Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.11691 del 13/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell’avvocato GROLLINO FIORENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto n. 54515/06 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA del 15/10/07, depositato il 15/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

udito l’Avvocato Grollino Fiorenzo, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha parzialmente accolto la domanda L. n. 89 del 2001, ex art. 2 proposta da M.G. in relazione alla durata irragionevole di un processo svoltosi dinanzi al TAR Lazio e al Consiglio di Stato.

Contro il detto decreto il M. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. La PDCM non ha svolto difese.

Osserva:

Preliminarmente, che non risultano formulati i quesiti di diritto previsti a pena di inammissibilita’ dall’art. 366 bis c.p.c..

Sussistono, pertanto, i presupposti per trattare il ricorso in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

Nulla va disposto in ordine alle spese per la mancata attivita’ difensiva dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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