Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.11843 del 14/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato FAGGIANI GUIDO (Ufficio Legale Centrale del Patronato Acli), rappresentata e difesa dall’avvocato DI TOSTO ROSELLA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO del 6/02/09, depositata il 12/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza del 12 febbraio 2009 con cui la Corte d’appello di Campobasso condannava l’Inps a pagare a T.M. l’assegno di invalidita’ civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 dal primo dicembre 2004;

Letto il ricorso dell’Inps;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perche’ con il ricorso si censura la sentenza per avere riconosciuto il diritto all’assegno di invalidita’ civile senza la verifica dell’esistenza dei requisiti socio economici, e cioe’ limiti reddituali e di collocazione al lavoro;

Ritenuto che il ricorso e’ manifestamente fondato, giacche’ per giurisprudenza consolidata, (tra le tante Cass. n. 14035/2002) la sussistenza di queste condizioni costituisce presupposto per il diritto alla prestazione assistenziale;

Ritenuto che il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d’appello di l’Aquila, la quale decidera’ anche per le spese del presente processo.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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