LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato LAURITA LONGO LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI PASQUALE Rosario, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 579/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 7/10/08, depositata l’11/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;
udito l’Avvocato Laurita Longo Lucio, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza dell’11 dicembre 2008 con cui la Corte d’appello di Bologna, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da S.R. per ottenere i benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, sul rilievo che nel ricorso di primo grado il lavoratore non aveva articolato alcuna prova sulla sua collocazione lavorativa presso la societa’ Orni Reggiane spa, in cui aveva dedotto di essere stato esposto all’amianto e che le prove sul punto indicate nell’atto di appello non potevano essere ammesse, in quanto corrispondenti a circostanze di fatto non allegate fin dall’inizio, il che precludeva anche la ammissione della CTU;
Letto il ricorso del S. con cinque motivi e il controricorso dell’Inps;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso;
Letta la memoria del ricorrente;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacche’ nessuna preclusione impediva alla Corte territoriale di rilevare giustamente la carenza di allegazioni sulla collocazione del ricorrente all’interno dell’impresa, in quanto elemento imprescindibile per la verifica della sua esposizione all’amianto. Ed infatti la sentenza di primo grado era pur sempre stata di rigetto e quindi nulla poteva dire, contrariamente a quanto si sostiene nelle note, sulla effettiva esposizione del S.; pertanto il Giudice d’appello non poteva procedere all’accoglimento della pretesa senza l’accertamento dell’esistenza dei fatti costitutivi. Se tale e’ la ratio della statuizione di rigetto, risulta irrilevante la censura circa la omessa o erronea indicazione del termine finale di esposizione ad amianto o la questione della soglia di esposizione per il diritto al beneficio richiesto;
Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza, D.L. 30 settembre 2003, n. 326, ex art. art. 42, comma 11 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre millecinquecento/00 Euro per onorari ed oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010