito l’Avvocato Alberigo PANINI;
udito l’Avvocato Claudio STROZZIERI;
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La D. & D. Servizi di Di Napoli Giuseppe & C. s.a.s. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Anzio la C.N.A. s.r.l.
promuovendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso ai sensi dell’art. 642 c.p.c. su istanza della stessa C.N.A. per il mancato pagamento di L. 5.000.000 che quest’ultima riteneva ad essa dovute a titolo di affitto di attrezzature di cantiere.
Deduceva l’opponente che il decreto ingiuntivo era stato emesso da giudice incompetente ratione materiae, in quanto tra le parti era stato stipulato un contratto di affitto di azienda (o di ramo d’azienda) e concludeva quindi per la revoca del provvedimento monitorio.
La societa’ opposta assumeva invece che il decreto ingiuntivo era stato concesso da giudice competente per materia e per valore, vertendosi in tema di mancato pagamento di somme di denaro, e concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 62/2002 del 23 – 25 Gennaio 2002 il Giudice di Pace di Anzio rigettava l’opposizione proposta dalla D. & D. e confermava integralmente il decreto ingiuntivo.
Proponeva appello la stessa D & D s.a.s. concludendo per la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva la CNA che concludeva per il rigetto dell’appello.
Il Tribunale in riforma della suddetta sentenza n. 62/2002 revocava il decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente ratione materiae, sussistendo fra le parti un contratto di affitto d’azienda.
Proponeva ricorso per cassazione la C.N.A. s.r.l..
Resisteva con controricorso la D. & D. servizi di Di Napoli Giuseppe &.C. s.a.s..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ed unico motivo parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, relativamente all’art. 2055 c.c. e segg. per avere il Tribunale affermato che la forma scritta del contratto di affitto di azienda e’ elemento ad probationem e non a pena di nullita’.
Sostiene la C.N.A. che nessun contratto di affitto di azienda e’ intercorso fra le parti e che la D.& D. ha preso in affitto solo attrezzature di cantiere. Il suddetto contratto, prosegue la ricorrente, andava provato per atto scritto come prevede la legge, essendo tale forma prescritta ad substantiam.
Il motivo e’ infondato.
La giurisprudenza contraddice la tesi del ricorso (Cass., 24.3.2001, n. 4307) e del resto l’art. 2556 c.c. e’ chiarissimo nel richiedere la forma solo a fini probatori: pertanto una eventuale censura poteva essere formulata soltanto sotto il profilo della violazione dell’art. 2725 c.c. e dei limiti di prova documentale e testimoniale relativi al requisito ad probationem. Ma sul punto non e’ desumibile alcuna censura.
Come correttamente ha sostenuto il Tribunale, del resto, il contratto di affitto di azienda non rientra fra quelli di cui all’art. 1350 c.c. e di conseguenza per esso non e’ richiesta la forma scritta ad substantiam.
Inoltre, osserva ancora il Tribunale, dalle stesse dichiarazioni rese dalla C.N.A. all’udienza del 25.5.2001, volte a specificare l’entita’ e consistenza delle attrezzature di cantiere in oggetto, si evince in modo inequivocabile che fu posto in essere un contratto di affitto di azienda, ove l’uso dei beni mobili e delle attrezzature concorrevano alla finalita’ produttiva della attivita’ imprenditoriale svolta dalla D.&D. Ne’ puo’ sostenersi la tesi della stessa C.N.A. che il contratto de quo non fosse un contratto di affitto d’azienda ma un contratto di affitto di attrezzature di cantiere. Il relativo accertamento ha infatti carattere fattuale e non puo’ essere percio’ oggetto di nuova valutazione in sede di legittimita’. Pertanto, se il contratto vigente inter partes e’ un contratto di affitto di azienda e se per esso non e’ richiesta la forma scritta ad substantiam, il decreto ingiuntivo e’ stato emesso da giudice incompetente ratione materiae, essendo invece competente il Tribunale, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del Giudice Unico.
Per quanto riguarda poi l’opposizione a decreto ingiuntivo si deve osservare che con esso si instaura un ordinario giudizio di cognizione teso ad un accertamento globale dei rapporti credito – debito tra le parti, ove l’opponente e’ convenuto in senso sostanziale, avendo l’onere di allegare e dimostrare i fatti modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria azionata da controparte, e l’opposto riveste la qualita’ di attore da un punto di vista sostanziale, dovendo dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, talche’ la fattura stessa non e’ piu’ sufficiente a dimostrare il diritto del preteso creditore al pagamento di somme di denaro, quando sorga contestazione da parte dell’opponente sui fatti costitutivi e originanti il credito (Cass., 3.3.2009, n. 5071).
E’ corretto ritenere, come ha sostenuto il Tribunale che tali principi sono stati ignorati dal giudice di primo grado che ha concepito ed istruito il giudizio di opposizione a d.i. come un procedimento teso alla mera verifica della sussistenza delle condizioni di legittimita’ necessarie per l’emissione del d.i..
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese imputate a parte ricorrente.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.350,00 di cui Euro 1.200,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010